Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:
a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;
b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonchè di scuole statali di ogni ordine e grado;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;
e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;
f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;
g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;
h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.
Sono comprese tra le opere indicate nel precedento comma anche le strade non statali, ancora non classificate.
Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.
La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.180 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Per provvedere al lavori previsti dall'art. 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000, per l'anno finanziario 1966.
Art. 3
#Comma 1
È autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze.
La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di milioni 1.000 e 1.500 rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo;
d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonchè delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave vecchia.
Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968))
Art. 5
#Comma 1
È autorizzata la spesa di L. 23.000.000.000 per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennità di espropriazione.
La somma indicata nel precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade in ragione di L. 4.340.000.000, di lire 12.000.000.000 e L. 6.660.000.000, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.
Art. 6
#Comma 1
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione oltre che delle opere indicate nella legge citata, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate e relative case canoniche, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.
Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga alle norme della legge anzidetta.
Art. 7
#Comma 1
a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;
b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.
I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare))
Art. 8
#Comma 1
Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metricoestimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti Uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.
I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta - e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile - anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50% del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 60% quando l'importo stesso
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici è attribuita agli Enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche.
In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori.
Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità))
In ciascun progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.
Art. 11
#Comma 1
Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.
La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.
Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti pubblici di cui ai secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.
I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8.
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Le disposizioni degli articoli 1 e seguenti sono estese ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a Statuto speciale.
Art. 13
#Comma 1
È autorizzata l'assunzione di ingegneri nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami banditi dal Ministro per i lavori pubblici entro il limite del 50% dei posti di organico disponibili.
Art. 13-bis
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro.
In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziali o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto.
La sovvenzione sarà determinata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni colturali perdute.
La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonchè per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza.
La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.
La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.
Nel caso di concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.
Comma 2
Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 50 e 40 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonchè per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza".
Art. 16
#Comma 1
Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.
Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni.
Alla concessione e liquidazione della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.
La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purchè la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altri alloggi nel fondo.
Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo.
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
I pagamenti delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto sono disposti dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sulle aperture di credito disposte in loro favore dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 18
#Comma 1
Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.
I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi))
Sono riconosciute le spese sostenute per lo scopo di cui trattasi nonchè per urgenti interventi attuati in difesa del patrimonio zootecnico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18-bis
#Comma 1
A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura))
Art. 19
#Comma 1
Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, numero 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 20 milioni.
Per le eventuali ulteriori necessità attinenti ai lavori iniziati a norma del precedente comma, ed in genere per gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonchè dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, resi necessari in conseguenza di eccezionali calamità naturali, l'istruttoria dei progetti fino all'importo di lire 200 milioni può essere concentrata nell'Ufficio del genio civile e nel comitato tecnico provinciale per la bonifica.
Nell'ambito degli interventi di cui ai precedenti comma rientra anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazioni si differenziano da quelle preesistenti nonchè gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.
Art. 20
#Comma 1
a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;
c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;
d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;
e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei
territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;
g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa
dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.
Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.
Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne, nonchè per gli impianti di allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da pelliccia e di fiori coltura))
Le aliquote di contributo previste dall'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e trasporto a rifiuto di materiali alluvionali sterili sono aumentate del 10 per cento.
Art. 20-bis
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame
Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.
La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo dagli enti di colonizzazione e dai Consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fideiussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi Iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.
Art. 22
#Comma 1
Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonchè per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.
I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario alla estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine e del bestiame perduto.
Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.
I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati a esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa cui fondo interbancario di cui al comma precedente))
La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al Successivo articolo 25, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Le disposizioni di cui al precedente comma ai applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto))
Art. 22-bis
#Comma 1
Art. 23
#Comma 1
L'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:
"Nelle zone delimitate al sensi dell'articolo 9, Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica montana ed i Consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.
I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.
La concessione dei mutui è condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessità del ricorso al credito".
Art. 23-bis
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'ispettore agrario compartimentale competente, può disporre per l'applicazione del presente decreto, sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, lettera h), assegnazioni agli enti di sviluppo perchè possano ripristinare l'efficienza degli appoderamenti, delle strutture aziendali ed extra aziendali pertinenti agli assegnatari e loro cooperative nei comprensori di riforma fondiaria ed ai profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240.
Art. 25
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi così ripartita:
a) per la concessione delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, nell'esercizio 1966 . . . . . . . . . . . . .L. 20-miliardi;
b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste dall'articolo 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5- miliardi di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966, e 2,5 miliardi nell'esercizio 1967;
c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico, per le spese di studi e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonchè per gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 28-miliardi
d) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione, nell'esercizio 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14,800 miliardi e) per gli altri interventi di cui all'articolo 20, in aumento alla autorizzazione di spesa disposta dallo articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 miliardi f) per gli interventi di cui allo articolo 21, in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, nell'esercizio 1967 . . . . . . . . . L. 1,500 miliardi g) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967 . . . . . .L. 1 miliardi h) per le assegnazioni agli enti di sviluppo ai fini delle attività di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966 . L. 4 miliardi i) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967. . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . L. 1 miliardi l) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis nell'esercizio 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 1- miliardi.
Comma 2
È altresì autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969 e all'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314.
Per l'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'articolo 23 del presente decreto, è autorizzato il limite di impegno di 400 milioni per l'anno finanziario 1966.
L'annualità relativa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'anno finanziario 1966 all'anno finanziario 1995.
Comma 3
Art. 26
#Comma 1
L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è abrogato.
Art. 27
#Comma 1
Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati: comunque in numero non superiore a due.
Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 200 mila lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutti o danneggiati.
L'ammontare del contributo è determinato dal prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi Albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamento di fatto.
Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, di commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo.
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sostituisce quello previsto dall'art. 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234.
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per gli esercizi anzidetti.
Comma 2
Art. 27-bis
#Comma 1
La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal sindaco del Comune di residenza))
Art. 27-ter
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1
È istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nonchè per le operazioni previste dal successivo articolo 43-bis. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del "Fondo" in base alle decisioni del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformità delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza))
Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.
Art. 29
#Comma 1
Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli Istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'art. 28 del presente decreto;
b) da un contributo dello Stato di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1968.
Art. 30
#Comma 1
Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti (la tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.
Art. 31
#Comma 1
Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle
Art. 32
#Comma 1
L'importo del Fondo di cui all'articolo precedente di lire 28 miliardi sarà conferito in ragione di L. 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 24.500.000.000 nell'anno finanziario
Comma 2
Comma 3
Art. 33
#Comma 1
Art. 34
#Comma 1
I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intoro importo della spesa ritenuta ammissibile))
Art. 35
#Comma 1
Art. 36
#Comma 1
La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.
Art. 37
#Comma 1
Il Mediocredito centrale ha facoltà di emettere, al sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, obbligazioni per la concessione di mutui a medio termine agli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti.
Le obbligazioni del Mediocredito centrale sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario; sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle Borse valori della Repubblica e sono assoggettate al trattamento tributario applicabile alle obbligazioni emesso dagli Istituti di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.
Art. 38
#Comma 1
Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita che gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa non superi i 5 milioni e fino allo ammontare dell'80 per cento quando le perdita superi tale importo.
Comma 2
Art. 39
#Comma 1
Il fondo centrale di garanzia per la copertura del rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1968.
Art. 40
#Comma 1
Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 6.500.000.000 allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese di cui all'art. 38 del presente decreto.
Detto importo sarà erogato in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 5.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.
Art. 40-bis
#Comma 1
I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte.
I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonchè alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.
Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge possono ottenere finanziamenti sino a tre milioni per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendano necessario in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime, indipendentemente dal valore degli impianti e dalla concessione di un finanziamento per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, nonchè della entità del finanziamento stesso.
Comma 2
Art. 41
#Comma 1
La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.
Art. 41-bis
#Comma 1
La predetta quota del finanziamento che gli istituti e aziende sono tenuti a erogare nelle more della documentazione richiesta è interamente garantita dal Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068))
Il contributo statale in conto interessi sarà concesso da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla, data di effettiva erogazione, parziale o totale, dei prestiti da parte degli Istituti ed Aziende di credito.
All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, è aggiunto il seguente comma:
"Allo scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle imprese artigiane a autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".
Art. 41-ter
#Comma 1
Art. 42
#Comma 1
L'art. 8 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 non si applica alle operazioni previste dal presente decreto.
Art. 43
#Comma 1
I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso, con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali. (8) (10a)(11) (12) (13)
Comma 2
Il medesimo decreto-legge ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971".
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Art. 43-bis
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria))
Art. 43-ter
#Comma 1
Art. 44
#Comma 1
Le provvidenze previste dagli articoli 27 e seguenti per le imprese industriali, commerciali ed artigiane sostituiscono quelle di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.
Per le case di cura private e per le farmacie, ai fini dell'applicazione
Art. 45
#Comma 1
La erogazione di detti premi e sussidi sarà effettuata in base a criteri per la cui fissazione sarà sentito il Comitato centrale per l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese artigiane, a favore delle quali verranno concessi il premio o il sussidio di cui sopra.
I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale))
Art. 46
#Comma 1
Alle operazioni di finanziamento di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 27 ottobre 1950, n. 910.
Art. 47
#Comma 1
I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968. (7)
Comma 2
Comma 3
Art. 47-bis
#Comma 1
Art. 47-ter
#Comma 1
I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, possono altresì chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa Provincia. L'autorizzazione relativa è subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per la istituzione di una nuova rivendita nel punto designato))
Art. 48
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire cinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dello interno, per l'anno finanziario 1966, per assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, anche ai fini della concessione di sovvenzioni a favore di nuclei familiari bisognosi che hanno subito perdite di vestiario, mobilio, biancheria, nonchè per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.
Art. 48-bis
#Comma 1
Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967))
Art. 48-ter
#Comma 1
Il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni già corrisposte per lo stesso titolo.
Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno, è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato))
Art. 49
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire sei miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:
Comma 2
4.000.000.000
b) contributi per il ripristino di beni, impianti e attrezzature
di aziende municipalizzate, distrutti o danneggiati. L. 2.000.000.000
Art. 50
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire quattro miliardi e trecentocinquanta milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi ai fini dei servizi della protezione civile:
Comma 2
pubblico per esigenze della protezione civile. . . . . L. 500.000.000
b) riparazione e adattamento di caserme e locali dell'Arma dei
carabinieri e della pubblica sicurezza danneggiati dagli eventi
eccezionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550.000.000 c) acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi,
dei natanti ecc., destinati ai servizi di polizia in relazione alle esigenze dei servizi di soccorso e di protezione civile. L. 500.000.000
d) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili
destinati ai servizi antincendi. . . . . . . . . . . L. 1.500.000.000
e) spese per I servizi della protezione civile. Spese per i
servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile. Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di automezzi, aeromobili e natanti per i servizi stessi. L. 1.300.000.000
Art. 51
#Comma 1
Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino dei patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti))
Art. 52
#Comma 1
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7))
La misura dei contributo e determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dello incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.
Per gli effetti di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.
Art. 53
#Comma 1
Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per L'anno 1966 per provvedere ai seguenti interventi:
1) assegnazione alle Università ed agli Istituti universitari per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico L. 400 milioni; per lavori edilizi di riattamento L. 500 milioni.
I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'articolo 51 dei testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche;
2) assegnazione agli Istituti di istruzione artistica per lavori di riattamento dei locali, per la ricostituzione ed il riassetto dei materiale didattico ed artistico lire 100 milioni;
3) spese e contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico ed artistico L. 1.700 milioni.
I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziate dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dallo articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.
Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dalla approvazione del progetto.
A favore dei funzionari titolari delle sopraindicate Soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento nel limite massimo di L. 200 milioni per ciascun ordine per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dal presente decreto;
4) spese e contributi per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale, L. 600 milioni.
Per la esecuzione dei lavori in economia, di cui all'art. I del regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, può prescindersi dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 2 dello stesso regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539;
Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47))
6) spese e contributi per il riattamento e l'adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonchè per l'arredamento delle scuole medesime L. 500 milioni.
Art. 54
#Comma 1
A favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità delle città di Firenze,
Art. 55
#Comma 1
Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, lo importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi))
Art. 56
#Comma 1
L'esonero opererà sulle rate esattoriali di dicembre 1966 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla catastrofe del Vajont, al quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati))
Art. 57
#Comma 1
Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1))
Art. 58
#Comma 1
L'importo dei contributi cui si riferisce l'esonero previsto dall'art. 56 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni ed è versato alle Gestioni e Casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, sotto forma di acconti, salvo conguaglio da effettuarsi entro il
La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, In ragione di L. 2.250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.
Art. 59
#Comma 1
Nelle Province indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.
In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 60
#Comma 1
Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dello articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza,
Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.
Art. 61
#Comma 1
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 59 e 60 è assegnato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui allo art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la somma di lire 5 miliardi a carico del bilancio dello Stato, da stanziare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967.
Art. 62
#Comma 1
Per le costruzioni da realizzare nelle suddette Province su aree non ancora urbanizzate, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, entro il limite massimo di dieci miliardi.
Art. 63
#Comma 1
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966 e al 31 dicembre 1966, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833 e dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1967.
Art. 64
#Comma 1
a) ricostruzione, riparazione e riattamento di caserme, aeroporti, scuole militari, stabilimenti di lavoro, impianti ed altre infrastrutture militari;
b) ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;
Art. 64-bis
#Comma 1
Art. 64-ter
#Comma 1
Art. 65
#Comma 1
Comma 2
spese per la provvista, la manutenzione e la riparazione di
mobili, arredi ed effetti di casermaggio . . . . . . . L. 800.000.000 spese per il funzionamento dei Centri di rieducazione dei
minorenni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000 servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000
Art. 66
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per le esigenze straordinarie degli Uffici giudiziari, previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59.
Art. 67
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per provvedere alla ricostituzione dei registri di stato civile depositati presso gli archivi
Art. 68
#Comma 1
Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versata all'Amministrazione delle ferrovie in ragione di lire 6.000 milioni e di lire 8.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1967 e 1968.
Art. 69
#Comma 1
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio.
I benefici stessi sono estesi alle Gestioni dirette a cura dello Stato.
I contributi predetti saranno corrisposti nel limiti di spesa e con le modalità e prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è altresì autorizzato a provvedere alle spese di lire 1540 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti e degli impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati e per contributi a società di navigazione aerea che abbiano riportato danni, da stanziarsi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 540 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967.
La somma di cui al primo comma sarà stanziata nell'anno finanziario 1967.
Comma 2
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine per la richiesta dei contributi previsti dalla presente legge, nonchè dall'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è fissato, a pena di decadenza, in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 70
#Comma 1
Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Art. 71
#Comma 1
L'ammontare dei singoli contributi non potrà in ogni caso superare la somma di L. 500.000.
A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda alla competente Capitaneria di porto.
Art. 72
#Comma 1
Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di L. 400, 800 e 300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967, 1968.
I finanziamenti verranno concessi con le modalità previste nella legge 27 dicembre 1956, n. 1457, con le seguenti modifiche:
a) in deroga all'art. 5, I finanziamenti potranno coprire l'intera spesa necessaria per gli scopi previsti;
b) in deroga all'art. 6, l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto entro 11 termine di I anni per I mutui di ammontare non superiore a L 1.000.000 e entro II termine di 10 anni per i mutui superiori a tale limite.
Art. 73
#Comma 1
Il termine per il pagamento delle rate scadenti il 31 dicembre 1966 per il rimborso dei mutui concessi ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato, qualora gli impianti, le opere o le attrezzature previsti dall'art. 1 della stessa legge siano rimasti danneggiati, alla fine del periodo di ammortamento la cui durata è prolungata di un anno.
Art. 74
#Comma 1
Art. 75
#Comma 1
Sono autorizzate le seguenti spese:
a) per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, L. 200 milioni;
b) per contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsti dall'art. 1, lettera c) della legge 4 marzo 1964, n. 114, L. 100 milioni;
c) per contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo, previsti dall'art. 1, lettera a), della legge 4 marzo 1964, n. 114, L. 200 milioni.
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.
Art. 76
#Comma 1
all'Ente autonomo del teatro "La Fenice" di Venezia . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000
all'Ente autonomo del teatro "Comunale" di Firenze. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000
all'Ente teatrale italiano, per il teatro "La Pergola" di Firenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 300.000.000
Comma 2
Art. 77
#Comma 1
Il contributo è disposto previo accertamento della entità e della natura dei danni da parte del medico o del veterinario provinciale, secondo la rispettiva competenza.
Ai fini indicati dal primo comma del presente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 la somma di L. 2.200.000.000.
Art. 78
#Comma 1
Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.
Per la concessione di contributi ai Comuni per il ripristino e per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della spesa da parte del veterinario provinciale.
I pagamenti delle spese dei contributi previsti dal presente articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero della sanità.
Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 10 milioni))
Le somme di cui al presente articolo sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966.
Art. 79
#Comma 1
L'autorizzazione prevista dal comma precedente cessa di avere validità dal momento in cui le officine autorizzate sono in grado di riprendere la produzione e, in ogni caso, dopo un anno dalla data del presente decreto.
Art. 80
#Comma 1
Art. 81
Comma 1
Comma 2
Art. 82
Comma 1
Comma 2
Art. 83
#Comma 1
Art. 83-bis
#Comma 1
Art. 84
#Comma 1
Per gli esercizi che corrispondono detti tributi in base a somma fissa l'esenzione si applica alla quota parte dei diritti erariali e dell'imposta generale sulla entrata relativa alla giornata di spettacolo.
Art. 85
#Comma 1
Gli stanziamenti previsti per l'anno 1966 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 10 febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, numero 1176, saranno iscritti nell'anno finanziario 1967.
Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nello stesso anno finanziario 1967, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 105.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.
I mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1966, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 156.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso, ai sensi dell'articolo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, sono destinati per L. 51.000.000.000 per gli scopi di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 19 settembre 1964, n. 792, e per il residuo importo di L. 105 miliardi e 250 milioni a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.
Art. 86
#Comma 1
Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate negli anni in cui sono stanziate possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 87
#Comma 1
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i mezzi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 85, con il gettito
Art. 88
#Comma 1
Art. 88-bis
#Comma 1
I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o provinciali competenti))
Art. 89
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
COLOMBO - TREMELLONI -
GUI - MANCINI - RESTIVO
- SCALFARO - SPAGNOLLI
- ANDREOTTI - Bosco -
NATALI - MARIOTTI -
CORONA
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 38. - VILLA