Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del sindaco del Comune interessato, anche su aree:
a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, purchè siano giù dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;
b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilità di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare))
Art. 3
#Comma 1
Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sono stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'aiuto finanziario 1965.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad assegnare ai Provveditorati alle opere pubbliche i fondi occorrenti ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.
Art. 4
#Comma 1
Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonchè le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione
I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione.
I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.
La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purchè l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.
La garanzia dello Stato continuerà a sussistere, qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonchè spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale.
I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.
I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.
I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinchè il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.
I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto è a loro carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti.
Art. 5
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti anzidetti le convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge del presente decreto.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro))
Art. 6
#Comma 1
Allo scopo di porre gli Istituti indicati nell'articolo 4 in condizioni di limitare, ai sensi del predetto articolo, l'onere totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde agli Istituti stessi un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai mutuatari.
Nel costo effettivo è compresa, oltre alle voci di cui al comma ottavo dell'articolo 4, ove del caso, la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle. Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.
La concessione dei contributi è disposta, con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, competente per territorio, ai singoli Istituti sulla base dei contratti di mutuo stipulati.
Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;
b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessità di integrazione per gli interventi già ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati;
c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167))
Art. 8
#Comma 1
I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per
Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da
Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonchè coloro che siano iscritti nei ruoli della Imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro.
È vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato del richiedente.
È vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona ed ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 NOVEMBRE 1965, N. 1179.
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, costruire le abitazioni;
b) gli IACP e i comuni;
c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8))
Art. 10
#Comma 1
L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo))
Art. 11
#Comma 1
Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo:
a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo definitivo;
b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo definitivo.
Gli uffici del genio civile, accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonchè il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti, trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche unitamente ad un certificato di conformità delle abitazioni stesse ai citati requisiti.
L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative edilizie e loro consorzi, nonchè dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 è subordinato al riconoscimento, da parte dell'ufficio del genio civile, del possesso negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente articolo 8.
Detti requisiti debbono essere posseduti:
a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 422, COME MODIFICATA DALLA L. 1 GIUGNO 1971, N. 291;
b) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione, peraltro, del requisito della residenza che può essere, invece, posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;
c) alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui agevolati sono gli enti di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 9 i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile del riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.
L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile.
Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data. (7) (8)
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 12
#Comma 1
Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'articolo 8, purchè il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.
Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto.
Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.
L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia))
Art. 12-bis
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente titolo non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Per la concessione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui all'art. 6 è autorizzato il limite di impegno: di lire 500 milioni nel 1965, di lire 5 miliardi nel 1966 e di lire 5 miliardi nel 1967.
Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965.
Art. 15
#Comma 1
Per l'attuazione nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28 delle provvidenze previste dal presente titolo si applica il disposto dell'art. 4 del citato decreto e si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni del decreto stesso.
Art. 16
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965 e per l'anno finanziario 1966, determinato rispettivamente, in lire 1.500 milioni ed in lire 10.000 milioni, si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai capitoli n. 3523 e n. 5381 per l'anno finanziario 1965 ed al capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17
#Comma 1
Alle costruzioni di cui al titolo secondo del presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dal Titolo VII del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 121, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, nonchè le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.
Art. 18
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 117. - VILLA