DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Numero 376 Anno 1975 GU 18.08.1975 Codice 075U0376

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i lavori pubblici e per la sanità; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

Limiti di garanzia alle esportazioni

Comma 2

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'art. 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, è elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno è inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi.
Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 2

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Comma 1

Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni

Comma 2

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 300 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.
L'intervento del Mediocredito centrale, previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativamente alle operazioni finanziarie effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, può essere attuato, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione dei prodotti.

Art. 3

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Comma 1

Contributi per operazioni di credito finanziario

Comma 2

Per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979 e di lire 5 miliardi per l'anno 1980.
Le modalità e le condizioni per l'erogazione, da parte del Mediocredito centrale, dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per gli affari esteri e per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 4

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Comma 1

Edilizia sovvenzionata

Comma 2

((È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.
Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.
In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia già stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.))

Art. 5

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Comma 1

Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata

Art. 6

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Comma 1

Edilizia convenzionata

Comma 2

((Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
II Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.
I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.
La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.))

Art. 6-bis

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Comma 1

((L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti dai seguenti:
"Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"".))

Art. 6-ter

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Comma 1

((È autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.))

Art. 7

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Comma 1

Cooperative edilizie

Comma 2

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8: in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66))
.
Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7-bis

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 58, commi 1 e 2) che "Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di società cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, è elevato a L. 35.000.000. Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria".

Art. 7-ter

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Comma 1

((Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.))

Art. 8

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Comma 1

Costo delle operazioni di mutuo

Comma 2

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, richiamato dall'ottavo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, il costo effettivo delle operazioni di mutuo, ai fini della concessione del contributo sugli interessi, è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 9

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Comma 1

Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree

Comma 2

In deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'utilizzazione della somma di lire 150 miliardi destinata, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ad incrementare il fondo di lire 300 miliardi per mutui ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree
((e delle somme residue di detto fondo))
, istituito ai sensi del citato art. 45, le regioni trasmettono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, le domande dei comuni interessati nei limiti del 75 per cento dei fondi a ciascuna di esse attribuiti con delibera del comitato per l'edilizia residenziale in data 18 aprile 1972.
La Cassa depositi e prestiti segnala al comitato per l'edilizia residenziale ed alle regioni i comuni che non abbiano proceduto all'utilizzazione dei mutui per l'acquisizione delle aree entro il termine perentorio di un anno dalla data della delibera di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; conseguentemente, i mutui si intendono revocati a tutti gli effetti.
Per i mutui già concessi, i predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni
((indicano))
alla Cassa depositi e prestiti altri comuni per l'utilizzazione delle disponibilità.
Trascorso detto termine le disponibilità stesse vengono ripartite dal comitato per l'edilizia residenziale, almeno una volta l'anno, tra le altre regioni.

Art. 9-bis

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Art. 10

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Comma 1

Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi

Comma 2

((Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.))

Art. 10-bis

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Art. 10-ter

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Comma 1

((I mutui di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.
Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.))

Art. 10-quater

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Comma 1

((I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purchè sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.))

Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Comma 2

È autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, la spesa di lire 50 miliardi.
I programmi esecutivi degli interventi da finanziare con gli stanziamenti previsti dal presente articolo sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per la marina mercantile.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 50 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.

Art. 14

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Comma 1

Fondo speciale

Comma 2

((Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi anzidetti.
Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e per la sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonchè al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.
La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie è aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.))

Art. 15

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Comma 1

Contributi speciali

Comma 2

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali
((per le finalità))
dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281
((con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne))
.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 OTTOBRE 1975, N. 492))
.
La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti che intendono realizzare.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 OTTOBRE 1975, N. 492))
.

Art. 16

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Comma 1

Finanziamento delle opere di competenza regionale

Comma 2

((Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni;))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 OTTOBRE 1975, N. 492))
.
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono alla individuazione delle opere da finanziare e ne danno comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, sulla base delle indicazioni ricevute, formula il piano di riparto del fondo che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 OTTOBRE 1975, N. 492))
.

Art. 16-bis

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Comma 1

((Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarie con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.
I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui il quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.))

Art. 16-ter

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Art. 17

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Comma 1

Completamento di opere già di competenza statale

Comma 2

La competenza a definire i procedimenti amministrativi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è trasferita alle regioni a statuto ordinario
((entro il 29 febbraio 1976))
.
I tempi e le modalità del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.
Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza della esecuzione di dette opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.

Art. 18

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Comma 1

Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici

Comma 2

È autorizzata la spesa di lire 115 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto.
Con i fondi di cui al precedente comma può provvedersi altresì al finanziamento di opere idrauliche di competenza statale, di edilizia demaniale, di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542 e, per un ammontare non superiore a lire 15 miliardi
((comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo))
, di opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Con i fondi anzidetti può provvedersi, inoltre, alla concessione da parte del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la marina mercantile, di contributi, in misura non superiore all'80 per cento, a favore degli enti concessionari delle opere di costruzione dei bacini di carenaggio, di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 dicembre 1973, n. 927 e 28 gennaio 1974, n. 58, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.
Il Ministro per i lavori pubblici; di concerto con quello per il tesoro, provvede con propri decreti alla ripartizione dei fondi tra le categorie di opere e di oneri di cui ai precedenti commi
((entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge))
.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo autorizzato col primo comma del presente articolo, ancor prima dell'iscrizione in bilancio dell'importo stesso.

Art. 18-bis

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Comma 1


Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorchè assentiti amministrativamente.
((3))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 agosto 1982, n. 531 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che, ai fini della elaborazione del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, "gli interventi e le relative scale di priorità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono individuati sulla base dei seguenti criteri generali:
1) completamento ed ammodernamento di itinerari di grande comunicazione;
2) realizzazione o ammodernamento di itinerari a servizio di infrastrutture portuali, aeroportuali, interportuali ed intermodali;
3) miglioramento di itinerari per i quali non esistono sufficiente viabilità o mezzi di trasporto alternativo".
La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il consorzio per l'autostrada Messina-Palermo è autorizzato, in attesa della costituzione di un consorzio unico, ad iniziare, sulla base di progetti esecutivi aggiornati, la realizzazione del completamento dell'itinerario autostradale Messina-Palermo tra Rocca di Caprileone e Cefalù, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti. A tale fine viene stanziato per gli anni finanziari 1982-84 l'importo di lire 210 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnato all'ANAS, che provvede alla erogazione al consorzio in relazione all'andamento dei lavori".
Ha disposto inoltre (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la società Autostrade S.p.a. è autorizzata a realizzare le seguenti opere:
a) completamento dell'autostrada Milano-Napoli mediante la costruzione del collegamento autostradale tra il ramo nord Milano-Roma ed il ramo sud Roma-Napoli;
b) completamento dell'autostrada Voltri-Gravellona Toce e rispettive diramazioni mediante la costruzione del tronco Stroppiana-Gravellona Toce con diramazione per Sesto Calende;
c) completamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto con la costruzione del tronco Vittorio VenetoPian di Vedoia in provincia di Belluno".
Il medesimo provvedimento ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la SAT S.p.a. è autorizzata a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti".
Ha disposto infine (con l'art. 14, comma 1) che "Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli della presente legge, la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, disposta dall'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, deve intendersi riferita ai soli lavori di primo impianto, con esclusione degli eventuali successivi interventi di adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio".

Art. 19

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Art. 20

Comma 1

Art. 21

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del "Conto speciale" di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo
((in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti))
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((Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.
Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.))

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21-bis

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Comma 1

((Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.))

Art. 22

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 13 agosto 1975

Comma 4

LEONE

Comma 5

MORO - COLOMBO -
ANDREOTTI - VISENTINI
- DE MITA - BUCALOSSI
- GULLOTTI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 75