Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i lavori pubblici e per la sanità; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi.
Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
L'intervento del Mediocredito centrale, previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativamente alle operazioni finanziarie effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, può essere attuato, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione dei prodotti.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Le modalità e le condizioni per l'erogazione, da parte del Mediocredito centrale, dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per gli affari esteri e per il bilancio e la programmazione economica.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.
In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia già stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.))
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.))
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
II Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.
I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.
La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.))
Art. 6-bis
#Comma 1
"Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"".))
Art. 6-ter
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8: in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 7-bis
#Comma 1
Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni.
Comma 2
Art. 7-ter
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
La Cassa depositi e prestiti segnala al comitato per l'edilizia residenziale ed alle regioni i comuni che non abbiano proceduto all'utilizzazione dei mutui per l'acquisizione delle aree entro il termine perentorio di un anno dalla data della delibera di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; conseguentemente, i mutui si intendono revocati a tutti gli effetti.
Per i mutui già concessi, i predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni
Trascorso detto termine le disponibilità stesse vengono ripartite dal comitato per l'edilizia residenziale, almeno una volta l'anno, tra le altre regioni.
Art. 9-bis
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.))
Art. 10-bis
#Comma 1
Art. 10-ter
#Comma 1
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.
Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.))
Art. 10-quater
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
I programmi esecutivi degli interventi da finanziare con gli stanziamenti previsti dal presente articolo sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per la marina mercantile.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 50 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e per la sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonchè al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.
La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie è aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.))
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti che intendono realizzare.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono alla individuazione delle opere da finanziare e ne danno comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, sulla base delle indicazioni ricevute, formula il piano di riparto del fondo che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 16-bis
#Comma 1
I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui il quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.))
Art. 16-ter
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
I tempi e le modalità del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.
Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza della esecuzione di dette opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Con i fondi di cui al precedente comma può provvedersi altresì al finanziamento di opere idrauliche di competenza statale, di edilizia demaniale, di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542 e, per un ammontare non superiore a lire 15 miliardi
Con i fondi anzidetti può provvedersi, inoltre, alla concessione da parte del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la marina mercantile, di contributi, in misura non superiore all'80 per cento, a favore degli enti concessionari delle opere di costruzione dei bacini di carenaggio, di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 dicembre 1973, n. 927 e 28 gennaio 1974, n. 58, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.
Il Ministro per i lavori pubblici; di concerto con quello per il tesoro, provvede con propri decreti alla ripartizione dei fondi tra le categorie di opere e di oneri di cui ai precedenti commi
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo autorizzato col primo comma del presente articolo, ancor prima dell'iscrizione in bilancio dell'importo stesso.
Art. 18-bis
#Comma 1
Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorchè assentiti amministrativamente.
Comma 2
1) completamento ed ammodernamento di itinerari di grande comunicazione;
2) realizzazione o ammodernamento di itinerari a servizio di infrastrutture portuali, aeroportuali, interportuali ed intermodali;
3) miglioramento di itinerari per i quali non esistono sufficiente viabilità o mezzi di trasporto alternativo".
La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il consorzio per l'autostrada Messina-Palermo è autorizzato, in attesa della costituzione di un consorzio unico, ad iniziare, sulla base di progetti esecutivi aggiornati, la realizzazione del completamento dell'itinerario autostradale Messina-Palermo tra Rocca di Caprileone e Cefalù, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti. A tale fine viene stanziato per gli anni finanziari 1982-84 l'importo di lire 210 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnato all'ANAS, che provvede alla erogazione al consorzio in relazione all'andamento dei lavori".
Ha disposto inoltre (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la società Autostrade S.p.a. è autorizzata a realizzare le seguenti opere:
a) completamento dell'autostrada Milano-Napoli mediante la costruzione del collegamento autostradale tra il ramo nord Milano-Roma ed il ramo sud Roma-Napoli;
b) completamento dell'autostrada Voltri-Gravellona Toce e rispettive diramazioni mediante la costruzione del tronco Stroppiana-Gravellona Toce con diramazione per Sesto Calende;
c) completamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto con la costruzione del tronco Vittorio VenetoPian di Vedoia in provincia di Belluno".
Il medesimo provvedimento ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la SAT S.p.a. è autorizzata a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti".
Ha disposto infine (con l'art. 14, comma 1) che "Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli della presente legge, la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, disposta dall'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, deve intendersi riferita ai soli lavori di primo impianto, con esclusione degli eventuali successivi interventi di adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio".
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
Comma 1
Art. 20
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche)".
Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro
Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.))
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21-bis
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
ANDREOTTI - VISENTINI
- DE MITA - BUCALOSSI
- GULLOTTI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 75