DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria. (045U0141)

Numero 141 Anno 1945 GU 24.04.1945 Codice 045U0141

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;141

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Riduzione d'imposta

Art. 1

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Comma 1

La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in societa' di beni immobili o di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera c) e da quelli che vi fanno richiamo, nonche' dell'articolo 88, n. 1 e n. 2 lettera a) della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella seguente misura:

a) se il valore non sia superiore a L. 5000: 3%;
b) se il valore supera le L. 5000: 10%;
c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la imposta normale di passaggio:
le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un quarto fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:
per le prime 1000 lire - L. 20

per ogni 1000 lire in piu' » 10


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

L'imposta pia i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e diritti mobiliari nonche' di merci anche se tra commercianti, stabilita dagli articoli 2 e 3 lettera a) e degli altri articoli che ne fanno richiamo nella tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella seguente misura:

a) beni mobili e merci anche se tra commercianti, L. 2%;
b) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio di boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale, L. 1%.


Art. 4

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Comma 1

L'imposta proporzionale di trasferimento di navi di cui all'art. 3 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella seguente misura:

a) navi non italiane, L. 2%;
b) navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per demolizione, L. 1%;
c) navi in ogni altro caso, L. 1%.


Art. 5

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Comma 1

La imposta proporzionale prevista per i contratti di appalto dall'art. 52 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, gia' raddoppiata dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, e' ripristinata nella misura del 2%.

I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera lire quarantamila. (2) ((4))

Qualora i suddetti contratti siano a corrispettiva variabile e durante l'esecuzione l'importo superi lire quarantamila, debbono essere registrati entro venti giorni dalla data nella quale tale importo risulta superato, in base alla contabilita' dei lavori o ad altri documenti, fermo l'obbligo di dichiarare all'Ufficio dei registro il corrispettivo definitivo entro venti giorni dalla data nella quale questo e' stato accertato. (2) ((4))

Sono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 771.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 15 febbraio 1949, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il limite di L. 40.000, previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, e' elevato a L. 250.000".


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 14 luglio 1965, n. 911, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 15 febbraio 1949, n. 33, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e' elevato da lire 250 mila a lire un milione".


Art. 6

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Comma 1

L'imposta proporzionale per il conferimento in societa' di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o d'opere, di cui all'art. 81 lettera a) della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e' dovuta nella misura del 2%.

L'imposta proporzionale per la trasformazione di societa' di qualunque tipo in societa' di altro tipo, di cui all'art. 83 della su citata tariffa, e' dovuta nella misura del 0,50% da applicarsi sull'attivo lordo.



Art. 7

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Comma 1

Fatta eccezione per quanto e' detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, gia' raddoppiate in virtu' dell'art. 13 del decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, sono ripristinate nella misura vigente prima del decreto medesimo.



Art. 8

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Comma 1

Le imposte graduali previste dalla tariffa parte prima allegato A alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonche' da leggi speciali sono stabilite nella misura di lire venti sulle prime L. 1000 e di lire dieci per ogni L. 1000 in piu'; quelle previste dalla parte seconda di detta tariffa per gli atti giudiziari sono stabilite nella misura di lire dieci sulle prime L. 1000 e di lire cinque per ogni L. 1000 in piu'.



Art. 9

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Comma 1

I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42 allegato D alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con la legge 30 dicembre 1935, n. 2247, concernente locazioni e conduzioni di beni immobili, sono elevati alla misura unica di L. 1200 all'anno.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 15 febbraio 1949, n. 33 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite di esonero dalla registrazione in termine fisso delle locazioni e condizioni di beni immobili stabilito in L. 1200 all'anno dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' elevato a L. 5000".


Art. 10

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Comma 1

L'art. 1 della tariffa allegato A alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, lettere a) e b) e' sostituito dal seguente:

Iscrizioni:

a) a garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari, qualunque sia la forma della anticipazione: L. 2,50%;
b) altre iscrizioni: L. 2,50%.
La imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale od accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.



Comma 2

Capo II - Societa' cooperative

Art. 11

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Comma 1

((Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, e' di 10 anni)).

Per le societa' cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite e' elevato a lire due milioni.

L'art. 2 della legge 19 dicembre 1940, n. 1913, e' abrogato.
(2)


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 15 febbraio 1949, n. 33 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle societa' cooperative, gia' elevato a L. 300.000 in forza dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' ulteriormente elevato a L. 3.000.000.
Per le societa' cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, gia' elevato a L. 2.000.000, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.000. Ogni singola societa' non puo' concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di L. 500.000".


Art. 12

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Comma 1

Nei riguardi delle societa' agricole cooperative e delle societa' cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1. (3)

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro supera L. 600.000, e' dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di societa' cooperative agricole od edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di L. 600.000, anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni.

La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di societa' cooperative edilizie, del terreno acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione gia' ultimati.

Per conseguire le agevolazioni previste dal 1° comma il socio deve dichiarare nell'atto di assegnazione se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi di registrazione dell'atto e del valore definitivo accertato a sensi del 2° comma del presente articolo.
(2) (5) (6) ((7))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 15 febbraio 1949, n. 33 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il limite di L. 600.000, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole ed edilizie dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 141, e' elevato a L. 5.000.000".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 21 dicembre 1961, n. 1389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria".


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 15 febbraio 1949, n. 33, come modificata dalla L. 8 giugno 1966, n. 452, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il limite massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141".


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di societa' agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' elevato a 25 milioni".


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 5 agosto 1978, n. 457, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha conseguentemente disposto (con l'art. 58, commi 1 e 2) che "Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di societa' cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, e' elevato a L.
35.000.000.
Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria".


Art. 13

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Art. 14

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Comma 2

Capo III - Sanzioni

Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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Art. 18

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Comma 1

La infedele dichiarazione prevista dagli articoli 2 e 12 del presente decreto oltre a dar luogo all'applicazione della imposta ordinaria di trasferimento del cui pagamento sono solidalmente responsabili tutte le parti contraenti, e' punita con una pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo pari al doppio della imposta evasa, a carico del dichiarante.

La sopratassa prevista dal penultimo comma dell'articolo 2 e' stabilita nella misura di sei decimi della imposta evasa, riducibile a norma dell'art. 104 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.



Comma 2

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 19

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Comma 1

Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'articolo 150 prima parte del primo comma ed all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nulla e' innovato per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737.



Art. 20

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione contraria o con esso incompatibile comprese le riduzioni di aliquote previste nel capo II del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, nonche' l'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, monito dei sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - PESENTI - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 116. - PETIA