Testo vigente
Preambolo
VITTORIO EMANUELE III
Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è prorogato al 1° luglio 1926".
Comma 5
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "È prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
Comma 6
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
Comma 7
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "È prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
Comma 8
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "È pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 8