Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
A valere sulla somma autorizzata con il comma precedente è concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Ai fini del precedente comma del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.
Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nel compartimento per la viabilità di Potenza è autorizzato lo stanziamento di lire 4.000 milioni.
La spesa complessiva di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali o di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonchè di strade non statali ancora non classificate;
e) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione ali momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti.
Il ripristino delle opere di cui al presente articolo può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, e alle esigenze della tecnica moderna.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Il ripristino può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
a) nella misura del 90%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
b) nella misura dell'80%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
c) nella misura del 70% negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
L'ammontare del contributo per la riparazione non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello per la ricostruzione non può superare la somma di lire 8 milioni per ciascuna unità immobiliare.
I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare o degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il computo estimativo, di cui al precedente comma, potrà anche
essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974.
L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.
Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresì corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.
Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sarà effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione sulla base di mandati nominativi.
La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sarà revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
L'esecuzione delle opere previste negli articoli 2 e 4 per le quali è restata ferma la competenza degli organi statali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è demandata al provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Per l'attuazione delle opere previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni da stanziare, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
L'impegno di spesa sullo stanziamento di cui al precedente comma potrà anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui viene assunto.
Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata la costruzione oltre che delle opere indicate nel primo comma dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate, e relative case canoniche, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero.
Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Presidente della regione Basilicata in deroga alle norme della legge anzidetta.
Le opere di consolidamento e quelle necessarie per il trasferimento degli abitati di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dalla regione Basilicata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
Art. 11
#Comma 1
ai proprietari delle abitazioni da abbandonare)
Comma 2
Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 10.
Il contributo di cui al primo comma è concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 10.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
La predetta somma di lire 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Ai fini del presente decreto:
a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;
b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;
c) le rendite di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.
Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.
Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
Il contributo ai pescatori professionali è corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale.
Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.
Il contributo è corrisposto dal Presidente della giunta regionale sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 21.
I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purchè nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.
Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Tale contributo sarà corrisposto dal Presidente della giunta regionale in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale.
I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati al Presidente della giunta regionale con le modalità stabilite al quinto comma dell'art. 18.
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Nelle province di Matera e di Potenza è costituita una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.
I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.
La commissione, nominata dal Presidente della giunta regionale è presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato.
Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.
Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 50 milioni, nonchè il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 50 milioni.
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario: 1.000 milioni;
b) assistenza in natura: 100 milioni.
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.
Il contributo è corrisposto su domanda presentata dagli interessati entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 25 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti dell'imposta complementare.
Il Presidente della giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo che è corrisposto sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Si considerano altresì non tardive a tutti gli effetti le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette per le persone fisiche e per le ditte collettive non tassabili in base a bilancio presentate entro il 30 giugno 1973.
Gli adempimenti ed i pagamenti previsti nell'art. 27 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, si considerano validamente eseguiti nei termini e nei modi ivi stabiliti.
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, provvede ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 15 marzo 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.
In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale.
Le certificazioni e qualsiasi altra documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono essere rilasciate gratuitamente quando il contribuente dimostri di essere residente nei comuni della Basilicata ovvero di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi in quei comuni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 31 approvate dal competente organo di controllo.
Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.
Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.
Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al precedente comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i comuni e le province e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del presente decreto-legge si applicano altresì ai comuni della provincia di Cosenza indicati nel precedente comma.
In favore dei medesimi comuni e della provincia di Cosenza, nonchè delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa provincia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35.
Per il pagamento delle somme di cui al primo comma dello stesso art. 35 in favore dei suindicati comuni e della provincia di Cosenza è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
A tal fine:
a) la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;
b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;
c) le domande intese a conseguire le prestazioni di cui all'art. 14 dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1973 e 1974.
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Restano valide le domande presentate ai sensi del citato decreto-legge nonchè gli atti e i provvedimenti adottati in sua applicazione fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Le somme stanziate ai sensi del precedente art. 40 sono comprensive di quelle eventualmente già spese o impegnate in esecuzione del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
COLOMBO - LAURICELLA
- DE MITA - BERTOLDI
- GIOLITTI - LA MALFA
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 42. - VALENTINI