L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale puo' effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneita'. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalita' della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.
Art. 3
#Comma 1
I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1989, N.401)).
Art. 5
#Comma 1
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
E' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.
La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attivita' che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita' che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attivita' da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3.
Nulla e' innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore. (1) ((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1951, n.1379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per cento."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D. Lgs. 23 dicembre 1998, n.504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed e' dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."
Art. 7
#Comma 1
Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano puo' continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di societa' o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio.
Per l'esercizio di tale attivita' e' dovuta una tassa di lotteria pari al 12% di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1947.
Art. 8
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.