DECRETO LEGISLATIVO

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

Numero 504 Anno 1998 GU 03.02.1999 Codice 099G0056

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-23;504

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione dell'imposta

Comma 2

La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed e' dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 66, lettera a)) che "l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".


Art. 2

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Comma 1

Base imponibile

Comma 2

La base imponibile per i concorsi pronostici e' costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori.


La base imponibile per le scommesse e' costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.


Art. 3

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Comma 1

Soggetti passivi

Comma 2

Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. (6) ((9))


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto (con l'art. 1, comma 66, lettera b)) che "l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e` chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni".


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AGGIORNAMENTO (9)


La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 14 febbraio 2018, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 21/2/2018, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che "- nelle annualita' d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione".


Art. 4

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Comma 1

Aliquota

Comma 2

Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura del 32 per cento.
(10) ((11))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dal D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 22, comma 16) che "Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998".


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AGGIORNAMENTO (2a)


La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 284) che "a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 2007.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera g)) che "[...] Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse".


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AGGIORNAMENTO (10)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1052) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita:
a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore".


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AGGIORNAMENTO (11)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 92, lettere a), b) e c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita:
a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalita' di torneo e i giochi di carte in modalita' diversa dal torneo, nonche' per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore".


Art. 5

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Comma 1

(Sanzioni).


Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e' punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e' superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.


Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e' punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. ((8))


Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.


In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e' comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e' disposta la revoca della concessione.


Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.


Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.


Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che "L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione".


Art. 6

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Comma 1

Adempimenti dei contribuenti

Comma 2

Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle modalita' di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.


Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni abrogate

Comma 2

E' inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le
disposizioni del presente decreto.