I soggetti passivi dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di inizio di attivita', entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto.
Detta dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attivita' svolta, nonche' il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.
I soggetti di cui al comma 1, in caso di variazione degli elementi ivi previsti, presentano all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della variazione, la relativa dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Se la variazione importa lo spostamento della competenza dell'Ufficio fiscale, la dichiarazione di variazione e' contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio.
I contribuenti che cessano l'attivita', presentano all'Ufficio competente la dichiarazione di cessazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per la quale restano ferme le disposizioni del presente decreto.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere presentate avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria, con modalita' stabilite con apposito decreto.