DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Numero 66 Anno 2002 GU 18.04.2002 Codice 002G0091

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-08;66

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attivita'

Comma 2

I soggetti passivi dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di inizio di attivita', entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto.
Detta dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attivita' svolta, nonche' il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.


I soggetti di cui al comma 1, in caso di variazione degli elementi ivi previsti, presentano all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della variazione, la relativa dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Se la variazione importa lo spostamento della competenza dell'Ufficio fiscale, la dichiarazione di variazione e' contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio.


I contribuenti che cessano l'attivita', presentano all'Ufficio competente la dichiarazione di cessazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per la quale restano ferme le disposizioni del presente decreto.


Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere presentate avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria, con modalita' stabilite con apposito decreto.


Art. 2

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Comma 1

Documentazione delle operazioni mediante ricevute o schede

Comma 2

I soggetti d'imposta che per gestire la raccolta delle scommesse si avvalgono di sistemi informatici per il collegamento in tempo reale al totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze documentano le operazioni effettuate mediante la ricevuta per le scommesse avente le caratteristiche dettate con decreti del Ministero delle finanze in data 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998, e in data 21 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999, e contenenti solo dati di carattere anonimo.


I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi a tutte le operazioni inerenti all'esercizio della funzione di raccolta delle scommesse secondo modalita' e specifiche tecniche stabilite con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.


I soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette a vidimazione e a bollatura da parte dell'Ufficio delle entrate o dell'Ufficio I.V.A., recanti, a stampa, la numerazione progressiva ed i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di scommessa. All'atto del rilascio della ricevuta in ciascuna delle due sezioni della medesima sono indicati: il luogo ed il giorno dell'avvenimento; la tipologia della scommessa; il numero della gara; il nome ed il numero dell'evento oggetto della scommessa; la posta accettata; l'importo da pagare in caso di vincita; la data e l'ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di carattere nominativo.


Le operazioni relative ai concorsi pronostici soggetti all'imposta unica sono documentate mediante le schede di partecipazione recanti i contrassegni di validazione stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 3

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Comma 1

Liquidazione dell'imposta

Comma 2

Ai fini del pagamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico, il soggetto d'imposta provvede alla stampa di un prospetto di liquidazione riepilogativo degli introiti delle scommesse stesse, nonche' di un prospetto di liquidazione dei concorsi pronostici.


I soggetti d'imposta che non si avvalgono di sistemi informatici compilano, prima dell'inizio di ciascuna gara, un foglio riepilogativo delle scommesse conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da inviare in copia al totalizzatore nazionale, anche in via telematica, per i dovuti controlli, entro il mese successivo a quello di riferimento delle gare.


Art. 4

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Comma 1

Pagamento dell'imposta

Comma 2

L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 3 e' versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3.


Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.


Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Art. 5

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Comma 1

Tenuta e conservazione della documentazione contabile