Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia è convertito in legge con la seguente modificazione:
Comma 3
All'articolo 1, dopo la parola "prorogato", il periodo è sostituito con il seguente: "al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976".
Comma 4
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 5
Data a Roma, addì 4 agosto 1977
Comma 6
LEONE
Comma 7
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO