Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato
((al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976))
.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 17 giugno 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977
Atti di Governo, registra n. 13, foglio n. 19
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977
Atti di Governo, registra n. 13, foglio n. 19