Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la difesa, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
È istituita una imposta di consumo sul gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione.
L'imposta è stabilita nella misura di L. 71,42 per metro cubo di prodotto a temperatura di quindici gradi centigradi ed a pressione normale ed è dovuta dagli esercenti di impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti.
Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.
Art. 2
#Comma 1
I soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi di prodotto erogati in ciascun mese per uso di autotrazione. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce.
Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta.
L'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
I soggetti indicati al primo comma devono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli elementi di individuazione degli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, e la descrizione degli apparecchi di misura del gas destinato all'autotrazione.
Art. 3
#Comma 1
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base degli accertamenti di cui al successivo art. 8, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.
L'imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata entro otto giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento.
Art. 4
#Comma 1
I soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato immesso in consumo il maggior quantitativo di prodotto soggetto a imposta.
Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata in misura pari all'ammontare dell'imposta per i quantitativi di prodotti presumibilmente immessi in consumo in un mese. La cauzione deve essere prestata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.
L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione i soggetti di notoria solvibilità. L'esenzione può essere revocata in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
Art. 5
#Comma 1
Se l'imposta non è versata nei termini stabiliti è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del sei per cento.
L'indennità è ridotta al due per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.
Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme di cui all'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Art. 6
#Comma 1
Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, è superiore a cinquemila metri cubi, oltre la multa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
La medesima pena pecuniaria si applica per ogni altra violazione alle disposizioni del presente decreto o alle relative norme di attuazione.
Art. 7
#Comma 1
La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.
Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.
Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento))
Art. 8
#Comma 1
Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista
Art. 9
#Comma 1
L'accertamento delle violazioni alle disposizioni
Art. 10
#Comma 1
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 11
#Comma 1
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.307 a L. 2.913,60 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 18.217 a L. 24.064 per quintale.
Art. 12
#Comma 1
Gli aumenti d'imposta stabiliti con il precedente articolo 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono da chiunque posseduti, in quantità superiore a venti quintali.
All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate allegando copia della quietanza di tesoreria alla predetta denuncia.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti versata una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.
Art. 13
#Comma 1
Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 12 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di
Art. 14
#Comma 1
L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da L. 90.000 a L. 120.000 per ettanidro alla temperatura 150,56 del termometro centesimale.(8)
Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico di prima categoria.
Comma 2
Comma 3
Art. 15
#Comma 1
Nessuno abbuono compete, agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite del misuratore meccanico saggiatore.
Art. 16
#Comma 1
Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, è dovuto un diritto erariale nella misura di L. 90.000 per ettanidro.(7)
Il diritto erariale è stabilito:
nella misura di L. 40.000 per ettanidro per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcooliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonchè dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;
nella misura di L. 36.000 per ettanidro per l'alcool proveniente dal sorgo;
nella misura di L. 37.000 per ettanidro per l'alcool proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri annui;
nella misura di L. 6.000 per ettanidro per l'alcool di seconda categoria proveniente da frutta.(7)
I diritti erariali nella misura indicata nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'amministrazione finanziaria.
Comma 2
Ha inoltre disposto che "Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000 per ettanidro."
Comma 3
Art. 17
#Comma 1
È stabilito in L. 40.000 per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in L. 12.000 il diritto erariale per l'alcool proveniente dalle carrube e dai fichi.
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
All'alcool destinato alla produzione del vermut e dei marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'art. 14 del presente decreto.
Art. 19
#Comma 1
Sulle deficienze in alcool anidro riscontrato nei magazzini fiduciari assimilati ai doganali non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino le percentuali di cali riconosciuti dalle norme doganali per i prodotti alcoolici depositati nei magazzini doganali.
Art. 20
#Comma 1
Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il diritto erariale è dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro))
Art. 21
#Comma 1
L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 400 a L. 600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.
La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.
Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.
Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.
Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.
Art. 22
#Comma 1
Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente art. 21 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.
A tale uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.
Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:
a) 10% per il mosto di birra in corso di accertamento;
b) 9,50% per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
c) 7,50% sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
d) 5,70% per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
e) 4,50% sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
f) 1,70% sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.
Art. 23
#Comma 1
L'imposta di fabbricazione da restituire, per esportazioni di birra effettuate dai fabbricanti, sarà, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portata a discarico dell'imposta dovuta da ciascun fabbricante in base alla dichiarazione di lavoro di cui all'art. 7 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.
Art. 24
#Comma 1
Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta, in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.
Le nuove misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti si applicano altresì sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi.
L'aumento dei tributi stabiliti dall'art. 14 si applica agli alcoli, estratti alcoolici, liquori, acqueviti e profumerie alcooliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore a
Art. 25
#Comma 1
Il diritto erariale nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 si applica sugli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.
La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.
Art. 26
#Comma 1
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 24 e 25, le ditte interessate devono fare denuncia della quantità di alcoli detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competenti entro
Art. 27
#Comma 1
I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 22, 24 e 25 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.
Art. 28
#Comma 1
Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui agli articoli 22 e 26 o di presentazione di denuncia inesatta si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta o della maggiore imposta dovuta.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dagli stessi articoli 22 e 26.
Art. 29
#Comma 1
tabella A, parte II, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:
n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);
n. 61) acqua, acque minerali;
tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero:
n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d. 9019);
tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:
n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
tabella B:
al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione";
i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:
n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;
n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;
n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia))
Art. 30
#Comma 1
COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MARZO 1977, N.58, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 1977, N.183.
Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.
Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento.
L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento.
Il limite di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevato a lire 3.000.
All'art. 74 del decreto indicato nel comma precedente è aggiunto il seguente comma:
"Per gli spettacoli, giochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio".
Art. 31
#Comma 1
Sono elevate a L. 5.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.
Le imposte fisse di registro di cui all'art. 7 della tariffa allegato A, parte I, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate di L. 5.000 ciascuna.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
All'art. 2 della tariffa allegato A, parte II al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 2.000" sono sostituite con le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 5.000".
Art. 32
#Comma 1
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si applica anche alle imposte ipotecarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635.
Agli articoli 13 e 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, le parole: "col minimo di L. 2.000" sono soppresse.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle successioni apertesi dopo tale data.
Art. 33
#Comma 1
La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125), lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aumentata del cinquanta per cento.
Le tasse sulle concessioni governative previste dai numeri 53), 54), 55) e 56) della stessa tariffa e successive integrazioni e modifiche sono aumentate del trenta per cento.
Il nuovo importo di tassa determinato ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, deve essere arrotondato alle lire mille superiori, quando presenta una frazione inferiore.
Per i provvedimenti amministrativi previsti dalla tariffa anzidetta nei numeri indicati nei commi precedenti, soggetti a tasse di rilascio di rinnovo o annuali, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state corrisposte o siano dovute le predette tasse, devono essere versati tanti dodicesimi della differenza tra la tassa corrisposta o dovuta e quella prevista dal presente provvedimento quanti sono i mesi interi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.
L'importo dell'integrazione di cui al precedente comma deve essere arrotondato alle mille lire superiori, quando presenta una frazione inferiore.
Per il mancato pagamento nel termine stabilito dell'integrazione dovuta ai sensi dei precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 34
#Comma 1
È elevata dal quindici al sedici per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 35
#Comma 1
Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.
In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.(13)(14)
Comma 2
Il D.L. 24 settembre 1987, n.391 convertito dalla L. 21 novembre 1987, n.477 ha disposto (con l'art.5 comma 1) che "Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987."
Comma 3
Il D.L. 20 giugno 1996, n.323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n.425 ha disposto (con l'art.7 comma 12) che "Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze."
Comma 4
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 11, comma 21) che "Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza".
Art. 36
#Comma 1
SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 1 FEBBRAIO 1978, N.20))
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Comma 4
Comma 5
-
FORLANI - COLOMBO -
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 19