Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza ai modificare le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.
Art. 2
#Comma 1
Il n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"27) gin; acqueviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione".
Art. 3
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, nel testo modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 4 marzo 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 29
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 29