Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:
Comma 2
all'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione del 2 per cento";
Comma 3
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.
Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.
Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento";
all'articolo 8, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle altre: "dai precedenti articoli";
"L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.
Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.
Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento";
all'articolo 8, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle altre: "dai precedenti articoli";
Comma 4
all'articolo 9, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "di cui ai precedenti articoli";
Comma 5
all'articolo 13, secondo comma le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni";
Comma 6
l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati da Paesi delle Comunità europee provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.
Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il diritto erariale è dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro";
all'articolo 24, ultimo comma, le parole: "200 litri idrati" sono sostituite con le seguenti: "500 litri idrati";
"Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati da Paesi delle Comunità europee provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.
Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il diritto erariale è dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro";
all'articolo 24, ultimo comma, le parole: "200 litri idrati" sono sostituite con le seguenti: "500 litri idrati";
Comma 7
all'articolo 26, la parola: "quindici", è sostituita dall'altra: "sessanta";
Comma 8
l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
tabella A, parte II, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:
n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);
n. 61) acqua, acque minerali;
tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero:
n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d. 9019);
tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:
n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
tabella B:
al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione";
i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:
n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;
n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;
n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia";
"Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
tabella A, parte II, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:
n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);
n. 61) acqua, acque minerali;
tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero:
n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d. 9019);
tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:
n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
tabella B:
al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione";
i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:
n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;
n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;
n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia";
Comma 9
all'articolo 30 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: "Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc., compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc., l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento.
Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e per il gin di cui all'articolo 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.
Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.
Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento.
L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento.
Il limite di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevato a lire 3.000".
Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e per il gin di cui all'articolo 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.
Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.
Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento.
L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento.
Il limite di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevato a lire 3.000".
Comma 10
all'articolo 33, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Nei casi di rateizzazione del canone di abbonamento alle diffusioni televisive, gli ammontari della tassa di concessione governativa indicati nel terzo comma delle note a margine al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale e L. 800 per rata trimestrale";
"Nei casi di rateizzazione del canone di abbonamento alle diffusioni televisive, gli ammontari della tassa di concessione governativa indicati nel terzo comma delle note a margine al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale e L. 800 per rata trimestrale";
Comma 11
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1977";
"L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1977";
Comma 12
all'articolo 36 è premesso il seguente comma:
"Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977".
"Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977".
Art. 2
#Comma 1
All'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, è aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da esse risultanti".
"Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da esse risultanti".
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1977, N.524))
Art. 4
#Comma 1
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N.202))
Il disposto del precedente comma si applica anche per la notifica degli atti riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalità da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge il servizio di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 3466, 3854, 4652 e 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1976, integrati dal gettito dei recuperi di somme previsti dal terzo comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
L'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi dovuti dagli esercenti sale cinematografiche ai distributori di film si applica con l'aliquota del 12 per cento per le programmazioni cinematografiche effettuate a decorrere dal 18 marzo 1976.
Art. 6
#Comma 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1976 decreti aventi valore di legge per l'istituzione di un doppio mercato della benzina, con la osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) a ciascun proprietario di autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, sarà assegnato un quantitativo mensile di benzina ad un prezzo inferiore a quello stabilito per il consumo libero;
2) la benzina a prezzo ridotto sarà assegnata a condizione che risultino corrisposte la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione obbligatoria r.c. nei casi prescritti;
3) la differenza di prezzo sarà assicurata attraverso una diversa incidenza dell'imposta di fabbricazione sul consumatore finale;
4) l'organizzazione del doppio mercato della benzina dovrà essere predisposta secondo criteri di semplicità e di snellezza delle procedure e degli adempimenti amministrativi, demandandosi a norme regolamentari da emanarsi dai Ministri competenti le modalità di attuazione e di controllo;
5) saranno stabilite sanzioni di carattere penale e amministrativo per prevenire e reprimere ogni attività illecita e fraudolenta nella distribuzione e nella utilizzazione del carburante a prezzo ridotto, nonchè per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e nelle norme regolamentari.
Art. 7
#Comma 1
Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla stessa legge, norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi titolo. In particolare dovrà stabilirsi che le merci ed i beni siano accompagnati da apposito documento di trasporto ed al fine di evitare inutili duplicazioni potrà prevedersi che il documento sia sostituito dalla fattura ovvero sia costituito da nota di consegna, lettera di vettura o altro atto equipollente, purchè contenente gli elementi necessari a garantire un efficace controllo della circolazione delle merci e dei beni, provvedendosi, se necessario, al coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, ad altri fini, analoghi documenti. Saranno previste sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documento irregolare.
Art. 8
#Comma 1
Con decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione
della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati
periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di
finanza
e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena
pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese.(4)
(3a)
valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione
della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati
periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di
finanza
e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N.74))
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena
pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese.(4)
(3a)
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è concessa amnistia per i reati previsti nel presente articolo come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n.697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.887 (in G.U. 3/12/1982, n.333) ha disposto (con l'art.6, comma 5) che "Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonchè il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale è proposto od è pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o
di accertamento."
Art. 9
#Comma 1
((Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, articolata secondo i criteri della classificazione economica, nonchè della gestione di tesoreria relativa all'anno in corso. Con la stessa relazione il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una stima della previsione di cassa per l'intero settore pubblico (inteso come l'insieme della pubblica amministrazione, delle aziende autonome, degli enti ospedalieri, delle aziende municipalizzate; degli enti portuali e dell'Ente nazionale per l'energia elettrica), con riferimento agli indirizzi di politica economica generale e nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e del credito totale interno per l'anno in corso.
Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria, con l'aggiornamento della stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, della gestione di tesoreria e dell'intero settore pubblico, come sopra definito, relativa all'intero anno. Nella prima relazione trimestrale sono contenuti specifici elementi di informazione sulla consistenza dei residui passivi, sulla loro struttura per età e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento))
.
Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria, con l'aggiornamento della stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, della gestione di tesoreria e dell'intero settore pubblico, come sopra definito, relativa all'intero anno. Nella prima relazione trimestrale sono contenuti specifici elementi di informazione sulla consistenza dei residui passivi, sulla loro struttura per età e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento))
Art. 10
#Comma 1
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, modificate con la presente legge di conversione, e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 10 maggio 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
MORO - STAMMATI -
FORLANI - COLOMBO
- ANDREOTTI -
DONAT-CATTIN
FORLANI - COLOMBO
- ANDREOTTI -
DONAT-CATTIN
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO