LEGGE

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

Numero 825 Anno 1971 GU 16.10.1971 Codice 071U0825

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacita' contributiva e della progressivita' e secondo i principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge:
I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso delle relative sovraimposte erariali e locali; b) dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) delle imposte camerali previste dall'articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi;((2))
II. - istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e contemporanea abolizione: a) dell'imposta generale sull'entrata e delle relative addizionali; b) dell'imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) delle tasse di bollo sui documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo sul sale; f) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicita'; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;(1)((2))
III. - istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria;((2))
IV. - revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;(1)((2))
V. - revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni.((2))
Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 6 dicembre 1971, n.1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
entreranno in vigore il 1 luglio 1972."


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n.
321
, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa
legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."
Ha inoltre disposto che " Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale
legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974."


Art. 2

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Comma 1

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sara' informata ai seguenti principi e, criteri direttivi:
1) carattere personale e progressivo dell'imposta;
2) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone fisiche comunque conseguito;
3) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto, dei redditi altrui dei quali ha la libera disponibilita' e di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari. Non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari quando questi siano inferiori a lire quattro milioni annue complessive. I redditi conseguiti da societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili;((7))
4) inclusione nel computo del reddito complessivo delle sopravvenienze attive e passive conseguite nell'esercizio di imprese commerciali e delle plusvalenze e minusvalenze verificatesi a seguito di alienazione di beni relativi a tali imprese. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvenienze attive e passive comunque conseguite e delle plusvalenze e minusvalenze di tutti i beni, comprese le plusvalenze distribuite ai soci prima del realizzo;
5) inclusione nel computo del reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con fini speculativi su beni non relativi all'impresa commerciale;
6) deduzione dal reddito complessivo di oneri e spese rilevanti che incidono sulla situazione personale del soggetto;
7) commisurazione dell'imposta per scaglioni di reddito con le aliquote crescenti indicate nell'allegata tabella A;
8) detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per quota esente;
9) ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, purche' si tratti di cooperative nei cui statuti siano inderogabilmente indicati, e in fatto osservati, i principi della mutualita' previsti dalla legge dello Stato e che siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione: a) di lire trentaseimila a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro; b) di lire dodicimila a fronte degli oneri e delle spese di cui al numero 6), con facolta' del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;
10) applicazione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, il cui reddito non superi tre milioni di lire, delle detrazioni previste al numero 9) con facolta' del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;
11) ulteriore detrazione per i pensionati di lire quarantottomila non cumulabili con le detrazioni di cui al numero 9);
12) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per il coniuge a carico e delle somme indicate nell'allegata tabella B per le altre persone a carico;
13) determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando vi siano elementi presuntivi di maggiore reddito risultanti da fatti certi. Norme particolari disciplineranno la prova da parte del contribuente, in caso di determinazione sintetica, del possesso di redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva;
14) classificazione di redditi in categorie ai soli fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti del reddito complessivo con regole proprie a ciascuna categoria ed eventualmente ai fini della riscossione;
15) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le possibilita' di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedano l'accertamento diretto;
16) determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo;
17) accertamento unitario dei redditi conseguiti da societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice costituite nel territorio dello Stato e da societa' degli stessi tipi costituite all'estero ed aventi nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa o comunque una stabile organizzazione. I redditi di terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato sono accertati unitariamente anche nei confronti delle societa' estere senza stabile organizzazione nel territorio stesso;
18) estensione dei principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e di professioni; di detta determinazione deve essere data pubblicita' annuale in elenchi a carattere comunale. Particolari semplificazioni, per quanto attiene alla contabilita' obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni;
19) esclusione dal reddito complessivo e separata tassazione con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente: a) delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende, di quelle conseguite dai soci in dipendenza della imputazione a capitale di riserve costituite con utili, di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti dipendenti da rapporto di lavoro subordinato, delle indennita' spettanti all'atto della cessazione di rapporti di agenzia, e di altri rapporti di collaborazione permanente e coordinata;, in caso di mancanza di un reddito tassabile nel biennio precedente si applica l'aliquota minima su tutto il reddito; b) delle indennita' spettanti all'atto della cessazione di rapporto di lavoro subordinato, per le quali l'aliquota sara' applicata sull'intero ammontare netto, ridotto a tre quinti e a quattro quinti per le indennita' non superiori, rispettivamente, a lire sei milioni e a lire quaranta milioni. Dagli importi delle indennita' verranno dedotte lire cinquantamila per ogni anno preso a base per la commisurazione dell'indennita';
20) attribuzione al soggetto di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, nella misura e secondo i criteri e le modalita' da determinare anche in relazione alla reciprocita' di trattamento;
21) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone fisiche non residenti, assumendo come reddito complessivo l'ammontare dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza la deduzione e le detrazioni di cui ai numeri 6), 9), lettera b), 11) e 12). Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e le plusvalenze di cui al numero 4). Gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9;
22) non computabilita', ai fini dell'imposta, dei benefici previsti in favore dei ciechi dalla legge 27 maggio 1970, n. 382.


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AGGIORNAMENTO (7)


La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 21/7/1976, n.191) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) nelle parti in cui la norma dispone: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.


Art. 3

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Comma 1

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato e di quelle costituite all'estero che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato. Saranno fatte salve le diverse pattuizioni degli accordi internazionali aventi per oggetto le norme per evitare la doppia imposizione;
2) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi del soggetto, nonche', a condizioni da stabilire in armonia con i principi della tassazione in base al bilancio, delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite, distribuite o iscritte in bilancio e delle sopravvenienze attive e passive comunque verificatesi. Nei confronti delle persone giuridiche, diverse dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali concorrono soltanto i redditi dei terreni e dei fabbricati, i redditi di capitale, i redditi agrari, i redditi di azioni o quote di societa' e i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali, comprese le sopravvenienze conseguite in tale esercizio e le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate;
3) inclusione dei redditi prodotti all'estero nel computo del reddito complessivo e attribuzione al soggetto di un credito d'imposta secondo le disposizioni di cui al numero 20) dell'articolo 2;
4) aliquota del venticinque per cento;
5) determinazione dei redditi di terreni e fabbricati e dei redditi agrari a norma del numero 15) dell'articolo 2 e determinazione dei redditi di impresa secondo i criteri di cui al numero 16) dello stesso articolo;
6) determinazione analitica dell'imponibile in base alle risultanze del bilancio o del rendiconto, tranne che per i redditi di terreni e fabbricati e per i redditi agrari, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando la determinazione analitica non sia possibile per cause imputabili al soggetto o per cause di forza maggiore;
7) applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sugli utili distribuiti del dieci per cento degli utili stessi per i soggetti residenti e di una ritenuta a titolo di imposta del trenta per cento per i soggetti non residenti, salve le convenzioni internazionali, e per le persone giuridiche ed i soggetti ad esse assimilati, esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
8) assimilazione alle persone giuridiche delle associazioni non riconosciute e delle altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, escluse le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, assumendo come reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e di fabbricati, dei redditi di capitale, dei redditi agrari, dei redditi di azioni o quote di societa' e dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attivita' commerciali, comprese le sopravvenienze attive conseguita e le plusvalenze realizzate mediante alienazione di beni destinati o comunque relativi a tali attivita';
9) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni ed organizzazioni di cui al numero 8), costituite all'estero e non aventi nel territorio dello Stato ne' la sede dell'amministrazione ne l'oggetto principale dell'impresa assumendo come reddito complessivo l'ammontare complessivo dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e passive nonche' le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali ivi esercitate. Gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9 e al numero 5) dell'articolo 10;
10) determinazione, per le societa' cooperative e loro consorzi, nei cui statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualita' previsti dalla legge dello Stato, e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, di una disciplina informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) esenzione dei redditi realizzati da societa' cooperative agricole e loro consorzi, anche mediante l'allevamento del bestiame, entro i limiti della potenzialita' dei fondi dei soci, e la manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri, o condotti in affitto, a mezzadria o colonia, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonche' dei redditi realizzati dalle societa' cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) esenzione dei redditi realizzati da societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, quando nelle cooperative stesse l'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuita' dai soci risulti non inferiore al 60 per cento rispetto all'impiego degli altri fattori produttivi e quando anche per i soci delle cooperative di produzione ricorrano tutti i requisiti fissati, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni. Quando l'apporto dell'opera personale dei soci non e' inferiore al 40 per cento, l'aliquota di imposta da applicare e' del 50 per cento; c) applicazione a tutte le societa' cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), di una aliquota di imposta proporzionalmente ridotta in misura non inferiore alle agevolazioni ed esenzioni previste dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e da leggi speciali complessivamente considerate, ferme restando le detrazioni previste dall'articolo 111 del citato testo unico, maggiorandole, per quanto si riferisce alla lettera b), sino a un massimo del 20 per cento per i salari correnti; d) esenzione dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attivita' commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e connesse con il conseguimento dei fini istituzionali propri dei partiti medesimi.


Art. 4

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Comma 1

La disciplina dell'imposta locale sui redditi sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche ovunque residenti, ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato, esclusi quelli di lavoro subordinato, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando tale imposta non e' applicata, con i criteri indicati dall'articolo 2. Per i redditi conseguiti da societa' semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, l'imposta e' accertata e riscossa nei confronti delle societa' stesse;((9))
2) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone giuridiche e degli altri soggetti di cui ai numeri 1) e 8) dell'articolo 3, al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando tale imposta non e' applicata, con i criteri indicati dall'articolo 3. Nei confronti dei soggetti di cui al numero 9) dell'articolo 3 l'imposta e' applicata al reddito complessivo ivi indicato o ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo che detti soggetti abbiano o non abbiano una stabile organizzazione nel territorio stesso. Dal reddito complessivo sono esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati e agrari, per i quali l'imposta e' applicata separatamente secondo i criteri previsti al numero 15) dell'articolo 2;
3) determinazione dell'aliquota tra il sei e l'otto e cinquanta per cento da parte dei comuni, tra l'uno e cinquanta e il due e cinquanta per cento da parte delle province, tra l'uno e il due per cento da parte delle regioni. L'aliquota per le camere di commercio sara' fissata, secondo le norme attualmente vigenti, nella misura compresa tra lo zero quaranta e l'uno e venti per cento. Nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo l'imposta sara' applicata anche a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo con l'aliquota del mezzo per cento;
4) intassabilita' dei redditi derivanti da partecipazioni in societa' di cui al numero 1) e nelle societa' ed altri enti di cui al numero 2);
5) deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro delle persone fisiche di una quota pari al cinquanta per cento, in ogni caso non inferiore a lire due milioni cinquecentomila, ne' superiore a lire sette milioni cinquecentomila. Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il contribuente presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Nei confronti delle societa' semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice la deduzione e' calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa, sempreche' tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente;
6) esenzione dei redditi realizzati entro i limiti e le condizioni previsti dalle lettere a) e b) del numero 10) dell'articolo 3, dalle societa' cooperative e loro consorzi ivi indicati, ed applicazione a tutte le societa' cooperative e loro consorzi, diversi da quelli predetti, a loro richiesta, di una aliquota di imposta ridotta conformemente ai criteri contenuti nella lettera c) del numero 10) dell'articola 3, oppure delle deduzioni previste dal precedente numero 5) per ciascuno dei soci; esenzione dei redditi di cui al numero 10), lettera d) dell'articolo 3;
7) tassazione alla fonte dei redditi di capitale, in quanto possibile, mediante ritenuta con obbligo di rivalsa;
8) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato e attribuzione diretta del gettito ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome, nel territorio dei quali sono prodotti i redditi. I redditi da capitale si presumono prodotti nel comune dove il possessore del reddito ha il domicilio fiscale;
9) deducibilita' del tributo ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilita' dello stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.


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AGGIORNAMENTO (9)


La Corte Costituzionale con sentenza 25-26 marzo 1980, n.42 (in G.U. 1a s.s. 2/4/1980, n.92) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in quanto non esclude i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi.


Art. 5

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Comma 1

La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sara' informata alle norme comunitarie nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) assoggettamento all'imposta delle seguenti categorie di atti:
a) cessioni di beni di ogni specie effettuate nell'esercizio di imprese, eccetto le cessioni di crediti, terreni, aziende, quote sociali e titoli non rappresentativi di merci, considerando ceduti anche i beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa; b) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilita' culturale e sociale, dei corrispettivi dei servizi effettuati con macchine agricole nell'interesse di aziende agricole singole od associate, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, delle operazioni di assicurazione, dei canoni versati agli istituti di vigilanza, degli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni, degli interessi sulle operazioni di credito agrario e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilita', nonche' dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone; c) prestazioni effettuate nell'esercizio di arti e mestieri; d) prestazioni effettuate da professionisti nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto; e) importazioni da chiunque effettuate;
2) esclusione dall'imposta: a) del prezzo dei beni esportati; b) del prezzo delle navi e del prezzo degli aeromobili statali o destinati a servizi di linea ceduti o importati nonche' del prezzo dei beni e del corrispettivo dei servizi relativi alla costruzione, all'arredamento e all'allestimento o alla riparazione, trasformazione e modificazione di essi; c) dei corrispettivi di servizi relativi a beni in temporanea importazione; d) dei corrispettivi dei servizi internazionali o connessi all'esportazione da determinare in relazione alle esigenze degli scambi internazionali. Potra' essere prevista, a condizioni ed entro limiti prestabiliti, la sospensione del pagamento dell'imposta dovuta in dipendenza dell'acquisizione di beni e servizi relativi alla produzione dei beni e dei servizi esclusi dall'imposta;
3) aliquota del dodici per cento, ridotta al sei per cento per i beni di prima necessita' e per i prodotti agricoli ed ittici, da elencare tassativamente, ed elevata al diciotto per cento per beni e servizi determinati in relazione alla natura dei bisogni cui sono destinati e tenendo conto della incidenza dei tributi aboliti ai sensi del capo II dell'articolo 1 della presente legge. Per beni di prima necessita' si intendono i generi alimentari di comune consumo, l'acqua, il gas e l'energia elettrica per uso domestico, i prodotti farmaceutici ed i saponi comuni;
4) aliquota del sei per cento per i libri, compresi quelli di antiquariato, e per i materiali audiovisivi di contenuto didattico; i giornali quotidiani; i periodici aventi carattere politico o sindacale o colturale o religioso o sportivo; i corrispettivi delle prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti;
i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; i servizi telefonici per uso familiare; le prestazioni delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso, per i soli clienti alloggiati; le cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione; le apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal CNR; i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari;
5) commisurazione dell'imposta al prezzo dei beni ceduti a titolo oneroso, al corrispettivo dei servizi ed al valore dei beni importati e di quelli ceduti senza corrispettivo, comprendendo nell'imponibile determinate spese ed oneri;
6) detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi imponibili con le eccezioni necessarie per prevenire evasioni. Nei casi di esclusione previsti al numero 2), sara' consentito il recupero dell'imposta afferente la produzione e il commercio dei beni e servizi esclusi dall'imposta;
7) obbligo del contribuente di indicare distintamente l'imposta nella fattura e di rivalersene nei confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio;
8) dichiarazione e versamento mensili della differenza tra l'importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto per i beni ceduti e per i servizi resi e l'importo detraibile a norma del numero 6), con riporto ai mesi successivi dell'eventuale eccedenza di questo e rimborso al contribuente, nel termine e secondo modalita' da stabilire, delle eccedenze non compensate;
9) regolamentazione della contabilita', della documentazione e delle dichiarazioni o comunicazioni alla amministrazione finanziaria necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire, in quanto possibile, l'unificazione degli obblighi dei soggetti e l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti;
10) predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito di imposta sul valore aggiunto;
11) esenzione per i soggetti con volume d'affari ragguagliato ad anno, non superiore a cinque milioni di lire, nonche' abbattimenti decrescenti e regimi forfettari per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ventuno milioni. Semplificazione delle modalita' di applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ottanta milioni;
12) facolta', per contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in base a regime semplificato;
13) determinazione, a condizioni ed entro limiti da stabilire, per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici da elencare tassativamente, effettuate da produttori singoli o associati in cooperative, di un regime speciale imperniato: a) sulla intassabilita' delle cessioni a consumatori finali sul luogo di produzione o ambulantemente; b) sulla forfettizzazione dell'imposta incorporata nel costo di produzione; c) sul pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente, quando acquista da piccoli pescatori e piccoli produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.


Art. 6

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Comma 1

La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito. L'imposta non si applica nel caso in cui la proprieta' venga trasferita per successione nell'ambito di una famiglia direttocoltivatrice;
2) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili di proprieta' di societa' che svolgono in modo esclusivo o prevalente attivita' di gestione di immobili al compimento del decennio dalla data di acquisto dell'immobile e di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso. In ogni caso il tributo trovera' applicazione a decorrere dal secondo anno successivo a quello della sua istituzione; esclusione da tali disposizioni delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualita' previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci, aventi requisiti necessari per diventare assegnatari degli alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare;
3) commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al numero 1) alla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione o della trasmissione a titolo gratuito e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, e per gli immobili di cui al numero 2) alla differenza tra il valore degli immobili stessi al compimento del decennio e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte o assunto a base della precedente tassazione, aumentato delle spese di acquisto, costruzione e incrementative. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta la differenza sara' determinata con riferimento al valore corrente di essi nel decimo anno anteriore ovvero, per le aree fabbricabili, alla diversa data stabilita con la deliberazione istitutiva dell'imposta gia' prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 246;
4) determinazione della differenza imponibile, per gli immobili di cui al numero 1) sulla base dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, con esclusione di quelli determinati ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355, che dovranno essere accertati sulla base dei valori correnti all'epoca dell'acquisto, ovvero sulla base dei corrispettivi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto e per gli immobili di cui al numero 2) sulla base dei valori correnti alla data di compimento del decennio;.
5) detrazione dall'incremento di valore di una somma determinata in ragione del quattro per cento del valore di riferimento per ogni anno di formazione dell'incremento stesso;
6) commisurazione per scaglioni con aliquote stabilite dai comuni tra un minimo dal tre al cinque per cento per lo scaglione di incremento corrispondente al dieci per cento del valore di riferimento e un massimo dal venticinque al trenta per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento;
7) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato;
8) attribuzione del gettito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili;
9) indeducibilita' del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e deducibilita' del tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi;
10) esclusione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili di proprieta' delle societa' di cui al numero 2), quando siano dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento: a) delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; b) delle attivita' culturali, ricreative, sportive, educative di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; c) dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso; d) delle attivita' sindacali svolte dai sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'esclusione e' subordinata alla condizione che, alla data del compimento del decennio di ininterrotto possesso, la destinazione di cui alle precedenti lettere duri almeno da otto anni.


Art. 7

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Comma 1

La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse di concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli sara' riveduta secondo criteri di coordinamento con le riforme previste dagli articoli precedenti e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile e di applicazione dei tributi. Sara' inoltre adeguata alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali.
Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:
1) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria sulle trascrizioni e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso sempreche' non si tratti di atti pubblici o di scritture private autenticate;
2) la revisione e la razionale determinazione delle aliquote, salvo quanto disposto al numero 1), e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione di quelle stabilite per le societa' di mutuo soccorso, le cooperative e loro consorzi, nonche' di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotondamento delle imprese agricole diretto-coltivatrici;
3) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e regioni;
4) la semplificazione delle tariffe e delle tabelle ed il raggruppamento degli atti e fatti imponibili soggetti ad onere tributario uguale o tra i quali non sussistano ragioni di discriminazione;
5) l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonche' degli atti relativi alla riscossione dei tributi;
6) la revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i corrispettivi piu' modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta fino a 1.300 lire nette, una seconda fascia d'imposta fino a 8.000 lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori;
7) revisione delle imposte e tasse afferenti i procedimenti civili, penali ed amministrativi per raggiungere il fine di rendere piu' spediti i procedimenti, anche con la possibilita' di eliminare le imposte di bollo su atti e documenti e di sostituirle con una imposta una tantum; eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.


Art. 8

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Comma 1

Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sara' riveduto in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle eredita', alle singole quote ereditarie, ai legati e alle donazioni o ad altre liberalita' per atto tra vivi, computando nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato anche i beni esistenti all'estero;
2) commisurazione dell'imposta al valore netto con le aliquote crescenti per scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata tabella C, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tabella stessa. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge si applicheranno soltanto le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto. In tutti gli altri casi si applicheranno tanto le aliquote sul valore globale quanto quelle sulle quote di eredita', sommandole nel caso di un solo erede. Fra gli ascendenti e discendenti in linea retta saranno compresi i genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, dovra' risultare nei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 23;
3) cumulabilita', ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalita', precedentemente fatte dal medesimo dante causa, rapportate al valore corrente alla data di apertura della successione;
4) irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passivita' poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, se non sia fornita la prova valida dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, posti in essere in precedenza, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione;
5) detrazione dall'imposta di una parte determinata in funzione del tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che abbiano gravato su beni compresi nella successione in occasione di altre successioni o liberalita' nel quinquennio precedente;
6) detrazione, dall'imposta imputabile a singoli immobili compresi nella successione o nella liberalita', dell'imposta dovuta sull'incremento di valore degli immobili stessi, in dipendenza della medesima successione o liberalita', ai sensi dell'art. 6;
7) attribuzione al soggetto, secondo criteri e con modalita' da determinare anche in relazione alla reciprocita' di trattamento, di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero, per i beni ivi esistenti, in dipendenza della medesima successione o liberalita';
8) ripetibilita' dell'imposta per eventi successivi alla data della successione o della liberalita' che importino con effetto dalla data stessa la perdita totale o parziale di beni compresi nella successione o nella liberalita';
9) indeducibilita' del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche;
10) esenzione da ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalita' per atto tra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni. Ove detti trasferimenti concernano immobili non saranno sottoposti all'imposizione di cui all'articolo 6.


Art. 9

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Comma 1

Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sara' regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalita' e di progressivita' dell'imposizione e osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi:
1) i redditi che a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall'imposta locale sui redditi. In applicazione dei suddetti criteri, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta al trenta per cento nei confronti degli enti e societa' finanziari e al venticinque per cento nei confronti degli enti e societa' finanziari a prevalente partecipazione statale. Le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in materia di imposte dirette attualmente stabiliti da altre leggi, se le finalita' perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno, in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni di imposta, commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e le indennita' per le cariche elettive e per le funzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 114 e 135 della Costituzione, ((saranno computate per i sette decimi)) del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali, essendo il rimanente costituito da spese necessarie inerenti alle cariche e alle funzioni.
Saranno abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 5 e l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Il secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge sara' modificato nel senso che, in luogo dell'imposta sostitutiva, va considerata in detrazione l'imposta sul reddito delle persone fisiche commisurata nei termini sopra indicati;
2) saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonche' quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;
3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali e da obbligazioni e titoli similari saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno invece assoggettati ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del trenta per cento, ridotta al venti per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da enti e societa' finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e ridotta al quindici per cento per i depositi e conti correnti bancari e postali e al dieci per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'imposta sostitutiva sara' applicata mediante ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa;(2)
4) i premi e le vincite erogati da persone giuridiche pubbliche e private, da imprese, da associazioni non riconosciute e dalle altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalita' giuridica saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquote da determinarsi anche sulla base del regime preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge;(2)
5) agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni, oltre che per le collezioni di interesse artistico o culturale soltanto per quelle fatte a favore di enti pubblici e fondazioni e di enti morali legalmente riconosciuti, per finalita' di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilita'. Le indennita' previste dagli articoli 1751 e 2122 del codice civile non saranno soggette all'imposta sulle successioni;
6) le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente stabiliti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalita' perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta;
7) per i giornali quotidiani che a norma del precedente articolo 5 sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 6 per cento, e per i quali non sia possibile, per effetto del prezzo stabilito dal CIP, esercitare la rivalsa nei confronti dei consumatori finali, il buono d'imposta di cui al precedente numero 6) sara' concesso in misura pari all'ammontare della imposta dovuta sull'importo delle vendite;
8) il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti come tali alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sara' determinato in modo da tener conto del preminente interesse pubblico alla loro conservazione e protezione.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321, ha disposto (con l'art.1) che " Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974."


Art. 10

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Comma 1

Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso saranno intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge, a facilitare la individuazione dei contribuenti e la rilevazione della materia imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi.
Dovranno in particolare essere stabiliti:
1) una migliore disciplina dell'obbligo e dei termini di presentazione della dichiarazione tributaria annuale e del contenuto di essa, anche mediante la inclusione di dati e notizie indicativi di capacita' contributiva. Saranno esonerate dall'obbligo della dichiarazione le persone fisiche sprovviste di redditi;
2) il coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini di singoli tributi e l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettiva unitarieta' e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche ai fini della semplificazione e della concordanza degli accertamenti;
3) la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, mediante la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti residenti, possidenti od operanti nei rispettivi territori e la eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione annuale sara' destinata al comune. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette porteranno a conoscenza dei comuni le proposte di accertamento, ed in merito a queste i comuni stessi, anche avvalendosi dei consigli tributari che essi hanno facolta' di istituire, potranno, entro il termine perentorio di 45 giorni, formulare proposte motivate di aumento degli imponibili. Decorso il predetto termine, gli uffici delle imposte provvederanno in via definitiva agli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di variazione in aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano accolte dagli uffici stessi. Le proposte di aumento non condivise dagli uffici delle imposte saranno rimesse all'esame di una apposita commissione, su base distrettuale, costituita nel numero massimo di 9 membri, presieduta da un funzionario dell'ufficio delle imposte e composta per meta' da rappresentanti dell'ufficio stesso e per meta' da rappresentanti del comune di domicilio fiscale del contribuente. La commissione determinera', entro il termine perentorio di 45 giorni, il reddito imponibile da accertare. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio delle imposte procedera' alla notifica dell'accertamento del reddito imponibile autonomamente determinato. Forme analoghe di partecipazione dei comuni, tenendo presenti le norme dell'articolo 6 della presente legge, saranno previste per l'accertamento dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili delle persone fisiche. I comuni potranno altresi' segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori;
4) il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilita' e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto del segreto professionale. Saranno comminate sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e sara' vietato al contribuente di provare circostanze omesse nella contabilita' o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece la contabilita' sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dell'esistenza di attivita' non dichiarate o dell'inesistenza di passivita' dichiarate dovra' avere i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, fermo restando l'obbligo della denunzia in sede penale se ricorrono gli estremi della frode fiscale. Saranno stabilite esattamente le scritture contabili obbligatorie delle societa' e delle imprese, con la eventuale predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio, nonche' le scritture occorrenti per la contabilita' semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni;
5) l'estensione del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta sara' adeguata, ove possibile, alla situazione personale del soggetto, anche ai fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione annuale. Per i redditi indicati al numero 3) dell'articolo 9, corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche, la ritenuta sara' applicata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nelle stesse ipotesi e con le stesse aliquote della ritenuta a titolo di imposta stabilita per le persone fisiche. Per gli stessi redditi corrisposti a soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi la ritenuta sara' invece applicata a titolo di imposta. Potranno essere previste particolari ritenute per i redditi corrisposti a non residenti;
6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli, con particolare riguardo alla semplificazione del procedimento e alla determinazione della sfera di applicazione facendo in modo che la riscossione del tributo relativo all'imponibile dichiarato per ciascun anno od esercizio avvenga nell'anno od esercizio successivo mediante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli;
7) il perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di versamento dei tributi, assicurandone l'osservanza, per quelli ritenuti alla fonte, con sanzioni anche detentive, non superiori nel massimo a tre anni di reclusione. Potra' provvedersi alla perequazione fra i diversi sistemi di riscossione mediante l'applicazione di abbuoni o di interessi;
8) l'esclusione della riscossione e del rimborso dei tributi quando gli importi da riscuotere o da rimborsare risultino inferiori a determinati limiti di economicita';
9) l'unificazione, ove possibile, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento e alla riscossione dei vari tributi;
10) l'incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli;
11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti piu' gravi, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni, con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'amministrazione finanziaria di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui. Si terra' adeguato conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le circostanze esimenti previste dall'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
12) la comminazione, per ipotesi tassativamente determinate, di sanzioni indirette nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali e simili e l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravita', di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Le cassette di sicurezza, in caso di morte del concessionario o di uno dei concessionari, saranno aperte alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sara' redatto l'inventario dei titoli e dei valori in esse contenuti;
13) l'abolizione delle deroghe al principio della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale;
14) la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie anche al fine di assicurare la autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge, prevedendosi che l'azione giudiziaria possa essere esperita avanti le corti d'appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale, proponibile quest'ultimo in via alternativa e per soli motivi di legittimita';((2))
15) la designazione da parte degli enti locali di una congrua rappresentanza, non superiore in ogni caso alla meta' dei, componenti, nelle commissioni tributarie di primo e secondo grado;
((2)) 16) l'attribuzione ai contribuenti di un numero di codice fiscale; la previsione con decorrenza da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo della indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti menzionati in atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva dei medesimi, stabilendosi in caso di omissione, per gli atti da presentarsi ad uffici della pubblica amministrazione, la loro irricevibilita' e la loro inefficacia per gli atti emessi dalla pubblica amministrazione.
Potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, salvaguardando comunque la stabilita' del posto di lavoro, nonche' i diritti economici, normativi e previdenziali dei lavoratori esattoriali.(1)


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.19 che " Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972."


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."


Art. 11

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Comma 1

Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione.
Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare:
1) l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potra' essere aumentato;
2) la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalita' e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari;(1)((2))
3) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;((2))
4) l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonche' per una loro migliore efficienza operativa;(1)((2))
((4-bis) nell'ambito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dal precedente numero 4) ed in relazione a particolari esigenze di alcuni uffici, potranno essere emanate norme concernenti l'assunzione di personale di meccanografia mediante pubblici concorsi da effettuarsi in termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni relative ai limiti massimi di eta', non superiore in ogni caso agli anni quaranta, alle riserve di posti in favore di particolari categorie ed alle prove di esame da sostituire con una specifica prova di esame attitudinale. Potra', altresi', essere disposta l'assunzione, con la qualifica di diurnista nella terza categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, del personale estraneo all'amministrazione finanziaria che, anche se non retribuito su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, presta servizio alla data di entrata in vigore della riforma tributaria ed almeno dal 1 marzo 1972 presso gli uffici dell'amministrazione predetta per la liquidazione dei rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti sui prodotti esportati, e che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta' e del titolo di studio)).
5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi;(1)((2))
6) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestivita' ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi;
7) il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici;
8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;
9) l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;
10) il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacita' contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo;(1)
11) la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria;
12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualita' e di flessibilita' e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;
13) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che siano esercitate entro limiti chiaramente determinati e tali da assicurarne la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione delle violazioni tributarie;
14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte.((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972."


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n.
321
, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."


Art. 12

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Comma 1

((Entro il 31 dicembre 1977)) sara' stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma tributaria e alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a tributi erariali da attribuirsi in modo indiretto alle province, ai comuni, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno; cura o turismo saranno istituiti con la predetta legge ordinaria appositi fondi e le somme ad essi affluite saranno, a cura dell'Amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente fra gli enti interessati al riparto.
In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:
1) l'istituzione e la gestione diretta in economia, ove possibile, da parte dei comuni di una imposta comunale sulla pubblicita', sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicita' affine; seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione all'intero territorio comunale, compresi i luoghi aperti al pubblico ed esclusi i locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, e contemporanea revisione delle norme riguardanti i diritti sulle pubbliche affissioni;((2))
2) l'attribuzione agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province e delle regioni, con riferimento ai tributi soppressi, di una erogazione commisurata inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di fissare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali, provinciali e regionali nello spirito delle leggi istitutive dei contributi stessi;
3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: a) per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; b) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14;
4) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana da parte della commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano.
Il Consiglio dei Ministri, con l'intervento del presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto regionale siciliano, deliberera' il testo definitivo e lo sottoporra' per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;
5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sulla attribuzione diretta e indiretta di tributi e di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge;
6) la delegabilita' a favore degli istituti mutuanti del gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi, nonche' dei contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato;
7) l'esclusione ai fini della determinazione dell'imponibile per i tributi di cui agli, articoli 3, 4 e 6, a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dei cespiti relativi ad immobili di loro proprieta'; sempreche' tali immobili siano destinati ad usi o servizi di pubblico interesse.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."


Art. 13

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Comma 1

In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge e contestualmente all'abolizione delle imposte di consumo, verranno emanate norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita, da ciascuna unita' lavorativa, del personale delle imposte di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1 gennaio 1970, nonche' il trattamento previdenziale acquisito nei rispettivi fondi di previdenza dal personale collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati.
Nell'interesse del servizio potranno prevedersi eventuali disposizioni per l'esodo volontario del personale.
Le norme delegate dovranno prevedere la facolta' della amministrazione comunale di mantenere in servizio, a domanda, il personale dipendente delle imposte di consumo.


Art. 14

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Comma 1

((Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:
1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilita e sui concorsi pronostici;
f) diritto speciale sulle acque da tavola;
2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1973, n. 2145.
Inoltre ai comuni e' attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel. Per le imposte comunali di consumo e' data facolta' ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.
Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verra' effettuata decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sara' determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo.
A favore dei comuni, e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo indicato nel, primo comma, somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.
Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno; attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:
1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; c) imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
2) per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
In deroga alle disposizioni previste al n. 3) del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrispondera' agli enti indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1 gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma, dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per il periodo indicato nel sesto comma del presente articolo saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo pari alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1973, maggiorate annualmente, per il secondo biennio, del 5 per cento.
Gli enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino al 31 dicembre 1972 per i tributi e le compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi soppressi dal 1 gennaio 1974.
Per il periodo indicato nel sesto comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sara' applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito affluira' integralmente al bilancio dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 1973 affluiranno al bilancio dello Stato anche le quote di compartecipazione a tributi erariali gia' di spettanza degli enti locali.
Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute decurtate dell'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.
Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.
I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.
Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.2) che " Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo
articolo 14, e' prorogato di un anno."


Art. 15

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Comma 1

Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanera' le disposizioni transitorie e di attuazione e quelle necessarie per il coordinamento delle riforme del sistema tributario previste dalla presente legge con le altre leggi dello Stato.
Saranno determinati le condizioni, le modalita' e i limiti in cui i soggetti, che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati fruiscono di esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi in relazione ai tributi aboliti, saranno ammessi in via transitoria a farli valere in sede di liquidazione e di pagamento dei nuovi tributi.
Potranno essere determinate le norme per la revisione dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora si ritenga necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato dall'imposta sul valore aggiunto.
Per le obbligazioni e titoli similari, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto delegato che disciplinera' la materia, sara' escluso in via transitoria fino alla loro scadenza ogni maggiore onere, sia per i possessori sia per gli emittenti, in confronto alla disciplina vigente alla data medesima; i relativi interessi, premi e frutti non saranno computati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le disposizioni concernenti gli enti e societa' finanziari, di cui ai numeri 1) e 3) dell'articolo 9, si applicheranno, fino a quando non sara' diversamente stabilito, agli enti e alle societa' iscritti nell'albo attualmente previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Fino a quando non saranno emanati i provvedimenti organici sugli incentivi, le esenzioni e le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo previsti da leggi relative ai tributi soppressi, che non sara' possibile sostituire, a norma dei numeri 1) e 6) dell'articolo 9, con la concessione di contributi sotto forma di buoni di imposta, e sempre quando il loro mantenimento, sentito il CIPE, risulti giustificato sulla base dei criteri indicati nei punti anzidetti, saranno attuati attraverso attenuazioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
L'aliquota dell'imposta locale sui redditi attribuita alle regioni a statuto ordinario sara' stabilita nella misura dell'1 per cento fino a quando le singole regioni non avranno provveduto a determinarla. Il relativo provento sara' devoluto allo Stato fino al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale.
Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sara' assegnata una somma, stabilita dalla legge di bilancio, a un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non siano in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle finanze, sara' amministrato da un comitato composto per non meno della meta' da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati.((2))
Saranno emanate le disposizioni occorrenti per provvedere alla revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni e dei fabbricati in tutto il territorio nazionale. Per i redditi dei fabbricati, fino a quando la revisione non sara' stata compiuta, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, restando fermo nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, anche in deroga all'esonero previsto dall'articolo 10, numero 1) della presente legge, l'obbligo di dichiarare il reddito effettivo.
((Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari che, secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista dal primo comma dell'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sara' applicata gradualmente nel primo quadriennio, fino a raggiungere, a partire dal quinto anno di applicazione, la misura del 6 per cento)).


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."


Art. 16

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Comma 1

((Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:
a) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 n. 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'art. 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, assolte sugli acquisti e sulle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 25 per cento del relativo ammontare;
b) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195, n. 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni di merci formanti oggetto dell'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 10 per cento e del 5 per cento del relativo ammontare, secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso;
c) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni; di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attivita', ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tutt'ora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sara' ammessa su richiesta del contribuente per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantita' di beni di ciascun gruppo merceologico che da apposito inventario redatto dal contribuente alla data del 25 maggio 1972, risultino esistenti nell'originaria qualificazione ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti. L'inventario dovra' essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data.
I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario nell'ipotesi di cui al secondo comma e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella, legge 19 giugno 1940, n. 762.))

La detrazione avra' luogo nei dodici mesi successivi a quello in cui fu presentata la dichiarazione e avverra' nella misura di un dodicesimo per ciascun mese, con riporto al mese successivo della eventuale eccedenza e con rimborso al contribuente dell'eventuale eccedenza finale nei termini e secondo le modalita' che saranno stabiliti.
Sara' ammessa altresi' la detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui all'articolo 1, capo II, lettera d) della presente legge, gia' assolta per i filati medesimi ed i relativi tessuti e manufatti che alla data di cessazione dell'imposta stessa siano ancora giacenti presso i fabbricanti o presso le aziende trasformatrici.
Per la detrazione di detta imposta gli interessati dovranno presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro i dieci giorni successivi a quello di cessazione della imposta medesima, una dichiarazione contenente, distintamente per tipo l'indicazione della quantita' dei filati e dei tessuti e dei manufatti esistenti alla data della detta cessazione.
La detrazione avra' luogo nei termini e con le modalita' di cui al precedente quarto comma.


Art. 17

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Comma 1

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3) dell'articolo 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1 gennaio 1972.
Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'articolo 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.(1)(3)(5)(6)(8)(10)
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.(3)(5)(6)(8)(10)(11)(13)
Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, a partire dal 1 gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonche' per le forniture e somministrazioni di beni e servizi.
In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, e' autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilita' aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato.(10)(11)(12)(13)(14)(15)((16))
Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennita'.
Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sara' prevista la concessione di una indennita' temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sara' adibito a piu' complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.(4)
Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potra' essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.
Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.
Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si fara' fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale.
Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma
dell'articolo 17, e' prorogato di un anno."


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 24 luglio 1972, n.321, ha disposto (con l'art.2.) che " I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stabiliti rispettivamente al 31
dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976."


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto (con l'art.39, comma 1) che "il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennita'
temporanea di aggiornamento professionale."


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 14 agsoto 1974, n.354 ha disposto (con l'art.2) che "I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, gia' prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati
rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977."


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 2 dicembre 1975, n.576, ha disposto (con l'art.30) che "I termini previsti nel secondo e terzo comma dello articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, gia' prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre
1978."


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AGGIORNAMENTO (8)


La L. 13 aprile 1977, n. 114, ha disposto (con l'art.22) che "I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31
dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980."

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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 aprile 1980, n.146, ha disposto (con l'art.48) che "I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1981 e al 31
dicembre 1982."
Ha inoltre disposto che " L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1982".


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AGGIORNAMENTO (11)


La L. 12 aprile 1984, n.68, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' prorogato al 31 dicembre
1985."
Ha inoltre disposto che " L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e estesa fino alla data indicata nel primo comma della presente legge".


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 24 dicembre 1985, n.777, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che " L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1986."


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 29 dicembre 1987, n.550, ha disposto (con l'articolo unico, comma 4) che "La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi
parlamentari."
Ha inoltre disposto che "Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed
integrazioni."


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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 10 febbraio 1989, n.48, ha disposto (con l'art.17, comma 3) che "Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni." Ha inoltre disposto (con l'art.22, comma 1) che " Le disposizioni
della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."


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AGGIORNAMENTO (15)


La L. 26 giugno 1990, n.165, ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825."


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AGGIORNAMENTO (16)


La L. 24 marzo 1993, n.75, ha disposto (con l'art.3, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 1994 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825."


Art. 18

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Comma 1

Il Governo della Repubblica e' delegato a disporre, nei due anni successivi al primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, sulla base dei dati desunti dalla relazione generale sulla situazione economica del paese:
a) l'aumento delle aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi con variazioni di aliquota percentualmente uguali per ciascuna imposta, nella misura necessaria in relazione alla diminuzione, purche' non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tali tributi e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo I dell'articolo 1 della presente legge, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di aumento di aliquote si procedera' in modo da evitare aggravio per i cittadini aventi reddito non superiore a due milioni;
b) la riduzione o l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto con variazioni di aliquote percentualmente uguali, nella misura necessaria in relazione alla differenza in piu' o in meno, purche' non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tale tributo e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo II dell'articolo 1, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le modificazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b), saranno disposte con uno o con due distinti decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 17 e del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Non si fara' luogo a modificazioni di aliquote quando la variazione in aumento del rapporto relativo ai tributi di cui alla lettera a) trovi compensazione nella variazione in diminuzione del rapporto relativo al tributo di cui alla lettera b).
Il Governo della Repubblica, al termine del primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, presentera' al Parlamento una relazione analitica sull'andamento delle entrate tributarie, sugli spostamenti del rapporto fra imposte dirette e imposte indirette anche in relazione al gettito dei tributi aboliti, sul rapporto percentuale con il reddito nazionale. La relazione dovra' contenere tutti gli elementi analitici occorrenti per determinare eventuali variazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b).
Con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dal quinto anno di applicazione dei tributi previsti dalla presente legge, saranno stabilite annualmente eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse, al fine di un graduale assorbimento delle contribuzioni relative alla sicurezza sociale nel sistema tributario, di un riequilibrio fra imposizione diretta e imposizione indiretta e di un adeguamento periodico delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse al mutato valore della moneta.


Art. 19

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Comma 1

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.