LEGGE

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Numero 249 Anno 1968 GU 30.03.1968 Codice 068U0249

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio di funzionalita' e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;
3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1).
Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da piu' uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresi', con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;
4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori.
Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.
Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.
Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limitera' alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi))
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Art. 2

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Comma 1

Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali e' assegnata competenza per ampi settori di attivita'.
((Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.
Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.
Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni.
Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.
Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti))
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Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate dai precedenti commi, non puo' comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun Ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3

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Comma 1

((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero degli uffici periferici sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;
2) agli uffici periferici dello Stato sara' attribuita, in relazione alle esigenze del piu' ampio decentramento amministrativo previsto nell'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;
3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;
4) in particolare dovra' essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, cosi' come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera c).
In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovra' provvedersi al decentramento dei controlli))
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Art. 3-bis

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Comma 1

((Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovra' di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis)).


Art. 3-ter

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Comma 1

((La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sara' esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti concernenti il trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali)).


Art. 4

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Comma 1

((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.
Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovra' sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovra' realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.
Il Governo della Repubblica e' parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente))
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Art. 5

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Comma 1

Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilita' per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.


Art. 6

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Comma 1

Alla convalida degli atti viziati di incompetenza puo' provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale.


Art. 7

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Comma 1

((All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera d) del primo comma e' sostituita dalla seguente:
d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo))
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il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica";
l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora la situazione dei ruoli, dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma"
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio".
Alla ricostituzione dei consigli di amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvedera' entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((Le norme contenute nei precedenti commi, nonche' quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri.
Le rappresentanze, con le relative modalita', di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonche' alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari))
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Nulla e' innovato per quanto concerne i consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti ((salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti)).


Art. 8

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Comma 1

Il consiglio di amministrazione oltre ad esercitare le attribuzioni previste dall'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esprime parere:
a) in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale e degli organi periferici;
b) sui conflitti di attribuzione insorti tra direzioni generali;
c) sulle disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione del personale, nonche' sui criteri per la erogazione di interventi assistenziali a favore del personale.


Art. 9

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Comma 1

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonche' alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna amministrazione.
Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all'articolo 3, primo e terzo comma, ed all'articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, numero 1100.
Agli incarichi di segretario particolare e di capo dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica amministrazione.


Art. 10

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Comma 1

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, ((entro il 31 dicembre 1970)), decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attivita' di servizio ed in quiescenza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dai successivi ((articoli da 11 a 15 e 17 e 18)).
La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo le eventuali norme di coordinamento ((e di adeguamento)) con le disposizioni da emanarsi in virtu' del precedente comma.
((Nel limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtu' del primo comma)). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."


Art. 11

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Comma 1

Le carriere degli impiegati civili e le categorie degli operai dello Stato) saranno riordinate ((con effetto dal 1 luglio 1970)) sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere.
Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o piu' qualifiche attuali saranno previste ((di norma)) altrettante classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla possibilita' di ulteriore progressione in carriera.
I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in relazione alle nuove strutture delle carriere ed in modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini della selezione del personale ((anche con la eliminazione degli esami di avanzamento)).
((Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sara' consentito, anziche' alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sara' subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianita' e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalita' sara' consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato)).
((Sara' prevista la possibilita', per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sara' coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprendera' tutti i posti disponibili piu' un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica)).
Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a quanto altro potra' derivare dall'applicazione della presente legge, saranno apportate le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli. ((Dovra', di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonche' alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento)).
((Con effetto dal 1 gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti piu' favorevoli in relazione a particolari esigenze, sara' stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.
Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verra' riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale))
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."


Art. 12

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Comma 1

In materia di assunzione in ruolo degli impiegati civili amministrativi e tecnici, saranno adottate nuove norme intese a snellire e semplificare le procedure concorsuali, allo scopo di assicurare un piu' immediato vani, al termine dei corsi di studio.
A tal fine potranno essere previsti, per le carriere direttive tecniche, concorsi anche per soli titoli, integrati da colloquio e basati in modo particolare sulla valutazione dei giudizi conseguiti nella carriera scolastica.
La nomina in ruolo dei vincitori sara' subordinata al superamento di appositi corsi di formazione intesi ad integrare la preparazione degli interessati in relazione alle specifiche funzioni cui saranno destinati.
I concorsi pubblici di ammissione in carriera potranno essere banditi anche per posti d'impiego riferiti a singole regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori a quella della provincia, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per un determinato numero di anni.
Potra' essere prevista la possibilita' di concorsi unici per ruoli di carriere corrispondenti, anche se appartenenti a diverse amministrazioni, tenendo conto, ai fini della nomina, delle preferenze indicate dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.


Art. 13

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Comma 1

((Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianita' per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.
Ai fini suddetti sara' stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonche' in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.
I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilita', in modo che a parita' o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1 luglio 1970))
. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."


Art. 14

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Comma 1

Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita' e sulle indennita' di licenziamento e di buonuscita.
((Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari)).
Ove occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.
((Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304)). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."


Art. 15

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Comma 1

Le competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei seguenti requisiti:
a) attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumita' personale;
b) competano per funzioni che richiedano in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali;
c) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalita' delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilita' verso terzi per danni alla persona;
d) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio;
e) abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unita' in servizio.
I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresi' di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennita' accessorie del personale statale.
Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personale saranno conservate, con la stessa disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto alla competenza accessoria, sara' corrisposta al solo personale in servizio alla data di applicazione della nuova disciplina e sara' riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.
Le economie che deriveranno dal riassorbimento dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.


Art. 16

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Comma 1

((Con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanare entro il 30 giugno 1972, con l'osservanza dei criteri e principi direttivi appresso indicati il Governo della Repubblica provvedera' a stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali - comprese quelle relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo - e delle attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato in attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in armonia con la realizzazione del decentramento regionale.
La nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei principi fissati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovra' prevedere:
a) la determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti di direzione amministrativa e tecnica, dei compiti di ricerca e studi, nonche' della responsabilita' della vigilanza sull'adempimento degli atti da parte degli uffici dipendenti;
b) la definizione dei capi delle direzioni generali e degli uffici centrali equiparati e superiori, delle divisioni nonche' dei capi degli uffici periferici, quali organi esterni delle Amministrazioni dello Stato;
c) l'attribuzione di poteri decisionali, anche definitivi, ai capi degli uffici previsti nella lettera b), fermi i poteri connessi alla supremazia gerarchica generale spettante ai Ministri su tutti gli uffici ed in ordine ad ogni attivita' del dicastero cui sono preposti, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. In particolare saranno deferiti, nelle materie di competenza dei rispettivi uffici:
1) ai capi delle direzioni generali e degli uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali che non incidono su scelte ed orientamenti di carattere generale, da determinarsi con le norme delegate, per categorie, genere o specie e limiti di spesa, ferma la facolta' di delega del Ministro per atti di valore superiore, nonche' gli atti vincolati, anche se comportino impegni di spesa;
2) ai capi delle divisioni o uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali di importanza minore da determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui al precedente n. 1), nonche' gli atti vincolati, che non eccedano i limiti di spesa da determinarsi con le stesse norme delegate, salvo la facolta' di delega del Ministro o, col suo consenso, del superiore gerarchico per atti di valore superiore.
Il Ministro ha facolta' di procedere all'annullamento d'ufficio, entro 40 giorni, di propria iniziativa o su denuncia, per vizi di legittimita' e alla revoca, per vizi di merito, degli atti emanati dagli stessi funzionari;
d) la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso non superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del 10 per cento a livello di qualifiche funzionali corrispondenti a direttore generale od equiparato e superiore e del 10 per cento per le altre qualifiche funzionali, corrispondenti a quelle attuali di ispettore generale e capo divisione;
e) le modalita' di conferimento delle funzioni dirigenziali: in particolare sara' previsto che la preposizione alle direzioni generali ed agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori sara' conferita o revocata con decreto del Ministro sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ai funzionari aventi la corrispondente qualifica funzionale; quando si tratta di estranei alla amministrazione o di altri dipendenti dello Stato aventi funzioni o qualifica equipollenti o superiori a direttore generale, la preposizione all'ufficio o la revoca sara' effettuata con deliberazione del Consiglio dei Ministri; in questo ultimo caso i prescelti non ricopriranno il posto di ruolo previsto per la qualifica funzionale corrispondente delle amministrazioni interessate.
La dirigenza d'ufficio a livello inferiore sara' attribuita o revocata con provvedimento del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;
f) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato giuridico dei dirigenti che dovra' contenere, tra l'altro, ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare la definizione della responsabilita' degli stessi per l'esercizio delle rispettive funzioni.
In particolare sara' previsto che essi sono responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Governo, sia della rigorosa osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati.
Per i direttori generali o funzionari di qualifica equiparata e superiore, sara' prevista la responsabilita' nei confronti del Governo, che potra' disporre in casi particolari il loro collocamento a disposizione o a riposo di autorita', garantendo, in quest'ultimo caso, un particolare trattamento di quiescenza.
Sara' stabilito un particolare orario di lavoro per i dirigenti;
g) le nuove denominazioni da attribuirsi alle qualifiche dirigenziali in, modo da diversificarle dai titoli con cui verranno denominati i capi degli uffici di cui sopra;
h) sara', riordinata e potenziata la scuola superiore della pubblica amministrazione in relazione alla necessita' di determinare nuovi sistemi di formazione e selezione del personale.
Sara' previsto l'accesso alla carriera direttiva dei dipendenti appartenenti ad altre carriere che, prescindendo dal titolo di studio, dimostrino di possedere il grado di cultura generale, giuridica e tecnica necessario, fermo restando quanto gia' previsto all'articolo 11.
Sara' poi previsto che l'accesso a livello dirigenziale corrispondente all'attuale qualifica di direttore di divisione, avvenga mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali.
Il corso dovra' avere una durata non inferiore ad un anno durante il quale i candidati saranno applicati per congrui periodi di tempo a servizi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di provenienza o inviati presso grandi aziende pubbliche o private per compiere studi di organizzazione aziendale;
i) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la piena valutazione del servizio prestato, la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilita' di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche; in particolare sara' agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno dieci anni di servizio o abbiano superato il concorso di merito distinto o l'esame di idoneita'.
Saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore degli impiegati che a domanda passeranno alle dipendenze delle regioni, salvo la competenza delle stesse in materia di organizzazione degli uffici.
Per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, oltre alle riduzioni di personale conseguenti al trasferimento alle regioni degli uffici centrali e periferici dello Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la delega di funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Sara', infine, agevolato il passaggio da una ad altra amministrazione.
La struttura della residua carriera direttiva inferiore a quella dirigenziale sara' articolata in modo che gli impiegati, che non conseguano l'accesso al primo livello dirigenziale, abbiano una qualifica terminale, con connesso trattamento economico superiore a quello iniziale di dirigente))
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Art. 16-bis

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Comma 1

Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:
a) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sara' previsto tra l'altro il divieto di percepire indennita', proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennita', proventi e compensi dei quali e' vietata la percezione sara' versato in conto entrate al Tesoro;
b) il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sara' ispirato al principio della chiarezza retributiva e sara' costituito da due voci:
la prima costituita dallo stipendio base, che sara' determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-ter;
la seconda, da una indennita' di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennita', proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato.
L'importo dell'indennita', dei proventi e dei compensi, dei quali e' vietata la percezione, dovra' essere versato in conto entrate del Tesoro.
Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avra' attuazione graduale a decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale.
Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale gia' in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 17 luglio 1975 n. 219 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1975 n. 195) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge 1970, n. 775) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825."


Art. 16-ter

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Comma 1

((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sara' determinato, con effetto dal 1 luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva e della onnicomprensivita' di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione del precedente articolo 16-bis, ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.
Sara' previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo comma, nonche' quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera i) dell'articolo 16))
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Art. 16-quater

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Comma 1

((Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizione che:
attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;
stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;
adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.
Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale gia' in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973))
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Art. 17

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Comma 1

Per le cessazioni dal servizio successive al ((31 agosto 1971)) sara' disposta la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi, ridotti del 10 per cento, saranno considerati anche ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e dovuto il trattamento economico di sfollamento.
((Con effetto dal 1 settembre 1971, sara' disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data.
Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sara' disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1 settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che derivera' sulle pensioni e su gli assegni soggetti a riliquidazione.
Fino a quando non sara' in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sara' corrisposto, con effetto dal 1 settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione))
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Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno osservati, in quanto applicabili e con le modifiche che si renderanno necessarie, i criteri stabiliti dai successivi articoli per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni dal 1 marzo 1968.
Con effetto dal ((1 settembre 1971)) sara' provveduto al coordinamento, con le modifiche che si renderanno necessarie, anche per quanto attiene al diritto, delle norme riguardanti l'attribuzione degli assegni accessori previsti per i pensionati, compresa la tredicesima mensilita'.
Con successiva legge sara' provveduto al riordinamento della materia concernente la liquidazione delle pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri enti relative a cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi, prevedendo eventualmente il versamento all'ente, in valore capitale, della quota di pensione dovuta dallo Stato per i servizi ad esso resi, da liquidarsi in base alle norme statali.
La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.


Art. 18

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Comma 1

Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sara' riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
b) assuntori ferroviari di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;
c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
d) personale aggregato delle carceri;
e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."


Art. 19

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Comma 1

Potranno essere emanate le opportune norme intese a favorire l'esodo volontario del personale dello Stato delle varie carriere.


Art. 20

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Comma 1

Con decorrenza dal 1 marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le nuove misure degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attivita' di servizio delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita', in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.
L'assegno integrativo di cui al precedente comma e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18. (1a)
Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464. ((2))
((3))


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AGGIORNAMENTO (1a)


La L. 1 agosto 1969, n. 464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1079 ha disposto (con l'art. 37) che "Con effetto dal 10 luglio 1970 e' soppresso l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed estensioni." Il D.P.R. suddetto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1080 ha disposto (con l'art. 5) che con effetto dal 1 luglio 1970 e' soppresso l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il suddetto D.P.R. entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970.


Art. 21

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Comma 1

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1 marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta', sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 22

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Comma 1

((Al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e' attribuito dal 1 luglio 1970, se piu' favorevole, lo stipendio, paga o retribuzione che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica rivestita dopo tale data.
Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio prima del 2 luglio 1970, si considera goduto, se piu' favorevole, ai fini della riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari di cui al secondo comma dell'articolo 17 e della indennita' di buonuscita l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che gli sarebbe spettato nella ipotesi contemplata dal precedente comma.
Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla amministrazione di appartenenza per i dipendenti in attivita' di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione per quelli in quiescenza.
Per quanto concerne gli operai delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e' attribuita loro, dal 1 maggio 1968, nella categoria di appartenenza, se piu' favorevole, la paga che sarebbe spettata se il passaggio o la nomina o l'inquadramento alle categorie superiori fosse avvenuto con effetto dal 2 maggio 1968. Restano ferme le decorrenze degli eventuali successivi passaggi a categorie superiori))
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Art. 23

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Comma 1

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardanti il personale operaio del Ministero della difesa, estese al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici, con la legge 6 agosto 1967, n. 698, si applicano, altresi', nei confronti del personale operaio delle rimanenti amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ove regolato fondamentalmente dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.
Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di provenienza.
Con effetto dalla stessa data cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, all'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno trasferite alla gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato tutte le attivita' della gestione indennita' ed assegni ai salariati dell'ente medesimo.
L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall'articolo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698, e' rettificato, con effetto dal 1 gennaio 1968, in lire 956.600.
Entro il 31 marzo 1971 sara' emanata la tabella dei mestieri degli operai dello Stato da disporsi ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro. ((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984 n. 247 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984 n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'."


Art. 24

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Comma 1

I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti.
((Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi)).
Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.


Art. 25

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Comma 1

((Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalita' e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;
2) dovra' procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.
Sara' sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovra' pronunciarsi anche sulla possibilita' di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescindera' dal parere del Consiglio superiore se non sara' espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
Alla revisione e, ove occorra, all'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali nonche' dei ruoli del personale civile degli istituiti di prevenzione e pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'Amministrazione della grazia e giustizia, si provvedera' comunque entro il 31 marzo 1971. I posti saranno ricoperti con trasferimento da altre amministrazioni e, ove cio' non sia possibile, con assunzione mediante pubblico concorso.
A successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o piu' amministrazioni - comprese quelle ad ordinamento autonomo - in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potra' provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.
Il numero dei dirigenti del livello intermedio non potra' superare il numero degli uffici centrali e periferici da dirigere, aumentato di tre unita' per ogni direzione generale o ufficio centrale equiparato e da una unita' per ogni ufficio periferico retto da dirigente con qualifica equiparata a direttore generale))
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Art. 26

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Art. 27

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Comma 1

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, e' annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione.


Art. 28

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Comma 1

Con successiva legge si provvedera' alla disciplina dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato al fine di assicurare maggiore produttivita' e rendimento.
Con appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale revisione degli orari di lavoro dei settori di attivita' che comportano attualmente, per il personale impiegatizio e salariato, una durata superiore alle 40 ore settimanali.


Art. 29

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Comma 1

Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1 marzo 1968 e fino al ((31 agosto 1971)), la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.


Art. 30

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Comma 1

L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendente dello Stato, non comporta modifiche di coefficienti nel trattamento di quiescenza a lui spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti al dipendente dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.


Art. 31

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Comma 1

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente al 1 marzo 1968 sono riliquidati d'ufficio con effetto dalla data medesima, dalle amministrazioni competenti con decreto ministeriale soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il decreto di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, e' comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.


Art. 32

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Comma 1

La riliquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:
1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1 marzo 1968;
2) applicando le disposizioni in vigore al 1 marzo 1968;
3) lasciando invariato il numero di anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;
4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonche' la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio;
5) lasciando invariato l'importo degli assegni personali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione, che derivino dall'applicazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni;
6) adottando per il personale delle Ferrovie dello Stato le opportune norme allo scopo di tener conto delle competenze accessorie da computare ai fini della ritenuta per il fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, nonche' ai fini della liquidazione delle pensioni stesse.
Nei riguardi dei professori universitari di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31 ottobre 1961 e dei loro superstiti, nonche' del personale insegnante della scuola elementare, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria ed artistica, del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 30 settembre 1961 e dei loro superstiti, la riliquidazione delle pensioni si effettua tenendo conto:
a) per i professori universitari, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianita' di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, modificata negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive disposizioni;
b) per il restante personale indicato nel presente comma, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianita' di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalle tabelle A, B, C, C1, D ed E annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificate negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive disposizioni.
Nei confronti dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1964, l'assimilazione delle paghe si effettua con i criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.


Art. 33

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Comma 1

Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 31 si effettua sulla base della totalita' del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma gia' a carico dei comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo criterio e' seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'articolo 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315.


Art. 34

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Comma 1

Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in ragione del 65 per cento. Tale aumento si applica, con la predetta decorrenza, anche sul sussidio di quiescenza, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1047, e successive modificazioni, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; il relativo onere e' a carico del fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. ((3a))
L'aliquota del 65 per cento prevista dal precedente comma non si applica nei confronti dei titolari di pensioni o quote di pensioni od assegni che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed e' ridotta al 33 per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione dell'integrazione temporanea disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.
Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e dei loro superstiti, gia liquidate e da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 15 per cento, con effetto dal 1 marzo 1968.
Le pensioni, le quote di pensioni, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente articolo 31.


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AGGIORNAMENTO (3a)


Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui all'art. 34, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nonche' gli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, sono aumentati, con effetto dal 1 settembre 1971, in ragione del dodici per cento, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni."
Lo stesso D.P.R. ha disposto (con l'art. 17) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.


Art. 35

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Comma 1

L'assegno mensile di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, e' riliquidato, con effetto dal 1 marzo 1968, tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attivita', delle seguenti competenze:
stipendio o paga in vigore al 1 marzo 1968, ridotto del 10 per cento;
quote di aggiunte di famiglia;
indennita' militare nelle misure vigenti al 1 marzo 1968;
assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1 marzo 1968 risiedono in comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.


Art. 36

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Comma 1

Con effetto dal 1 marzo 1968 sono abrogati: la legge 27 settembre 1963, n. 1315; l'articolo 4 della legge 1 agosto 1964, n. 662; la legge 26 maggio 1965, n. 583 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, nonche' l'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43.
L'integrazione temporanea e l'assegno temporaneo previsti dalle norme di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposti a titolo di acconto, anche dopo il 1 marzo 1968, salvo successivi conguagli, sino al pagamento della nuova pensione o assegno di pensione e dell'eventuale assegno personale di cui al successivo articolo 37.


Art. 37

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Comma 1

Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1 marzo 1968, viene conservata a titolo di assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968, e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 36. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale di Cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ne' l'assegno di caroviveri.
L'assegno personale di cui al precedente comma e' soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilita' spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.
Nei confronti del personale al quale si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale e' corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 29 febbraio 1968.


Art. 38

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Comma 1

I precedenti articoli dal 29 al 37 si applicano anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere e' a carico del fondo e della cassa predetti.


Art. 39

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Comma 1

L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 37 non vanno computati:
ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni; dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;
per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.


Art. 40

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Comma 1

Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonche' dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1953, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed e' determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.


Art. 41

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Comma 1

Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non e' dovuta, dal 1 gennaio 1968, la tredicesima mensilita' prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo.


Art. 42

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Comma 1

Il supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e' liquidato, a decorrere dal 1 marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.


Art. 43

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Comma 1

Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente articolo 31 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonche' con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.
Il Ministro per il tesoro stabilira', d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalita' per la esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 44

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Comma 1

((Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e - tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464 - la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.
Per le materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura))
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Art. 44-bis

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Comma 1

((I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unita' amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unita' di cui sopra.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione))
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Art. 45

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Comma 1

I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali. In relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate. ((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249".


Art. 46

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Comma 1

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. ((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249".


Art. 47

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Comma 1

I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti. ((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249".


Art. 48

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Comma 1

Al personale di cui al precedente articolo 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici. ((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249".


Art. 49

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Comma 1

Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 45 e' concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.


Art. 50

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Comma 1

I dipendenti civili dello Stato hanno facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare. ((8))


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 ha disposto (con l'Allegato A) che dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997) l'art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249 cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.


Art. 51

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Comma 1

((Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.
Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione e' integrata da:
sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;
sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione e' integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.
Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.
Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse previsti si provvede con personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro))
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Art. 52

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Comma 1

All'onere di lire 100° miliardi per l'anno finanziario 1968 - comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennita' mensile alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo - si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1968.


Art. 53

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.