IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, primo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 maggio 1952, n. 427, concernente la delega al Governo per l'emanazione di testi unici per il coordinamento con modifiche delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Sentita la Corte dei conti, a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono approvate le unite norme di coordinamento e modifica delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, di cui al libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1