Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le seguenti modificazioni:
Comma 2
Comma 3
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti".
Comma 4
Comma 5
"Lo stesso Ministro, con propri decreti, può altresì determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto".
Comma 6
Comma 7
Comma 8
Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.
Comma 9
Comma 10
Comma 11
Comma 12
Comma 13
Comma 14
Comma 15
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.
Comma 16
La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sarà determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Comma 17
Comma 18
Art. 2
#Comma 1
I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.
Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà disciplinata, con effetto dal 1 gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della citata legge:
1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entità tenuto conto degli orientamenti della Comunità Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunità medesima;
2) semplificazione delle modalità relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entità del volume d'affari annuo.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, avranno effetto anzichè il 1 ottobre 1974 con decorrenza dal 1 aprile 1975.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI