DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 260

Numero 260 Anno 1974 GU 09.07.1974 Codice 074U0260

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

((Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso ed il quarto comma del predetto articolo 21 è sostituito dal seguente: "La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti"))
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Al primo comma dell'art. 23 del decreto suindicato è aggiunto il seguente periodo: "Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21 devono essere registrate entro il mese di emissione".
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 novembre 1974.

Art. 2-bis

Comma 1

((All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: "operazioni", sono aggiunte le seguenti:
"Lo stesso Ministro, con propri decreti, può altresì determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto"))
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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

((Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.
Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi))
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Art. 7

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Comma 1

((Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.
Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonchè a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.
Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.
I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze))
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Art. 8

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Comma 1


Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento.
Nella stessa misura è elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del decreto indicato nel comma precedente.
((L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta))
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Art. 9

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Comma 1


I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1974, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, compresi quelli prorogati a tale data a norma del secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sono prorogati al 31 dicembre 1975.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 354.
((2))

Art. 10

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Comma 1


È in facoltà degli agenti contabili dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari di versare le somme di spettanza dello Stato mediante assegno circolare
((non trasferibili))
intestato alla tesoreria provinciale oppure, quando non esista in sede la tesoreria, al cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore.
((Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli))
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Art. 11

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Comma 1

((Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a cassiere principale, può essere incaricato, con decreto del Ministro per le finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici della amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione delle responsabilità previste dall'articolo 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma))
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Gli sportelli di cassa degli uffici del registro e degli uffici I.V.A. sono chiusi al pubblico nella giornata di sabato.
I termini di pagamento, nonchè quelli relativi ad ogni altro connesso adempimento da effettuarsi nei giorni di sabato presso gli uffici di cui al comma precedente sono prorogati al successivo giorno non festivo.
La norma di cui al presente articolo si applica anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, con esclusione dei servizi di cassa inerenti al ramo ipotecario.

Art. 12

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Comma 1


Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con gli istituti di credito
((di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato))
per il ritiro presso la sede degli uffici finanziari dei fondi della riscossione a cura e rischio dell'istituto stesso mediante contemporanea consegna di assegno circolare
((non trasferibile))
d'importo pari al denaro ed ai valori ritirati, intestato
((con le modalità))
di cui al precedente art. 10 alla tesoreria provinciale ovvero al cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore.
((La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sarà determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio))
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Art. 13

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Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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Art. 18

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Art. 19

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Art. 20

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Art. 21

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Art. 22

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Art. 23

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

Comma 4

LEONE

Comma 5

RUMOR - TANASSI - GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 42. - CORAZZINI