Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
A modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1 settembre 1974, nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
L'art. 5, secondo comma, del decreto indicato nel precedente comma è soppresso.
Art. 2
#Comma 1
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti"))
Al primo comma dell'art. 23 del decreto suindicato è aggiunto il seguente periodo: "Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21 devono essere registrate entro il mese di emissione".
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 novembre 1974.
Art. 2-bis
Comma 1
"Lo stesso Ministro, con propri decreti, può altresì determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto"))
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi))
Art. 7
#Comma 1
Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonchè a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.
Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.
I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze))
Art. 8
#Comma 1
Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento.
Nella stessa misura è elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del decreto indicato nel comma precedente.
Art. 9
#Comma 1
I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1974, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, compresi quelli prorogati a tale data a norma del secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sono prorogati al 31 dicembre 1975.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 354.
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
È in facoltà degli agenti contabili dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari di versare le somme di spettanza dello Stato mediante assegno circolare
Art. 11
#Comma 1
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma))
Gli sportelli di cassa degli uffici del registro e degli uffici I.V.A. sono chiusi al pubblico nella giornata di sabato.
I termini di pagamento, nonchè quelli relativi ad ogni altro connesso adempimento da effettuarsi nei giorni di sabato presso gli uffici di cui al comma precedente sono prorogati al successivo giorno non festivo.
La norma di cui al presente articolo si applica anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, con esclusione dei servizi di cassa inerenti al ramo ipotecario.
Art. 12
#Comma 1
Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con gli istituti di credito
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Art. 23
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 42. - CORAZZINI