Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
La domanda del contribuente deve comprendere a pena di nullità, salve le disposizioni del terzo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 4, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Nei casi di fusione tra più società e di trasformazione della società possono essere presentate domande distinte per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o trasformazione.
La domanda salvo quanto disposto dall'art. 4, deve essere presentata o spedita entro
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati nè per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.
Comma 2
Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".
Art. 2
#Comma 1
Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente
a) se alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;
b) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti, applicando all'imponibile accertato dall'ufficio le stesse riduzioni di cui alla lettera a);
c) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;
d) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dal contribuente, riducendo l'imponibile risultante dalla decisione di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;
e) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o soltanto dal contribuente, assumendo come imponibile quello risultante dall'ultima pronuncia di merito;
f) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito.
Nei casi di omessa dichiarazione, fermo restando quanto stabilito alla lettera e) del
Se vi era controversia circa la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente articolo è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del primo comma, in conformità all'ultima pronuncia di merito.
Le disposizioni di quest'articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non più impugnabili in via principale dal contribuente nè a quello iscritto ed iscrivibile nei ruoli, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, a norma dell'art. 174 e dell'art. 175, lettera b) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
Art. 3
#Comma 1
Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione.))
Art. 4
#Comma 1
Per i soggetti tassabili in base al bilancio di cui al terzo comma dell'art. 8 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, fermo restando l'obbligo della dichiarazione e sempre che questa sia presentata
Le disposizioni del secondo
contribuenti che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio, ai sensi dell'art. 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, prima dell'inizio dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente
a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa comprese quelle percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, ed il relativo valore di avviamento;
b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;
c) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;
d) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia nonchè quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni consequenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purchè indichino specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni stesse))
Art. 5
#Comma 1
Nei confronti dei contribuenti che chiedono di definire le pendenze relative alle imposte indicate nell'art. 1 non si applicano le sopratasse e le pone pecuniarie stabilite per l'omissione, tardività, incompletezza o infedeltà delle dichiarazioni e per le altre violazioni in materia di imposte dirette relative ai periodi d'imposta cui si riferiscono le pendenze definite.
Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione e non hanno ricevuto notifiche di accertamenti per nessuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali
Per le violazioni relative ad omissioni di formalità o adempimenti la cui osservanza non comporta il pagamento di imposte, commesse anteriormente
Art. 6
#Comma 1
Nelle ipotesi di cui al primo comma si considera valore accertato agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, rispettivamente il valore presunto dall'ufficio ridotto alla metà
Non si applicano, subordinatamente al versamento dei tributi dovuti e all'adempimento delle formalità omesse, le sopratasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte nè le altre sanzioni non penali per le violazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari
Ai fini dei precedenti commi la domanda deve essere presentata o spedita all'ufficio del registro entro
Comma 2
Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".
Art. 7
#Comma 1
Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'acquirente di beni e servizi che non abbia ricevuto entro il
Le formalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguite
Comma 2
Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".
Art. 8
#Comma 1
Per le violazioni di cui al comma precedente, non ancora accertate, le sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano se il contribuente dichiara al competente ufficio del registro, entro il 28 febbraio 1974, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa, con le modalità previste dal successivo quarto comma la relativa imposta. In tal caso il contribuente resta liberato nei limiti della somma versata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.
È sanata l'inosservanza delle formalità relative al tributo di cui ai commi precedenti.
Il versamento dell'imposta di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere effettuato per il 50 per cento entro il 31 marzo 1974 e per la parte residua entro il 31 agosto 1974, con la maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata))
Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, ovvero dai soggetti indicati nell'art. 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente decreto.
Comma 2
Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".
Art. 9
#Comma 1
Con la delibera di cui al precedente comma deve essere altresì disposto che, qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento e non sia decorso il relativo termine, i contribuenti che hanno omesso la dichiarazione hanno facoltà di presentarla entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa senza incorrere nelle sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione, stabilendosi che in tal caso può procedersi ad accertamenti per il solo anno 1973.
Per la definizione delle pendenze in materia di imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale, di imposte camerali e di contributo speciale di cura, valgono le disposizioni degli articoli da 1 a 5.
La disposizione del terzo comma dell'art. 6 si applica anche per le violazioni riguardanti la tassa regionale di circolazione
Comma 2
Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".
Art. 10
#Comma 1
La domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, da redigersi, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 4, su carta semplice, è irrevocabile.
L'ufficio che ha ricevuto la domanda deve darne tempestivamente comunicazione, se del caso, all'organo presso il quale la vertenza è pendente.
Le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti dall'ufficio ai sensi degli articoli da 1 a 5 e dell'art. 9 debbono essere iscritte in ruoli straordinari, riscuotibili in quattro rate alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto. La prolungata rateazione in applicazione delle disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non può eccedere sei rate e i relativi interessi si applicano nella misura del 5 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza.
Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente decreto non sono dovuti le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, nè interessi per la ritardata riscossione delle tasse e imposte indirette sugli affari.
L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, è riscuotibile in sei rate e non è dovuta alcuna maggiorazione di imposta.
Non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite d'imposta il cui ammontare per ciascun periodo d'imposta definito ai sensi del presente decreto non supera le lire 20.000 relativamente all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito, all'imposta di famiglia e sul valore locativo, singolarmente considerate. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'ammontare complessivo delle predette partite relative allo stesso contribuente e per tutte le definizioni riguardanti il medesimo tributo risulta superiore all'importo di lire 60.000.
Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 9 comporti una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5 milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento.
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente
Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto.
Art. 12
#Comma 1
I termini per l'accertamento che scadono in detto periodo sono prorogati al 31 dicembre 1974.
Art. 13
#Comma 1
Le entrate di spettanza dello Stato derivanti dalla attuazione del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7 riguardanti l'imposta sul valore aggiunto che saranno imputate al normale capitolo di bilancio, dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di imputazione al bilancio delle entrate statali dei proventi di cui al precedente comma.
Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero intestato al Ministero del tesoro denominato "conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale" al quale dovranno essere versate le somme che affluiranno al capitolo di entrata di cui al primo comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
ZAGARI - TAVIANI -
LA MALFA - GIOLITTI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 8. - VALENTINI