E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.
L'amnistia si applica ai reati riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nel precedente comma a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto-legge suindicato come modificato dalla legge di conversione.
L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non e' ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto d'imposta.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.