DECRETO-LEGGE

D.L. 66/1977 - DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66

Numero 66 Anno 1977 GU 21.03.1977 Codice 077U0066

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976 tra il 1 e il 30 giugno 1977. Entro lo stesso periodo i sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1976.
Sono prorogati al 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 29 giugno 1977.
Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1977. Alla predetta data del 30 giugno 1977 sono altresì prorogati i termini aventi scadenza, anche per effetto di proroga, tra il 31 marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nella seconda parte del primo comma del predetto art. 37.
I certificati di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1976, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 maggio 1977.

Art. 1-bis

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Comma 1

((In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dal contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.
Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
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Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 18 marzo 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 34