DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta

Numero 914 Anno 1977 GU 22.12.1977 Codice 077U0914

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-06;914

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni".


Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' sostituito dal seguente:
"Il valore venale dei beni immobili compresi nello attivo ereditario e' determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni".


Art. 3

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente:
"L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 48".


Art. 4

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' sostituito dal seguente:
"L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22".


Art. 5

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Comma 1

Per gli atti registrati dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le dichiarazioni di successione per le quali il pagamento dell'imposta principale sia avvenuto dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.