Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1 agosto 1982, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorchè con ritardo superiore a un mese. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
Gli interessati, tra il 10 ed il 30 novembre 1982, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma.
Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro e non oltre il 30 settembre 1982 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli.
Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo 8 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facoltà prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonchè altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo.
A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati
Relativamente alle dichiarazioni presentate dai coniugi cumulativamente per gli anni 1974 e 1975 e congiuntamente per gli anni 1976 e successivi, le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi indicati nel comma precedente a lui riferibili.La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.
I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.
La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dello articolo precedente.
Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita, con modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni.
Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste
Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.
Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1 gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora la attività di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantità o valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate))
Comma 2
La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.
Art. 16
#Comma 1
Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente. Se nella dichiarazione originaria, ancorchè tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato.
Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.
Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data.(3)
Comma 2
Comma 3
Art. 17
#Comma 1
Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa
Art. 19
#Comma 1
La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e per tutte le relative imposte sul reddito. Ciascuna imposta è determinata aumentando del venticinque per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.
Salvo quanto disposto nei commi seguenti, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50.000 lire, per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale
Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione, del trenta per cento della perdita dichiarata e deve recare l'impegno a versare un importo pari al dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in pareggio la dichiarazione deve recare l'impegno a versare un importo pari a L. 600.000 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui al secondo comma è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e 24, fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.
Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali le persone fisiche hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare L. 500.000 per ciascuno dei periodi stessi.
Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata
Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione))
Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.
Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.
Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.
Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma.
Comma 2
La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.
Art. 20
#Comma 1
Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle di cui
I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983.
Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.
Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.
Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 14 ed al terzo comma dell'articolo 25 sono stabilite le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative è interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute.
Comma 2
Art. 20-bis
#Comma 1
I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982.
Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.
Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tale fine la comunicazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata))
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche, e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonchè le modalità per l'esecuzione dei: versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro))
Art. 22
#Comma 1
Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, non si applicano se la imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.
Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.
Art. 23
#Comma 1
Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.
Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.
Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli già emessi la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente o del sostituto d'imposta, per un imponibile pari ai due terzi
Alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omissione, l'incompletezza, la infedeltà e la tardività della dichiarazione, salvo il disposto del successivo sesto comma.
I contribuenti devono spedire per raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette, entro il mese di novembre 1982, apposita istanza recante, per ciascun periodo di imposta, l'indicazione della controversia o delle controversie delle quali si chiede la definizione e delle somme già versate a titolo di imposta, di maggiorazioni di imposta e di interessi.
L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle sovrimposte e delle addizionali corrispondenti agli imponibili definiti al netto di quanto già iscritto a ruolo o versato, è riscosso mediante iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 20.
Se le controversie di cui al primo comma riguardano la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie.
Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio.
Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definiti, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le soprattasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Gli interessati,
Art. 26
#Comma 1
Qualora la dichiarazione integrativa di cui al precedente comma non comporti la estinzione della controversia, questa prosegue limitatamente alla differenza fra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa.
Art. 27
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1
Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta è determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari, alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento.
La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d'imposta di cui al secondo comma per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.
In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione per l'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica nè per l'anno 1981 nè, ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. È, comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire duecentomila per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma.
I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno lire 200.000.
Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.
Comma 2
La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.
Art. 29
#Comma 1
Le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e della legge 10 maggio 1976, n. 249, nonchè gli interessi di mora non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 26, secondo comma, e 27 le sanzioni e gli interessi di mora, di cui al precedente comma, non si applicano quando nella dichiarazione integrativa sia indicata rispettivamente una imposta non inferiore al 10 per cento di quella accertata ovvero di quella risultante dalla dichiarazione originaria.
Tuttavia rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla differenza, nell'ipotesi dell'articolo 26, secondo comma, tra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa e, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.
Art. 30
#Comma 1
La dichiarazione integrativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, unica per tutti 1 periodi di imposta per i quali il contribuente si avvale della facoltà prevista negli articoli 25, 26, 27 e 28, deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.
Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:
1) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;
2) l'ammontare della maggiore imposta che riconosce dovuta, o della minore eccedenza detraibile, per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella dichiarazione integrativa;
3) l'ammontare dell'imposta che riconosce dovuta per ciascuno dei periodi di imposta, compresi nella dichiarazione integrativa, relativamente ai quali ha omesso di presentare la dichiarazione;
4) l'importo complessivo di cui ai precedenti numeri 2) e 3);
5) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.
I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite e utilizzando apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.
Gli ammontari di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.
La registrazione su supporto magnetico dei dati risultanti dalle dichiarazioni integrative è affidata al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli.
Art. 31
#Comma 1
Le controversie di valutazione relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In nessun caso il valore o l'incremento possono essere ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell'atto o nella denuncia o risultante da pronuncia non più impugnabile dal contribuente.
Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purchè tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982 ai fini delle imposte indicate nel primo comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.
L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.
Per le altre controversie pendenti e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalità omesse.
Ai fini dei precedenti commi deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro il 30 novembre 1982 con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione.
Per le imposte e le tasse dovute in applicazione del presente articolo non si applicano gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.
Le controversie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si estinguono per effetto del pagamento dei tributi dovuti, restando compensate le spese.
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili.
Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 22.
In caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica la sospensione di cui al precedente comma opera limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati.
Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui al secondo e al terzo comma, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
I termini per l'accertamento scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 1983 sono prorogati al 31 dicembre 1984.
Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.
I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal quarto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte al titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle stanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare di sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i contribuenti che, pur avendo Presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme scritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze))
Comma 2
Art. 32-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))
Art. 34
#Comma 1
Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui al presente decreto-legge relative alle singole imposte.
Sugli stessi capitoli affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.
Art. 35
#Comma 1
Le disposizioni recate dal titolo I hanno effetto dal 1 gennaio
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA -
DARIDA - ANDREATTA -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli; DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 23