I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.
Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, e' autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le modalita' di erogazione.
Per le finalita' di cui ai commi da 2 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.
In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' differito al 31 dicembre 2024.
Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.
Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 9 del presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma 9. (23)
Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, e' accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a) del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c) del comma 9 ed e' prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua. (23)
Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. (23)
Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a 12, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. (23)
E' riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo e' incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo e' elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttivita', di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta al 5 per cento.
La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.
Per il miglioramento della qualita' del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste dal contratto di servizio nazionale tra la societa' RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy, di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonche' di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, e' riconosciuto alla medesima societa' un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo e' erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.
Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.
Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 e' valutata in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.
Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.
Le disposizioni del comma 29 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificita' medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuare nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, e' autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese in particolare nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, e' istituito nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 330.515 annui a decorrere dall'anno 2024.
Il dirigente generale di cui al comma 34, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalita' e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettera b).
Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per la gestione » e dopo le parole: « Ai fini dell'attuazione del comma 891 » sono inserite le seguenti: « e del presente comma ».
Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
Al fine di assicurare continuita' all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' autorizzata per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unita' di personale non dirigenziale, di cui 30 unita' da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti, entrambe previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per le finalita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 56.000 euro per l'anno 2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 1.162.165 euro per l'anno 2024 e di 2.324.330 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di 132.000 euro per l'anno 2024 e di 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e di 19.320 euro per l'anno 2024 e di 37.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri relativi ai buoni pasto.
Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2024, delle attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attivita'.
All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « dipendenti della pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti: « nonche' per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente » e le parole: « per la formazione » sono soppresse.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
All'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
« 6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione ».
La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 novembre 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre 2023.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 52, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 16 per cento.
All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro ».
All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente:
« 10-ter. L'Istituto e' il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione e' affidata allo stesso ».
Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 nonche' al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilita' di carte valori e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Per l'attuazione delle attivita' e delle misure della strategia nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale puo' avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalita' definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilita' delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 60 e li utilizza altresi' per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attivita' di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 64 si puo' applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalita' ivi previste.
Le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 64, 65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
All'articolo 14, comma 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, le parole: « di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) e b), primo periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 », le parole: « , secondo periodo, » sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ».
All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2-septies e' aggiunto il seguente:
« 2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' facolta' di chi ha gia' esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volonta' di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia puo' essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che puo' condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facolta' di inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione di acquisto. Resta fermo che, in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono gia' rinnovati automaticamente, il canone e' pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT nonche' di una riduzione del 15 per cento del canone previsto ».
Limitatamente agli anni 2023 e 2024, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, e' fissato al 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024.
L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtu' di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024, e' dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole ordinarie.
A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di cybersicurezza dello Stato, ha facolta' di chiedere la congruita' all'Agenzia del demanio ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui e' usuario nello stato di fatto in cui si trovano.
Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattivita' turistica italiana, all'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 70 ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.
Gli esercenti attivita' d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'adeguamento di cui al comma 78 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.
L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.(15)
L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilita' e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate puo' inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « del 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'11 per cento ». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.
All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; » sono soppresse.
Le disposizioni di cui al comma 89 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.
All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente:
« 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma ».
Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalita' di attuazione.
All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 e' inserito il seguente:
« 15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attivita', ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attivita' ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».
Nella sezione III del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-bis e' aggiunto il seguente:
« Art. 75-ter. - (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) - 1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attivita' di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attivita', nonche' impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione puo' avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalita' telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso. (22) (29) (35) (39)
Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. (29)
Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralita' di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilita'.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa' controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.
Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica gia' disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilita' civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma. II Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresi' assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilita' della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.
Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' e' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.
Per le finalita' di cui ai commi 108 e 109 e' istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresi' con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilita' della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.
Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « e' trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , al netto dei costi sostenuti dalla predetta societa' per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilita' della medesima societa' ».
Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo VI e' inserito il seguente:
« CAPO VI-bis
FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA
Art. 274-bis. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;
b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;
d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.
Art. 274-ter. - (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita e' pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalita' sono fornite dagli aderenti in conformita' a quanto previsto dal presente capo.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicita' e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.
Art. 274-quater. - (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilita' ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine puo' essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa e' ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.
4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo.
Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.
Art. 274-quinquies. - (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse) - 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se cio' e' autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:
a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione e' inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater;
b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.
2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilita' ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.
3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.
4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.
5. L'IVASS puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.
6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e puo' ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.
7. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
Art. 274-sexies. - (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:
a) effettua, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;
b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;
c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.
2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;
d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.
3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), puo' essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.
4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa:
a) la dotazione finanziaria del Fondo si e' ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1;
b) la dotazione finanziaria del Fondo si e' ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessita' di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.
5. Finche' il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.
Art. 274-septies. - (Prestazioni protette ammissibili) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.
2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:
a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o piu' soggetti come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di piu' soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi e' considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.
3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).
Art. 274-octies. - (Modalita' di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) - 1. Il pagamento e' effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso e' effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.
2. Il Fondo puo' differire il pagamento nei casi:
a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarita' del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;
b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, e' effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento e' sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attivita' illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.
4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione e' impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.
5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.
Art. 274-novies. - (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:
a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attivita';
b) effettua con regolarita', almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacita' di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso puo' chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui e' stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta;
d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attivita' istituzionale;
e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;
f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;
g) stabilisce nello statuto le modalita' di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.
2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attivita' per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.
4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilita' del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
Art. 274-decies. - (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.
Art. 274-undecies. - (Poteri dell'IVASS) - 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacita' del Fondo di eseguire le prestazioni protette:
a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;
d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorita' degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticita' tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;
f) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.
2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
Art. 274-duodecies. - (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.
2. L'inadempimento e' contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.
3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa da' tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalita' indicate dall'IVASS.
4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.
Art. 274-terdecies. - (Interventi finanziati su base volontaria) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalita' ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.
Art. 274-quaterdecies. - (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) - 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalita' e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 e' equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo ».
Al comma 1 dell'articolo 113 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
« g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso ».
Al comma 1 dell'articolo 242 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
« e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o e' esclusa da esso ».
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'IVASS, e' nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 274-novies del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.
Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 116, le modalita' di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 117, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 116. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.
Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 e' composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 redige lo statuto entro quarantacinque giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo statuto entro trenta giorni.
Nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attivita' previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al titolo XVI, capo VI-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, anche sulla base di apposita convenzione da stipulare con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 comprendono quelli di cui all'articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.
I contributi di cui all'articolo 274-quinquies, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116.
Per le finalita' di cui al comma 123, lettera a), numero 2), e' altresi' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente.
In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.
La facolta' di cui al comma 126 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere e' deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta e' versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.
Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 1, comma 309, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « Per il periodo 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno 2023 ».
Il beneficio di cui al comma 136 non e' cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « al comma 283 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ».
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo.
Dal 1° gennaio 2024 e' riconosciuta l'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente articolo. L'ISCRO e' erogata dall'INPS.
L'ISCRO e' riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalita' e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
I requisiti di cui al comma 144, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.
L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e' erogata per sei mensilita' e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L'importo di cui al comma 147 non puo' in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non puo' essere inferiore a 250 euro mensili.
I limiti di importo di cui al comma 148 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
L'ISCRO non puo' essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilita' eventualmente erogate dopo la data in cui e' cessata l'attivita'.
L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'ISCRO e' riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 153, e' disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo e' applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
L'erogazione dell'ISCRO e' accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.
Per le finalita' di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonche' del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13.
Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianita' inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianita' superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 157 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali e' prevista l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianita' inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge.
Per le anzianita' superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 159 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali e' prevista l'applicazione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
L'applicazione dei commi da 157 a 160 non puo' comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi e' applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rispettivamente modificati dai commi 162 e 163. Le disposizioni di cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonche' per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla CPS nonche' per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo e' a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
« 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».
All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».
Tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'.
Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2026. Il Ministero della salute puo' applicare le disposizioni di cui al primo periodo ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'INPS e dell'INAIL, i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'.
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.
Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), programma 4, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5), sono ridotte, in termini di competenza e di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.
A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennita' onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, e' prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
All'articolo 1, comma 129, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
I trattamenti di cui al comma 175 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per effetto di quanto disposto dal comma 177, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita', di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.
Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o piu' figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di eta' del figlio piu' piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
L'esonero di cui al comma 180 e' riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di eta' del figlio piu' piccolo.
Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Al fine di incrementare la misura del reddito di liberta' introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalita' previste dal citato articolo 26-bis.
Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
All'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
« 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ».
Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
All'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » e dopo le parole: « 1 milione di euro » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dall'anno 2023, ».
Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), e comma 170, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unita' di rilevazione l'ambito territoriale sociale.
Le regioni rilevano altresi' annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalita' sono assicurati le attivita' di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla legge 21 maggio 1998, n. 162.
L'erogazione delle risorse destinate alle finalita' di cui al comma 198 e relative a ciascuna annualita' e' condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalita' previste dall'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonche' al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
Alle attivita' di monitoraggio di cui ai commi 198 e 199 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2024, di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « Per l'anno 2023 » sono soppresse e dopo le parole: « 20 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».
Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2023 puo' essere aggiornato al fine di dare attuazione al comma 203, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 203, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, e' esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in euro 887.100 per l'anno 2024, euro 181.400 per l'anno 2025, euro 423.700 per l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno 2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro 404.800 per l'anno 2030, euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032 ed euro 433.400 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonche' nell'acquisto di farmaci veterinari.
Al fondo di cui al comma 207, per il quale e' disposto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025 e 250.000 euro per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro e un'eta' superiore a sessantacinque anni.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse e i requisiti e le modalita' di accesso al fondo di cui al comma 207.
Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. (10)
Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o piu' delle finalita' di cui al comma 213, lettere da a ) a h).
A valere sulle risorse di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attivita', anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' nonche' per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorita' politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo e' autorizzata, altresi', la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogati i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L'utilizzo del Fondo e' disposto dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fondo e' ripartito dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalita' di cui alla lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024 ed e' incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalita' di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonche' di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed e' estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Per le medesime finalita' di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attivita' la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Per le finalita' di cui ai commi 218 e 219 e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanita'. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalita' di cui ai commi da 218 a 222.
Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 220, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dal comma 217.
In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attivita' intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attivita' libero-professionali e attivita' istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attivita' intramoenia al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata e' rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimita', entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla determinazione dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.
La quota di cui al comma 225, lettera e), e' rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilita' economica delle previsioni di cui ai commi da 224 a 231, con decreto del Ministero della salute e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogati i commi 532, 533 e 534 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Al fine di garantire l'uniformita' dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalita' di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'AIFA, predispone linee guida dirette a definire modalita' e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189.
Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 del presente articolo e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 del presente articolo. Per l'attuazione delle finalita' di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.
Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (23) (35)
All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2023 e per l'anno 2024 » e dopo il settimo periodo e' aggiunto il seguente: « Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,50 per cento ».
Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dal comma 217 del presente articolo.
All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
La regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressivita' del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalita' ai sensi del comma 239.
Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalita' di assegnazione delle somme e di versamento del contributo nonche' la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 238.
I versamenti degli importi di cui al comma 240 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.
L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente:
« Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione e' effettuata o la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L'autorita' competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione e' il comune nella cui anagrafe e' iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».
All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:
« 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza ».
Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo e' incrementato di 10 milioni di euro annui ».
Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e' destinata all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' incrementata di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».
All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo ».
Al fine di assicurare la continuita' aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e' autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.
I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.
Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA e' autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA e' autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. (7)
Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalita' di sviluppo.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 253, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.
Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative storiche concessionarie di cui alla parte II del medesimo testo integrato fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalita' previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosita' anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la societa' SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilita' sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilita' e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale e' determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalita', la cui sussistenza e' valutata dalla medesima societa' sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attivita' e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261.
Gli impegni derivanti dall'attivita' di cui ai commi da 259 a 271 sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarieta'. I predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attivita', che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework-RAF), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attivita', nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' di cui ai commi da 259 a 271 sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di bilancio.
Non e' ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.
La SACE S.p.A. rilascia a condizioni di mercato le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui ai commi da 259 a 271 anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l'importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, e' subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza siano rivolte unicamente alla SACE S.p.A.
I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia nonche' di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente a quanto previsto dall'allegato IV alla presente legge.
La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformita' a quanto previsto dal comma 259.
Le modalita' operative ai fini dell'assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonche' la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.
La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, per le quali puo' altresi' delegare terzi o gli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei commi da 259 a 271, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, gia' assunti dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente e' fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere disponibili nel medesimo fondo. Tale fondo e' alimentato con i premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi dei commi da 259 a 271 e risultanti dalla contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attivita' svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
Il limite massimo degli impegni che la SACE S.p.A. puo' assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dei commi da 259 a 271 e' fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 260, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale percentuale puo' essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.
Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attivita' di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformita' alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia di in house providing. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette societa' partecipate, sono stabiliti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Ai fini del coordinamento con il piano di attivita' di cui al comma 261 e al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e la SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui ai commi da 259 al presente comma ovvero di quelle di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e alle relative disposizioni attuative, delle modalita' di comunicazione e informazione, relativamente ai predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' delle procedure operative inerenti alle attivita' di originazione, di istruttoria, di gestione, di indennizzo e di recupero delle predette garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' disciplinate dalla convenzione di cui al primo periodo si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.
Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, e' autorizzata la spesa complessiva di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. ((41))
Con la deliberazione del CIPESS prevista dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono assegnate le risorse di cui al comma 273, lettera a-bis), e sono stabilite le rispettive annualita', in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonche' le modalita' attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da' evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma.
Per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e' autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro, in ragione di 90 milioni di euro per l'anno 2027, 180 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029 e 70 milioni di euro per l'anno 2030.
Gli accordi per la coesione da definire tra la Regione siciliana e la regione Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, danno evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 273 del presente articolo, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al medesimo comma 273, lettera b).
Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta un'informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.
Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nonche' per garantire la continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e puo' nominare fino a due subcommissari. Il compenso dei subcommissari di cui al secondo periodo puo' essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V annesso alla presente legge. L'incarico dei subcommissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V annesso alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l'anno 2024, di euro 154 milioni per l'anno 2025, di euro 176 milioni per l'anno 2026, di euro 70 milioni per l'anno 2027, di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le medesime finalita' ivi previste, e' autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due subcommissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e puo' nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' aggiornato il documento recante la definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita', di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.
Per le finalita' di cui ai commi 282 e 283, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia Centrale Umbra e' autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa-Goccia e del nuovo campus del Politecnico di Milano « campus Nord » a Bovisa, nel comune di Milano, e' autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 19 milioni di euro per l'anno 2026.
Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilita' per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Al fine di consentire il ripristino della viabilita' tra le province di Chieti e di Isernia e' autorizzata la spesa di euro 9 milioni per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell'opera « Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, del commissario straordinario dell'opera ' Invaso di Campolattaro ' » e del commissario straordinario per la realizzazione del « collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse », nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.
Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione del « collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) » si applica l'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.
Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Il Commissario e' tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
E' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della societa' Sport e salute S.p.a. al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli antidoping.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' rifinanziata per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.
Al fine di favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali, nonche' di assicurare l'attuazione di ulteriori interventi mirati a incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, e' assegnato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i lavori necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della provincia di Vibo Valentia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi, che devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalita' di revoca delle risorse. Il monitoraggio e' effettuato mediante il sistema informativo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino, riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonche' di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico possono essere affidate in concessione ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La durata delle concessioni di cui al primo periodo e' stabilita nel limite massimo di trent'anni. Allo scopo di perseguire l'interesse pubblico alla riqualificazione industriale e ambientale del sito di interesse nazionale di cui al primo periodo, il concessionario acquisisce la proprieta' superficiaria sulle opere da lui costruite sulle medesime aree demaniali e puo', per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell'autorita' concedente, costituire su tali opere ipoteca, non rinnovabile oltre la durata della concessione.
Alla cessazione della concessione, la proprieta' superficiaria e l'ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e, ove diverso, al titolare della proprieta' superficiaria che provvedono, qualora non diversamente stabilito nell'atto di concessione, a rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito. In quest'ultimo caso, quando l'ordine non e' eseguito, l'autorita' concedente puo' provvedervi d'ufficio a spese di chi spetta. Il canone annuo e' determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al primo periodo e, in ogni caso, non puo' essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni gia' insistenti sulle medesime aree.
All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole da: « , nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unita', di cui settantuno unita' riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unita' di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica e' incrementata in misura corrispondente ».
Il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.
Non si applica il comma 1-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
La disposizione di cui al comma 296 entra in vigore e acquista efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234 del 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 299, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la regione Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alle finalita' dei commi 299 e 300 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al presente comma nonche' le modalita' di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.
Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilita' a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea.
Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) puo' destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.
Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP), da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Le risorse di cui al comma 308 sono destinate, quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnicoamministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310.
Le risorse del fondo di cui al comma 308 sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine di favorire la partecipazione di universita', enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiani alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da EXPO 2025 Osaka, nonche' di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal Commissariato generale per EXPO 2025 e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilita' sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
I contributi di cui al comma 312 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalita' per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio nonche' il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.
Con il regolamento di cui al comma 316 sono individuate le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.
A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.
Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente:
« 389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o piu' abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, e' attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392 ».
A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.
Restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui ai commi da 315 a 321 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.
All'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole: « settore navale » sono inserite le seguenti: « , incluso quello subacqueo, » e, al quarto periodo, dopo le parole: « trasformazione e revisione di navi, motori, » sono inserite le seguenti: « sistemi elettronici, ».
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Al fine di assicurare l'operativita' della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa e' concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.
All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente:
« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 15 aprile 2024 ».
Per le finalita' di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.
Per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e' autorizzata, per l'anno scolastico 2024/ 2025, la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalita' e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo e' assegnata priorita' alle attivita' di cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalita' e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.
Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010, e' incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonche' di attivita' finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. (23)
Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico, di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta dagli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « ordinari stanziamenti di bilancio, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli gia' autorizzati da espressa disposizione legislativa, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonche' per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo e della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali ».
Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Il Ministro della cultura puo' disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonche' dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi.
Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di « Capitale italiana dell'arte contemporanea » ad una citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla citta' assegnataria del titolo e' attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' a quelle di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unita' di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. (9)
Per l'attuazione del comma 342 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l'anno 2024, con specifica destinazione, per l'anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552 rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 342 e' incrementato di ulteriori 800 unita' per l'anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Per l'attuazione del comma 344 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo di conto capitale da ripartire per le necessita' di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero medesimo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con una dotazione pari a euro 20 milioni per l'anno 2024, a euro 40 milioni per l'anno 2025, a euro 50 milioni per l'anno 2026, a euro 60 milioni per l'anno 2027, a euro 60 milioni per l'anno 2028 e a euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 31 dicembre 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente normativa.
Le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
(Importi in euro)
Esercito italiano
6.948.600
Marina militare
2.217.525
Aeronautica militare
2.981.475
Capitanerie di porto
775.125
Arma dei carabinieri
8.000.550
Guardia di finanza
4.449.000
Polizia di Stato
7.426.200
Polizia penitenziaria
2.855.400
Vigili del fuoco
2.645.400
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal comma 350 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
La riduzione dei posti di viceprefetto e il conseguente incremento di quelli di viceprefetto aggiunto di cui al comma 352, lettera c), relativamente agli incarichi eventualmente in corso alla data del 1° dicembre 2025, decorre dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla cessazione dall'incarico, anche per effetto del collocamento a riposo del titolare.
All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».
In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 354 del presente articolo, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ».
Fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) previste dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di APCSM puo' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attivita' delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalita' definite dalle competenti Amministrazioni. Per l'anno 2023, il termine per la determinazione della rappresentativita' a livello nazionale delle APCSM e' fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticita' dal punto di vista della sicurezza, come piazze e vie di citta', parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade, strade extraurbane, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 359 nonche' quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati e i criteri di ripartizione delle somme stanziate dal medesimo comma 359.
Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonche' in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e' rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Al fine di potenziare l'attivita' di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilita' sociale ed economica, e' autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del SSN nonche' dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanita'.
All'articolo 12-bis, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, » sono inserite le seguenti: « dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', ».
Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unita' dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno puo' altresi' avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ai fini dell'attuazione del comma 364 e' autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per l'anno 2024 e di euro 5.299.676 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro 198.240 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del comma 364.
Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacita' amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corsoconcorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al comma 366, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
Per l'attuazione dei commi 366 e 367 e' autorizzata la spesa nella misura massima di euro 256.928 per l'anno 2024.
Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della medesima Commissione RIPAM.
Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuita' delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.
Nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 370, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio per coloro che optano per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.
Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, da definire con le modifiche previste ai sensi del comma 371, e' assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e' aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unita' di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 e' autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.
Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', assicurandone la piena operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
« d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi ».
Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.
Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di 54 unita' di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unita' di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unita' di personale non dirigenziale, appartenenti all'area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 e' autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere dall'anno 2033. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.
In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata EU for Ukraine Fund (EU4U), nell'ambito del Pacchetto di sostegno all'Ucraina (Ukraine Support package) adottato dalla medesima Banca, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.
Agli oneri derivanti dal comma 384, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attivita' di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa di cui al comma 384, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Il contributo allo strumento europeo per la pace e' incrementato di 203.000.000 di euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.
Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 7.650.000 euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e di 274 milioni di euro per l'anno 2024 ».
Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.
E' autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389 del presente articolo.
Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, e' ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.
Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l'anno 2024.
I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validita' fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel Continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e' istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento « Casa Italia » e dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonche' dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese comunque denominati.
Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attivita' finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore. Il programma individua le priorita' di intervento, il quadro finanziario, le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalita' di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento gia' in essere.
All'attuazione del programma possono concorrere risorse gia' disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonche' risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.
All'articolo 1, comma 465, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « valutazione degli interventi » sono aggiunte le seguenti: « nonche' alle attivita' connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico ».
Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 ».
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
All'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresi' delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi ».
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.
E' autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.
Le somme disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario delegato alla ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, sono utilizzate per la prosecuzione delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata.
Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies e' inserito il seguente:
« 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024 ».
Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ». A tal fine e' autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.
Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.
Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.
Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « , al quinto anno e al sesto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto, al sesto e al settimo anno ».
All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.
All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per le finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 e' incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilita' speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualita' per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.
All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 ».
Per garantire la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.
I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.
La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualita' 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), del suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.
I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalita' del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 435 a 442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'articolo 50 del medesimo regolamento.
I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Per l'attuazione dei commi da 436 a 441 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalita' di erogazione delle risorse.
Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Per le attivita' di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
In attuazione del punto 9 dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 per cento, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto gia' attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e' riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:
CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO
Valle d'Aosta
5.027.679,92
Provincia autonoma di Bolzano
20.971.313,54
Provincia autonoma di Trento
19.476.597,89
Friuli Venezia Giulia
29.169.602,42
Sardegna
30.936.084,55
TOTALE
105.581.278,31
Agli oneri derivanti dal comma 450 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all'esercizio 2024, ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 452 del presente articolo.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 452 e' autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.
Nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 e' riconosciuto per gli anni dal 2026 al 2034 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita', sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
Il contributo di cui al comma 455 e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche sulla base di dati di preconsuntivo.
I contributi di cui al comma 455 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
L'accordo di cui al comma 458 e' corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza annuale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199.
Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 455, per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.
Nei confronti della liquidita' derivante dai contributi annuali di cui al comma 455 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 458, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 460 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 461 non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi ne' sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge.
La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 458 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 455 sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle regioni con cadenza annuale. Per le finalita' di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo, e' sospesa l'erogazione del contributo per l'annualita' relativa all'esercizio in corso e per quelle successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2026.
Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente comma e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
TABELLA 1
Regioni
Percentuale di riparto
Contributo annuo 2024-2028
Abruzzo
3,16%
1.580.000
Basilicata
2,50%
1.250.000
Calabria
4,46%
2.230.000
Campania
10,45%
5.270.000
Emilia-Romagna
8,51%
4.255.000
Lazio
11,70%
5.850.000
Liguria
3,10%
1.550.000
Lombardia
17,48%
8.740.000
Marche
3,48%
1.740.000
Molise
0,96%
480.000
Piemonte
8,23%
4.115.000
Puglia
8,15%
4.075.000
Toscana
7,82%
3.910.000
Umbria
1,96%
980.000
Veneto
7,95%
3.975.000
TOTALE
100,00%
50.000.000
Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 464 per la realizzazione di una o piu' opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.
L'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, e' trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal CUP, sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 467, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento e il rispetto del cronoprogramma procedurale.
Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 464 a 468 e' effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Il riparto e' effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.
Il contributo non puo' eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.
L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 470 e' vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualita' che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.
A decorrere dall'anno 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo e' condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 470.
Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 572 del suddetto articolo 1 e si sono avvalsi della facolta' di cui al comma 580 del medesimo articolo puo' essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Gli oneri di spesa per il personale di cui al comma 475, fino all'anno 2042, sono posti a carico del contributo di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, a decorrere dall'anno 2043, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.
Dall'attuazione del comma 477 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
« 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.
Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche ».
Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e' riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.
I comuni di cui al comma 480 hanno facolta' di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facolta' puo' essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
I comuni di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti e' riconosciuta, altresi', la facolta' di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi da' diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.
Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2024, e' in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo testo unico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2024.
Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma e' prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « definitiva ed esecutiva, » sono soppresse.
Per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale, di proprieta' del comune stesso, da destinare a Museo archeologico del comune di Poggioreale, e' assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina e' assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (23)
Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 puo' proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di realizzare il concorso alle attivita' delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 490, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e nella regione Umbria aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonche' delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, puo' essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 , pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.
Per l'attuazione del comma 489 puo' essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro, nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 488.
Nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalita' di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilita' degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il comune di Venezia i contributi previsti dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere incrementati per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo. (35)
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « , nonche' dei relativi servizi pubblici locali » sono sostituite dalle seguenti: « e dei relativi servizi pubblici locali, nonche' i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ».
In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 ».
Agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 494.
Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.
Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che e' individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto.
Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilita' di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalita' originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500.
Il fondo di cui al comma 502 e' ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.
Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione, all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi e' dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3 ».
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro ».
All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ».
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilita' residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' da individuare con il medesimo decreto.
Le risorse di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027.
Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027.
In coerenza con le finalita' del PNRR, ai fini del potenziamento della capacita' amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitivita' della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating. A tal fine e' assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del rapporto sulla sussidiarieta', per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e' concesso alla Fondazione per la Sussidiarieta' un contributo di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attivita'. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 490.828 euro per l'anno 2024, di 1.011.854 euro per l'anno 2025, di 1.211.854 euro per l'anno 2026, di 10.316.301 euro per l'anno 2027, di 12.116.301 euro per l'anno 2028, di 12.716.301 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 12.816.301 euro a decorrere dall'anno 2031.
E' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche mediante l'accordo di programma tra l'universita' del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento.
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ((41))
E' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali e' prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL). All'attuazione del presente comma si procede, anche sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita', gettoni, emolumenti, rimborsi di spese ne' altre utilita' comunque denominate.
All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite delle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, e' possibile modificare in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 523 e 524. I decreti adottati ai sensi dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22-bis, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalita' e i cui termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale puo' richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 524 del presente articolo, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 523 del presente articolo.
Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente e' effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto e' effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario ») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. (19)
Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 e' corrisposto secondo le modalita' di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo e' capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non e' possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.
Qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter e' finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanita' e trasferimenti agli enti locali.
Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario e' realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche', dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 ».
A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Friuli Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
In relazione a quanto previsto dal comma 529 e ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a decorrere dall'anno 2024 la regione Friuli Venezia Giulia versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato.
A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 1.925.000 euro annui.
A decorrere dall'anno 2024, alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di 575.000 euro annui.
Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle citta' metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, cosi' come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto e' comunque adottato.
Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, e' trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le citta' metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalita' di rimborso previste dall'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 ». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui ».
L'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e' abrogato.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
All'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ultimo periodo e' soppresso.
All'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, il comma 4-bis e' abrogato.
I programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nell'anno 2024, di 1.546,78 milioni di euro nell'anno 2026 e di 245,63 milioni di euro nell'anno 2028 e un aumento di 96,25 milioni di euro nell'anno 2027 e di 1.791,16 milioni di euro nell'anno 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto e' adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
All'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ».
All'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « Entro il termine » sono inserite le seguenti: « del 30 giugno 2024 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonche', sulla base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalita' del Dipartimento delle finanze.
Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria ».
Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo l'allegato 8 e' aggiunta la tabella I di cui all'allegato VII annesso alla presente legge.
Agli oneri derivanti dal comma 548, pari a euro 352.937 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilita' e di riqualificazione ambientale.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato fino all'anno 2024.
Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato « Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare », con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.
Il Fondo di cui al comma 556 e' destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 556, nonche' il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. (19)
Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.
Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso la Cooperfidi S.c. di Trento e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo e' destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non puo' essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.
I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 e n. 148 del 27 giugno 2023, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilita' intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.
Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilita' intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche. (35)
Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Trento Capitale europea del volontariato 2024 » e' stanziata a favore del comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 11 giugno 2024, n. 76, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 1.500 unita'.
Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che "Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine e' differito anch'esso al 30 settembre 2024".
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale con sentenza 29 ottobre - 6 dicembre 2024, n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2024, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che e' possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonche' della tutela della salute;
2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 113) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano fino al 31 dicembre 2027. Le risorse disponibili a valere sulla riserva di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 213 del 2023 possono essere utilizzate anche per le finalita' di cui al comma 112 del presente articolo";
- (con l'art. 1, comma 277) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026";
- (con l'art. 1, comma 497) che "Al fine di assicurare il completamento degli interventi di conto capitale connessi alle celebrazioni di cui al comma 496 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede con il provvedimento e secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- (con l'art. 1, comma 592) che "Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonche' di attivita' finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 19, comma 1-quater) che "Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato al 31 dicembre 2025".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 2025, n. 78, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che il termine previsto all'articolo 1, comma 101, e' cosi' differito:
"a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , al 31 dicembre 2025".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo".
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha disposto (con l'art. 19, comma 1-quater) che "Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato al 31 marzo 2026".
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AGGIORNAMENTO (35)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 400) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026";
- (con l'art. 1, comma 595) che "Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro";
- (con l'art. 1, comma 683, alinea) che "Nelle more della revisione della fiscalita' collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026".
- (con l'art. 1, comma 704) che "Per le finalita' previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027".
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dal D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, ha disposto (con l'art. 19, comma 1-quater) che "Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato al 31 dicembre 2026".
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 11 marzo 2026, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 14) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033".