Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette
Art. 1-bis
#Comma 1
Comma 2
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonchè prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonchè per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
(2)
Comma 3
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento".
Art. 5
#Comma 1
Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. L'Istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e socialì, 'Assistenza magistralè e 'Assistenza Ipost', nonchè attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento"))
Art. 5-quater
#Comma 1
Comma 2
Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
(2)
Comma 3
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo".
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 7-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 7-sexies
#Comma 1
delle fonti rinnovabili). ))
((
Comma 2
Art. 7-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che l'efficacia delle presenti modifiche "è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
b) alla lettera p-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali"))
Art. 9
#Comma 1
Cedibilità dei crediti di imposta
Comma 2
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38, ha disposto (con l'art. 2-ter, comma 1, lettera d)) che "Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
[...]
d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari".
Art. 10-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.
Art. 12-ter
#Comma 1
Comma 2
"c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni".
Art. 12-quater
#Comma 1
Comma 2
"5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonchè nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo";
"5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3".
Art. 12-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-septies
#Comma 1
Comma 2
a) le parole: "centralinisti non vedenti", "centralinisti telefonici non vedenti", "centralinisti telefonici ciechi" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";
b) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";
c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";
d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonchè l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono"))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Ciascuna Autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
Art. 13-ter
#Comma 1
Comma 2
"1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera"))
Art. 14
#Comma 1
Clausola di adeguamento
Comma 2
«trimestralmente».
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»;
al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro»".
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Essi devono avere i seguenti requisiti:))
1)
2)
3)
4)
5)
Art. 17-ter
#Comma 1
Comma 2
Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.))
Art. 17-quater
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022".
Comma 4
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
"Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.
3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, l'AGEA ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Comma 3
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 13) che "I termini di cui al comma 3-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-ter
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte".
Art. 20
#Comma 1
Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno
Comma 2
1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «
2) le parole
3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza»
Art. 20-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 20-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Art. 21-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Credito d'imposta
Comma 2
Art. 22-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 22-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 22-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
All'esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Comma 3
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 26, comma 11) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo".
Art. 23-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"))
Art. 24
#Comma 1
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power
Comma 2
1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»;
3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
4) al quinto periodo le parole «
5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».
"5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo"))
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
0b) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate"))
1) al primo periodo dopo le parole «è notificato» sono inserite le seguenti: «
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea
3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica
"5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto"))
1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;
3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse;
4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
"7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento"))
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
«Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
Art. 28
#Comma 1
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di
Comma 2
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori;
3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni,
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi,
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonchè dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonchè ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del
Il soggetto interessato trasmette altresì
8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.».
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,))
Art. 29-bis
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa"))
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 2 marzo 2023, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 46, ha disposto con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:
a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;".
Art. 31-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 31-ter
#Comma 1
Comma 2
"13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonchè provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento";
Comma 3
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 48-bis, comma 3) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
Art. 31-quater
#Comma 1
Comma 2
"1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari".
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 32-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 32-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
«2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;
«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
"3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".
Art. 36-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 27 giugno 2024, n. 111 (in G.U. 1ªs.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA,», anzichè «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,".
Art. 37-bis
#Comma 1
2021 degli enti locali). ))
Comma 2
Art. 37-ter
#Comma 1
Comma 2
"6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 37-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 37-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Lamorgese, Ministro dell'interno
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico
Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Cingolani, Ministro della transizione ecologica
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Speranza, Ministro della salute
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia