DECRETO LEGISLATIVO

((Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Numero 199 Anno 2021 GU 30.11.2021 Codice 21G00214

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - FINALITA', DEFINIZIONI E OBIETTIVI NAZIONALI

Art. 1

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Comma 1

(Finalita')


Il presente decreto ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.


Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.


Il presente decreto reca disposizioni necessarie all' attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita' di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, gia' orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.


Art. 3

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Comma 1

(Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili)

Comma 2

((L'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 e' pari al 39,4 per cento)).


Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, e' assunto un obiettivo di incremento ((...)) di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari ((almeno)) a ((0,8 punti)) percentuali come media annuale calcolata ((...)) dal 2021 al 2025 e ((di almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata)) dal 2026 al 2030.


((L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente da rete, e' pari ad almeno il 40,1 per cento nell'anno 2030.))


((L'obiettivo nazionale indicativo relativo all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria e' pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dall'anno 2021 all'anno 2025 e dall'anno 2026 all'anno 2030.))


((L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla capacita' di energia rinnovabile da tecnologie innovative all'anno 2030 e' pari al 5 per cento della nuova capacita' installata.))


Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei consumi statisticamente rilevanti.


Le modalita' di calcolo degli obiettivi ((...)) sono indicate nell'Allegato I al presente decreto.


Comma 3

TITOLO II - REGIMI DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI PROMOZIONE CAPO I Principi Generali

Art. 4

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Comma 1

(Principi generali)

Comma 2

Il presente Titolo disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita', ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.


((Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facolta' di affidare al GSE le attivita' di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo decreto.
Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, per la copertura dei costi sostenuti dal GSE ai sensi del primo periodo si applica l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.))


Art. 4-bis

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Comma 1

(( (Principi in materia di biomassa).))

Comma 2

((Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'attuazione del comma 1, secondo periodo, nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare.))


((Allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, puo' disporre deroghe motivate al comma 1.))


((Ai fini della presentazione delle istanze ai sensi del comma 4, primo periodo, la regione o l'ente individuato possono tenere conto anche di segnalazioni da parte degli operatori del settore o delle associazioni rappresentative del medesimo.))


((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica annualmente alla Commissione europea una sintesi delle deroghe disposte ai sensi dei commi 2 o 3, indicando i relativi motivi e l'ambito geografico di applicazione.))


Comma 3

CAPO II - Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 5

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Comma 1

(Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione)

Comma 2

Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l'incentivo e' attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza.


Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunita' dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo e' possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello di cui ai commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo e' attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.


Art. 7-bis

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Comma 1

(( (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). ))

Comma 2

(( 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla promozione di investimenti in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
b) e' prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:
1) il prezzo di riferimento e' definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;
2) il prezzo di esercizio e' definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
3) e' previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
4) e' previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
5) e' prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o piu' profili contrattuali standard. La quantita' di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento e' coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;
6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia degli obblighi e dei diritti di cui ai numeri 3) e 4) e' definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);
d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore e' tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);
e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;
f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), e' possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
g) la quota percentuale di cui alla lettera d) e' definita anche tenendo conto della capacita' di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresi' segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio elettrico;
i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;
l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):
1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;
2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilita', nei diversi periodi futuri, di predefinite quantita' di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilita' attesa di risorse di flessibilita' e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalita' disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;
o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato e' tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:
1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;
2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d) ))


Art. 8

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Comma 1

(Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia)

Art. 9

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Comma 1

(Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo)

Comma 2

Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono definiti tempi e modalita' per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di garantire continuita' nell'erogazione degli incentivi.


Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il meccanismo dello scambio sul posto e' soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti articoli alle condizioni e secondo le modalita' ivi stabilite, ovvero al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.


I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresi' i criteri e le modalita' per la graduale conversione al meccanismo di cui all'articolo 7 degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024.


Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi d'asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, successivamente alla settima procedura e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6 e 7, il GSE organizza ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento, con le modalita' previste dall'articolo 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e tenuto conto di quanto disposto dal comma 5 del presente articolo.


Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di dare attuazione a quanto previsto ai commi 4 e 5, il GSE aggiorna le date e i tempi di svolgimento delle sessioni nonche' quelle di pubblicazione delle graduatorie, dandone comunicazione sul proprio sito web.


Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Comma 3

CAPO III - Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale

Art. 10

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Comma 1

(Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili)

Comma 2

Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del meccanismo di cui al comma 1.


Art. 11

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Comma 1

((Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano e in materia di combustibili rinnovabili di origine non biologica))

Comma 2

Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale e' incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi. L'ARERA definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente comma trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.


Entro il 31 dicembre 2023, con uno piu' decreti del Ministro della transizione ecologica sono definite le modalita' di attuazione del comma 1, prevedendo le condizioni di cumulabilita' con altre forme di sostegno, nonche' la possibilita' di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili , ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.


Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di biometano che accedono agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantita' e tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 24. In ogni caso, sono rispettati i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni calcolati sull'intero mix dei materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano, secondo quanto disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019, in attuazione del Titolo V del presente decreto.


Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le modalita' con le quali il regime incentivante di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, e' coordinato con il regime di cui al comma 1, nel periodo successivo al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2026.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' abrogato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti, ivi inclusi quelli derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 4.


((A decorrere dal 2026, una quota annua dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e' finalizzata in via prioritaria a misure di incentivazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi di utilizzo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l'idrogeno rinnovabile, di cui al presente decreto, nell'industria e nel settore dei trasporti.))


Art. 11-bis

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Comma 1

(( (Contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria).))

Comma 2

((Il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici rispetto all'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria e' pari ad almeno il 42 per cento entro l'anno 2030 e il 60 per cento entro l'anno 2035.))


((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti le modalita', i criteri e gli strumenti per ottemperare agli obblighi relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.))


((Le modalita' di calcolo delle percentuali di cui al comma 1 sono indicate alla sezione H dell'allegato I al presente decreto.))


Art. 12

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Comma 1

(Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonche' per il monitoraggio di sistema)


Comma 2

CAPO IV - Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2

Art. 15

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Comma 1

(Utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica)

Comma 2

A decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, e' destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' definita la quota annualmente utilizzabile per le finalita' di cui al periodo precedente.


Ai fini dell'attuazione del comma 1, nonche' tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al comma 10.".


Comma 3

CAPO V - Progetti comuni e trasferimenti statistici

Art. 16

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Comma 1

(Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)

Comma 2

Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con gli Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo.


((Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le procedure di cui al comma 1 e tenendo conto anche degli accordi non vincolanti stipulati ai sensi dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 e' concordata l'istituzione con uno o piu' stati membri di un quadro di cooperazione sui progetti comuni di cui al comma 1, al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2030, almeno due progetti ed, entro il 31 dicembre 2033, un terzo progetto, sulla base di un'apposita analisi costi-benefici. In ogni caso, la partecipazione con risorse nazionali al meccanismo unionale di finanziamento delle energie rinnovabili, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, equivale alla realizzazione dei progetti di cui al primo periodo.))


((Nell'ambito del quadro di cooperazione di cui al comma 1-bis, i progetti comuni off-shore sono identificati tenendo conto dei Piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo e del Piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione elaborati da European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), nonche' degli esiti delle consultazioni pubbliche. Gli stessi progetti sono inclusi nei piani di gestione dello spazio marittimo, tenendo conto delle attivita' gia' in corso nelle zone interessate.))


((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica alla Commissione europea gli accordi di cooperazione stipulati, inclusa la data di operativita' dei relativi progetti comuni.))


La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1, e' assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate dall'ARERA successivamente alla stipula di ciascun accordo.


Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.


La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo' comprendere operatori privati.


Il Ministero della transizione ecologica notifica alla Commissione la quota o la quantita' di energia elettrica, calore e freddo da fonti rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul proprio territorio che siano stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacita' di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro.


La notifica di cui al comma 9, e' trasmessa allo Stato membro a favore del quale e' effettuata la notifica e alla Commissione.


L'articolo 35 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e' abrogato.


Art. 17

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Comma 1

(Progetti comuni con Paesi terzi)

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.


La notifica di cui al comma 1, lettera f), e' trasmessa al Paese terzo a favore del quale e' effettuata la notifica e alla Commissione europea.


Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono abrogati.


Comma 3

TITOLO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA CAPO I Autorizzazioni e procedure amministrative

Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.L. 21 NOVEMBRE 2025, N. 175))


Art. 19

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Comma 1

(Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili)

Comma 2

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal GSE. In sede di prima applicazione, la piattaforma e' funzionale alla presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.L. 21 NOVEMBRE 2025, N. 175))


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.L. 21 NOVEMBRE 2025, N. 175))


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.L. 21 NOVEMBRE 2025, N. 175))


Art. 22-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190))
((33))


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AGGIORNAMENTO (33)


Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.L. 21 NOVEMBRE 2025, N. 175))


Art. 24

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Comma 1

(Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((33))


Il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.


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AGGIORNAMENTO (33)


Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 25

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Comma 1

(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici)

Comma 2

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. (33)


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. (33)


Con il modello unico semplificato di cui al comma 3, lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso ai meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1, lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti attuativi.


Le istanze presentate mediante il modello unico semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite dai gestori di rete alla piattaforma digitale di cui all'articolo 19, ovvero alle piattaforme di cui all'articolo 19, comma 2, con modalita' esclusivamente informatizzate.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. (33)


((Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.))


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190. (34)


Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.


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AGGIORNAMENTO (33)


Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 3

CAPO II - Regolamentazione tecnica e obblighi

Art. 26

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Comma 1

(Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici)

Comma 2

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.


Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorita' competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.


((L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricita', secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalita' attuative del presente comma.))


Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneita' dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.


L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.


Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta e' trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.


Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo.


Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualita' dell'aria.


Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.


L'impossibilita' tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, e' evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e' ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.


Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilita' di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.


Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.


Art. 27

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Comma 1

(Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia)

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le societa' che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantita' superiori a 500 TEP annui provvedono affinche' una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.


((Il calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), include il calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))


Art. 28

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Comma 1

(Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine)

Comma 2

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei contratti che risultano necessari a garantire la massima diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma 2.


Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso, affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e' approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 199, n. 79.


Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonche' le modalita' di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter. I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che e' conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tale fine, il GSE e l'ARERA svolgono le attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da emanare rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.


L'articolo 18 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2019, e' abrogato.


Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip) definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine.
L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da fonti rinnovabili.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2026, N. 21)).


I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.


Art. 29

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Comma 1

(Requisiti e specifiche tecniche)

Comma 2

Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati, rispettano i requisiti minimi di cui all'Allegato IV.


A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 10 e l'Allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.


Art. 29-bis

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Comma 1

(( (Accesso alle informazioni e ai dati delle batterie ad uso industriale, domestico e dei veicoli).))

Comma 2

((Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono disciplinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 1, tenendo conto del diverso grado di contribuzione agli obiettivi di sviluppo dei servizi di flessibilita', bilanciamento e mobilita' elettrica di specifiche tipologie di veicoli.))


Comma 3

TITOLO IV - AUTOCONSUMO, COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE CAPO I Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

Art. 30

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Comma 1

(Autoconsumatori di energia rinnovabile)

Comma 2

((1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma e' applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo))


Art. 31

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Comma 1

(Comunita' energetiche rinnovabili)


Art. 32

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Comma 1

(Modalita' di interazione con il sistema energetico)


Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.


Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.


Art. 33

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Comma 1

(Monitoraggio e analisi di sistema)

Comma 2

Gli esiti delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi e resi disponibili per via informatica con cadenza annuale al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonche' alla Regione e ai Comuni territorialmente competenti per migliorare il livello di conoscenza dello stato di realizzazione delle configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo.


((


Per finalita' di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla societa' Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalita' disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la societa' Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


))


Comma 3

CAPO II - Reti di teleriscaldamento

Art. 34

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Comma 1

(Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

Comma 2

Entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifica i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all'anno solare precedente. A tal fine, i gestori del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, su base volontaria, presentano apposita richiesta, nei tempi e nei modi resi disponibili dal GSE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Nell'ambito delle disposizioni per la regolazione del servizio di fornitura di energia tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'ARERA prevede una disciplina semplificata, da raccordare con quella adottata in attuazione dell'articolo 10, comma 17, lettera c), del decreto legislativo n. 102 del 2014, che agevoli il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile. Analoga possibilita' e' prevista nei meccanismi di promozione dell'efficienza energetica e del miglioramento della prestazione energetica degli edifici.


Le informazioni relative alla fatturazione per il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui all'Allegato 9, paragrafo 3, lettera b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, riportano in maniera esplicita la quota di energia rinnovabile che caratterizza la fornitura di energia oggetto della comunicazione, certificata tramite garanzie di origine. Il gestore del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento rende altresi' pubblica, sul proprio sito web, la quota di energia rinnovabile media annua sull'energia complessivamente distribuita dal suddetto sistema.


Comma 3

CAPO III - Reti elettriche, gas e reti idrogeno

Art. 35

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Comma 1

(Accelerazione nello sviluppo della rete elettrica)

Comma 2

L'ARERA provvede, ove necessario, ad aggiornare i propri provvedimenti in materia per dare attuazione a quanto disposto dal comma 1, prevedendo in particolare, per gli impianti di cui alla lettera d) di dimensioni superiori a 300 MW, la possibilita' di realizzazione della connessione per sezioni e quote di potenza, ferma restando il rilascio, nei tempi stabiliti, della soluzione di connessione per l'intera potenza.


Art. 36

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Comma 1

(Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11)).


Nelle more dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE continua a erogare gli incentivi nel settore elettrico secondo la disciplina previgente.


Art. 37

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Comma 1

(Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas)

Comma 2

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, recante "Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2013, e' integrato per quanto riguarda le produzioni stimate relative agli impianti di biometano. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto formula una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni di detti impianti di biometano sulla rete del gas compresa le reti di distribuzione.


L'ARERA semplifica e aggiorna le proprie disposizioni inerenti le modalita' e le condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela.


Art. 38

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190))
((33))


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AGGIORNAMENTO (33)


Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 2

TITOLO V - ((Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni per biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato)) CAPO I Energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti

Art. 39

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Comma 1

(Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)

Comma 2

In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. ((I biocarburanti liquidi e gassosi utilizzati in purezza possono essere impiegati anche nel settore agricolo.))


Per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme ISO.


Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo ((e dei carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) )), la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


((Gli obblighi)) di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono raggiunti, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonche' secondo le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione disciplinati ((con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)).
((Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 96 del 24 marzo 2023, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 ottobre 2023, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 16 novembre 2023. Gli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis, e 3, lettera a):
1) per il GPL, si applicano a partire dall'anno 2027 in misura pari al 50 per cento e a partire dall'anno 2028 in misura pari al 100 per cento;
2) per il gas naturale e il biometano, impiegati nel trasporto stradale, a partire dall'anno 2026 si intendono automaticamente assolti in considerazione del fatto che la quota di biometano incentivato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 65 del 19 marzo 2018, e dal decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022, destinato al settore dei trasporti, supera la percentuale di obbligo minimo di cui al comma 1.))

((Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si provvede all'eventuale aggiornamento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis, e 3, anche con distinzione tra il trasporto marittimo e gli altri settori)), nonche' all'eventuale integrazione degli elenchi di cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b). I decreti di cui al ((primo)) periodo recano, altresi', indicazioni operative per le modalita' di attuazione del rispetto degli obblighi previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405 in relazione alle quote di carburante sostenibile per l'aviazione disponibile negli aeroporti dell'Unione.


((Al fine del contrasto alle frodi nel rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, i decreti di cui al comma 4 possono prevedere la facolta' del GSE di richiedere ai soggetti obbligati una garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, a copertura del rispetto del medesimo obbligo.))


((Fino al 31 dicembre 2030, ai fini dei calcoli di cui al comma 1, lettera a), la quantita' di energia fornita al settore del trasporto marittimo e' considerata in misura non superiore al 13 per cento del consumo finale lordo di energia sul territorio nazionale.))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)).


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della transizione ecologica nella composizione e con le competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse quelle in materia di combustibili e ((combustibili)) da biomassa, bioliquidi e ((combustibili)) rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, ((nonche' carburanti da carbonio riciclato,)) come definiti dall'articolo 2. I componenti del comitato di cui al primo periodo sono nominati dal Ministro della transizione ecologica.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione del comma 5-sexies, e' abrogato.


((Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, non sono conteggiati al denominatore di cui alla lettera a) del secondo periodo del medesimo comma i consumi di carburanti per aviazione. Nel caso dei carburanti per aviazione, si applica il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. I soggetti che forniscono in consumo esclusivamente combustibili rinnovabili di origine non biologica ovvero che immettono energia elettrica nell'ambito del trasporto ferroviario sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1.))


((I soggetti che forniscono esclusivamente energia elettrica sono esonerati dall'obbligo della quota minima stabilita alla lettera a) del comma 3.))


((Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica conteggiano anche i quantitativi dai medesimi forniti ai punti di ricarica privati a uso delle proprie flotte aziendali, anche di trasporto pubblico, con una potenza di uscita cumulativa nello stesso punto di connessione di almeno 50kW ed a condizione che tali quantitativi possano essere quantificati, verificati e certificati dal GSE, che a tal fine emana apposito regolamento applicativo.))


((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su indicazione del Comitato di cui al comma 11 del presente articolo, segnala alle autorita' competenti di altri Stati membri, nonche' alla Commissione europea, eventuali comportamenti fraudolenti con riferimento al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e dei criteri di cui all'articolo 42.))


((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica gli estremi della violazione ai soggetti obbligati inadempienti ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, e' trasmesso un documentato rapporto al prefetto del luogo in cui si trova la sede legale del soggetto che ha commesso la violazione, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'adozione, da parte del medesimo, della relativa ordinanza d'ingiunzione.))
(34)


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 2-ter) che "Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".


Art. 40

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Comma 1

(Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere)

Comma 2

Tutti i combustibili di cui alla lettera c) del comma 1 non possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai sensi del medesimo comma 1, lettera c).


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 2-ter) che "Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026".


Art. 41

#

Comma 1

(Altre disposizioni nel settore del trasporto)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)).


Il Ministero della transizione ecologica, anche su indicazione del Comitato di cui all'articolo 39, comma 11 segnala alle autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea eventuali comportamenti fraudolenti con riferimento al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 e dei criteri di cui all'articolo 42.


Comma 3

CAPO II - ((Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa))

Art. 42

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Comma 1

(Criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa)


In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte degli impianti di cui al comma 2, ((...)) e' condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12. Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione. ((Ai fini dell'accesso ai regimi di sostegno, gli impianti di digestione anaerobica compresi tra quelli di cui al comma 2 garantiscono la copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e recupero di gas.))


I criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla lettera b) del comma 1 non si applicano con riferimento all'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani.


Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito:
ISPRA). Le informazioni relative al rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione ((, anche concernenti il mantenimento del contenuto del carbonio nei suoli,)) sono comunicate a ISPRA ((, ai fini dello svolgimento delle proprie attivita' di controllo)). (34)


((Le lettere a), b), d) e d-bis) del comma 7 si applicano anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).))


((La lettera a) del comma 8 si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).))


I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. ((Il primo periodo si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).)) (34)


((I requisiti di cui al comma 12, fatto salvo quanto previsto al comma 16, si applicano a decorrere da sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per l'energia elettrica e il calore prodotti da biogas e da biomasse solide.))


Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo, un impianto e' considerato in esercizio quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica da combustibili da biomassa.


Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili fossili quale combustibile principale e non vi e' un potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento.


((Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono definiti sistemi di certificazione semplificati per gli impianti per produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e 20 MW. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si provvede altresi' all'istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita', anche al fine di tenere conto dell'evoluzione della normativa eurounitaria in materia. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, l'energia elettrica e il calore prodotti da combustibili solidi da biomassa, in impianti di potenza compresa tra 7,5 e 20 MW, rilevano ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39 e sono ammessi ai regimi di sostegno, senza la verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi da 5 a 12 del presente articolo.))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)).


L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento.


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 11. comma 2-sexies) che "Le modalita' di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute".


Art. 42-bis

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Comma 1

(( (Criteri di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti da carbonio riciclato).))

Comma 2

((L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica e' conteggiata ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili sia pari ad almeno il 70 per cento del combustibile fossile di riferimento.))


((L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato puo' essere contabilizzata ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti sia pari ad almeno il 70 per cento del carburante fossile di riferimento.))


((I commi 1 e 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti da carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione.))


Art. 43

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Comma 1

(Verifica della conformita' con i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra)


Per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli ((3,)) 39 e 42, e' certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, ((combustibili rinnovabili)) di origine non biologica, carburanti ((...)) da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' ovvero a un sistema volontario di certificazione ((, che dimostri che sono stati rispettati i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023)).


Nel caso delle biomasse forestali, relativamente alla dimostrazione di quanto richiesto all'articolo 42, commi 9, lettera a), e 10, lettera a), il livello di verifica indipendente da parte terza deve essere garantito a partire dal primo punto di raccolta delle stesse.


Il Ministero della transizione ecologica, anche avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 39, ((comma 11)), controlla il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare il funzionamento, compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata conformita', il Ministero della transizione ecologica informa senza ritardo il sistema volontario.


((Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori in forma facilmente accessibile e di agevole consultazione sui siti internet sia dei fornitori sia del GSE, nonche' aggiornate su base annuale. Il GSE elabora le informazioni di cui al primo periodo e le trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.))


Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo, rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano valide purche' le partite a cui si riferiscono vengano immesse in consumo o utilizzate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e successivamente all'entrata in vigore della direttiva (UE) 2001/2018 che utilizzano i parametri ivi contemplati, restano valide senza la predetta limitazione temporale.


L'articolo 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


((I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa certificati secondo il sistema nazionale della certificazione di sostenibilita' nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione inquinanti (ETS 1 e 2) hanno un fattore di emissione pari a zero. Ulteriori sistemi nazionali della certificazione di sostenibilita' di altri Stati membri per i quali e' in vigore un accordo di mutuo riconoscimento tra i relativi sistemi nazionali nonche' i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea sono altresi' ritenuti validi per dimostrare il rispetto della sostenibilita' di cui al presente articolo, ai fini di cui al primo periodo e di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 e al regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023. Nel caso di avvalimento di incentivi o maggiorazioni e' necessario che i biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato VIII, debbano essere prodotti in impianti situati all'interno del territorio dell'Unione europea. A tal fine nel certificato di sostenibilita' o in allegato ad esso deve essere riportato il luogo di produzione e tale informazione deve essere sottoposta a controllo da parte dei medesimi organismi di certificazione operanti con lo schema volontario responsabile della certificazione delle partite. Inoltre, i biocarburanti usati nel settore marittimo devono rispettare le medesime specifiche tecniche previste nel caso di immissione nel settore dei trasporti stradali e tale informazione e' sottoposta al medesimo controllo. Il fornitore di biocarburante operante sotto il controllo dello schema nazionale di sostenibilita', in caso di necessita' di trattenimento del certificato di sostenibilita', ha facolta' di produrre un certificato sostitutivo di conformita' alla sostenibilita' per la catena di fornitura dei biocarburanti fino alla piena operativita' della Banca dati unionale di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.))


((Fermi restando gli obblighi derivanti dal sistema EU ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni, per i combustibili da biomassa derivanti da rifiuti nonche' per il combustibile solido secondario che abbia cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, utilizzati nei forni per la produzione del clinker esclusivamente quale apporto termico al relativo processo produttivo e non destinati alla produzione di energia elettrica o termica da immettere in rete, non si applica l'obbligo di dimostrare il risparmio di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 42, comma 12, ne' la relativa verifica ai fini dell'articolo 43.))


Art. 44

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Comma 1

(Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa)

Comma 2

Il Ministero della transizione ecologica puo' presentare alla Commissione europea una o piu' relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unita' territoriali per la statistica (NUTS) o a un livello NUTS piu' disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003. Tali relazioni sono corredate dalla descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni che prenda in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e il rendimento atteso delle materie prime. I valori delle emissioni di gas a effetto serra cosi' calcolati per ciascuna area NUTS e derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole possono essere utilizzati in alternativa a quelli di cui al comma 1, purche' siano approvati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.


Comma 3

CAPO III - Disposizioni in materia di mobilità elettrica

Art. 45

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Comma 1

(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica)

Comma 2

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
"e-bis): dispositivo di ricarica: dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o piu' punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina di ricarica", o, in ambito domestico, "wallbox".
e-ter): infrastruttura di ricarica: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu' punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.
e-quater): stazione di ricarica: area adibita al servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonche' dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica. Laddove realizzata su area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti; una stazione di ricarica e' connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.".


Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica provvede a dare piena operativita' alla Piattaforma unica nazionale, ((definendo altresi' le relative modalita' di alimentazione,)) anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE. La Piattaforma di cui al primo periodo, per la cui realizzazione sono utilizzate le risorse ((di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)), garantisce le funzionalita' necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 45-bis

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Comma 1

(( (Funzionalita' di ricarica intelligente).))

Comma 2

((A partire dal 30 giugno 2026, al fine di garantire funzionalita' di ricarica intelligente e di comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti, tutti i punti di ricarica di potenza standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico, installati sul territorio nazionale, sono certificati ai sensi dell'allegato X alla norma tecnica CEI 021.))


Comma 3

TITOLO VI - ((Informazione, formazione, garanzie di origine e tracciabilità)) Capo I Informazione, formazione e garanzie d'origine

Art. 46

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Comma 1

(Garanzie di origine)

Comma 2

La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonche' quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.


Per le garanzie d'origine provenienti da impianti di potenza inferiore a 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate.
Le garanzie di origine contengono altresi' l'informazione rispetto all'impiego della produzione di energia da fonti rinnovabili e, piu' in particolare, se la stessa e' immessa in una rete, ivi incluse le reti di teleriscaldamento, o se contestualmente autoconsumata. ((Sono altresi' previste procedure di qualifica semplificate ai fini dell'emissione delle garanzie d'origine relative alla produzione di energia da impianti di potenza inferiore a 50 kW e da impianti inseriti all'interno di configurazioni di comunita' di energia rinnovabile. Per le procedure di cui al precedente periodo e' altresi' prevista l'applicazione di corrispettivi ridotti.))


Per ogni unita' di energia prodotta non puo' essere rilasciata piu' di una garanzia di origine e la stessa unita' di energia da fonti rinnovabili e' tenuta in considerazione una sola volta. Le garanzie di origine sono valide per dodici mesi dalla produzione della relativa unita' energetica e, se non annullate, scadono al piu' tardi decorsi diciotto mesi. In tal caso, le garanzie di origine scadute sono conteggiate nell'ambito della determinazione del mix energetico residuale nazionale.


((I fornitori di gas immesso in reti di gas naturale o di idrogeno, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, assicurano ai consumatori finali la tracciabilita' della quota o della quantita' di energia prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel proprio mix energetico, come dichiarato nelle offerte commerciali anche rispettando quanto previsto all'articolo 47-bis, comma 6. A tal fine, i fornitori utilizzano garanzie di origine, che devono corrispondere all'energia rinnovabile oggetto dell'offerta. E' fatto salvo l'utilizzo del mix energetico residuale nei casi di offerte non tracciate, nonche' nei casi previsti dai commi 5 e 6. Quando un cliente consuma gas proveniente da una rete di idrogeno o di gas naturale, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, come dimostrato nell'offerta commerciale del fornitore, le garanzie di origine annullate devono corrispondere alle pertinenti caratteristiche della rete. A tal fine, le caratteristiche della rete devono consentire l'immissione e il prelievo del gas rinnovabile.))


I produttori possono valorizzare economicamente le garanzie di origine all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal GME di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


In relazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la garanzia di origine puo' essere rilasciata, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che acquista l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di origine e' immediatamente annullata a seguito del rilascio.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 28 del 2011.


Art. 47

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Comma 1

(Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici)

Comma 2

All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito
tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato quando il titolo o l'attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo e dei criteri di cui
all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, il previo
periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore e' individuato in due anni.".


Art. 47-bis

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Comma 1

(( (Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018).))

Comma 2

((Con uno o piu' decreti del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalita' di partecipazione obbligatoria alla banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 da parte dei soggetti interessati.))


((I decreti di cui al comma 1 stabiliscono, nel rispetto delle esigenze di segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, le modalita' di adempimento, da parte degli operatori economici interessati, all'obbligo di inserire nella banca dati di cui al medesimo comma le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilita' dei combustibili oggetto di tali transazioni, ivi comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione, specificando altresi' i dati sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e sul tipo di regime di sostegno. I fornitori di combustibile sono tenuti a inserire nella banca dati ogni informazione necessaria per verificare gli obiettivi di cui all'articolo 3, il soddisfacimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 e dell'articolo 39, ivi incluse quelle relative all'immissione e al prelievo di combustibili gassosi rinnovabili nella rete.))


((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il GSE, il Comitato di cui all'articolo 39, comma 11, e, per le transazioni di cui al comma 4, l'ENAC, hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 per finalita' di monitoraggio.))


((I fornitori di carburanti per aviazione sono tenuti a inserire nella banca dati di cui al comma 1 le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.))


((I sistemi volontari o nazionali di cui all'articolo 43, comma 2, possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, previa notifica alla Commissione europea.))


((Al fine dell'inserimento nella banca dati di cui al comma 1 delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, il sistema interconnesso del gas e' considerato un unico sistema di equilibrio di massa ed e' integrato da un sistema di garanzie d'origine. I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalita' mediante le quali le garanzie di origine sono immesse e annullate nella banca dati di cui al medesimo comma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31-bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.))


((Entro quindici giorni dalla prima immissione in consumo, i fornitori di combustibili comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'inizio della propria attivita', al fine di cui al comma 7, lettera c).))


((L'accuratezza e la completezza dei dati inseriti dagli operatori economici nella banca dati di cui al comma 1 sono verificati, anche a campione, dal GSE. Il GSE svolge i controlli ai sensi del primo periodo anche per il tramite degli Organismi di certificazione che operano nel quadro di sistemi volontari o nazionali. Ai fini di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione del GSE i dati in suo possesso finalizzati a individuare i fornitori di combustibili che non abbiano reso la dichiarazione di cui al comma 9, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 1.))


((Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita' spettanti al GSE ai sensi del presente articolo si provvede mediante un corrispettivo posto in capo agli operatori economici obbligati, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.))


Comma 3

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI CAPO I Monitoraggio, relazioni e controlli

Art. 48

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Comma 1

(Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni)

Comma 2

Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, le societa' del gruppo GSE, ISPRA e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito anche: ENEA), individuano modalita' per la condivisione delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi gestiti.


Su proposta del GSE, il Ministero della transizione ecologica approva l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, assicurando continuita' con le analoghe metodologie approvate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015. ((A tal fine, il GSE puo' predisporre archivi informatici contenenti informazioni sull'utilizzo e sul funzionamento di apparecchi e impianti.))


Per le finalita' di cui ai punti precedenti il GSE realizza ((e aggiorna la)) piattaforma informatica ((denominata "Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC")) in cui confluiscono i dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi, nonche' i dati necessari per attuare quanto disposto all'articolo 21.


Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC di riduzione dei consumi e di miglioramento dell'efficienza energetica dei settori industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e 2028 una rilevazione statistica campionaria dei consumi energetici finali delle diverse fonti energetiche nei settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, assicurandone la rappresentativita' statistica a livello regionale ed utilizzando anche i dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo con Acquirente Unico S.p.A..


Al fine di migliorare la qualita' delle statistiche di base necessarie alla elaborazione del bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed entro il 30 aprile di ciascun anno, Acquirente Unico S.p.A., sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, fornisce al Ministero della transizione ecologica i consumi annuali di energia elettrica e gas naturale relativi all'anno precedente per ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO, nonche' le informazioni rilevanti ai fini dell'attivita' di governo che si rendano di volta in volta necessari. Acquirente Unico S.p.A. pubblica, sul proprio sito internet, dati aggregati di consumo di gas ed elettricita' di interesse generale, nel rispetto dei principi di riservatezza statistica disciplinati dal Sistema Statistico Nazionale, con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA.


Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna con continuita' scenari tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i risultati con le evidenze risultanti dall'attivita' svolta dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attivita' sono periodicamente trasmessi al Ministero della transizione ecologica e al GSE anche ai fini della redazione delle relazioni di cui al comma 4, lettera f).


Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8, il GSE elabora con continuita' scenari di lungo termine sul fabbisogno di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, con particolare riguardo alla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, destinata al sostegno delle rinnovabili. I predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE e sulla piattaforma di cui al comma 5.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 40 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' abrogato.


Comma 3

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 49

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Comma 1

(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

Comma 2

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


Art. 50

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Comma 1

(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

Comma 2

L'allegato VIII, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' modificato per il recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 con decreto del Ministro della transizione ecologica. I restanti allegati sono aggiornati con le modalita' ordinarie di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.