DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.

Numero 387 Anno 2003 GU 31.01.2004 Codice 004G0041

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione

Comma 2

Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili, in quantita' proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonche' dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno.
L'aggiornamento include altresi' la valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entita' degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato.


Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.


Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28))


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.

Comma 2

La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed e' composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.


Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun compenso, ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.


La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonche' del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra".


Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW

Comma 2

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.


(( 2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia ))


La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28))


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni specifiche per le centrali ibride

Comma 2

Il produttore che esercisce centrali ibride puo' chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.


Il produttore puo' inoltrare al Gestore della rete la domanda per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso, qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale e' richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso periodo.


La priorita' di dispacciamento e' concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di producibilita' complessiva e della relativa quota settimanale di producibilita' imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di minimo tecnico. La disponibilita' residua della centrale non impegnata nella produzione imputabile e' soggetta alle regole di dispacciamento di merito economico in atto.


Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalita' stabilite dallo stesso regolamento.


Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilita' complessiva di energia elettrica della centrale.


Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5.


La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalita' stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


Art. 9

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Comma 1

Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili

Comma 2

Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.


Le priorita', gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.


Art. 10

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Comma 1

Obiettivi indicativi regionali

Comma 2

La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.


La Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione.


Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.


Art. 11

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Comma 1

Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili

Comma 2

L'elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della "garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili", nel seguito denominata "garanzia di origine".


Il Gestore della rete e' il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonche' dei certificati verdi.


La garanzia di origine e' rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.


Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.


Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile e' comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui e' stata prodotta l'elettricita', la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalita' di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.


La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' cosi' garantita e' prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.


Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili.


L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.


La garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, e' riconosciuta anche in Italia.


Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalita' di riconoscimento della garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.


Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreche' compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.


La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.((5))


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190))
((24))


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AGGIORNAMENTO (24)


Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 13

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Comma 1

Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico

Comma 2

Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi.


Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.


Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e' ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato.


Art. 14

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Comma 1

Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica

Comma 2

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.


I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformita' alla disciplina di cui al comma 1.


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densita' di popolazione.


Art. 15

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Comma 1

Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

Comma 2

Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalita' previste dalla medesima legge, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' svolta una campagna di informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.


La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni 2004, 2005 e 2006.


Art. 16

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Comma 1

Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia

Comma 2

L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non piu' di venti esperti della materia di comprovata esperienza.


Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.


Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di partecipazione di altre amministrazioni nonche' le modalita' con le quali le attivita' di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.


I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.


Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma e' effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3.


Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche disponibili.


Art. 17

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Comma 1

Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili

Comma 2

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).


Art. 18

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Comma 1

Cumulabilita' di incentivi

Comma 2

La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non puo' ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.


La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto, non puo' ottenere i certificati verdi, ne' i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.


Art. 19

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Comma 1

Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

Comma 2

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


Art. 20

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Comma 1

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Comma 2

Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, e' riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricita' prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)).
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28.
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia
elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.