LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

Numero 120 Anno 2002 GU 19.06.2002 Codice 002G0142

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.


Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.


Il deposito dello strumento di ratifica avverra', unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.


Art. 2

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Comma 1

Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 e' deliberato dal CIPE. L'attuazione del piano e' scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo.


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.


Ai fini di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.


Art. 3

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Comma 1

Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.

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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 739) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, e' ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 746) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, e' ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021".


Art. 4

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.