Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
Il deposito dello strumento di ratifica avverra', unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.