DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Numero 164 Anno 2000 GU 20.06.2000 Codice 000G0210

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Finalita' e definizioni

Art. 1

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Comma 1

Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale

Comma 2

Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.


Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.


((


Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.


))


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 130 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Il sistema del gas naturale di cui all'art. 2, comma 1 , lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, comprende le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas naturale gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al quale si applicano le disposizioni relative alle cessioni di gas naturale destinato ad essere immesso direttamente nelle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato."


Comma 3

Titolo II - Approvvigionamento Capo I Importazione

Art. 3

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Comma 1

Norme per l'attivita' di importazione

Comma 2

L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.


Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e' stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione.


L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). (9)


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)).


L'attivita' di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.


I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.


Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.


I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.


Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene a cessare l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.164 del 2000".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il Decrato 2 agosto 2011, (in G.U. 23/08/2011, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta sospeso fino al ricevimento dei dati o delle informazioni integrativi richiesti".


Comma 3

Titolo II - Approvvigionamento Capo II Coltivazione

Art. 4

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Comma 1

Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas

Comma 2

L'attivita' di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, e'
libera.


L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione da parte delMinistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle autorita' competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.


L'attivita' di prospezione di cui al comma 1 puo' interessare anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di
idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.


I risultati dell'attivita' di prospezione sono messi a disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((10))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((10))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((10))


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."


Art. 5

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Comma 1

Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali

Comma 2

Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicita' critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.


Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.


Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.


I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato.


Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari. ((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che e' abrogata ogni incentivazione sancita dal presente articolo per i giacimenti marginali.


Art. 6

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Comma 1

Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.


Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


((


L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e' competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorita' di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.


))


Nel caso di contitolarita' della concessione, tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.


Art. 7

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Comma 1

Razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture minerarie per la coltivazione

Comma 2

I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attivita' di coltivazione. A tal fine i titolari delle diverse concessioni nominano un rappresentante unico, scelto tra i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la realizzazione e la gestione delle opere comuni, che richiede l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando tipologia delle opere da realizzare o gestire in comune; l'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla ricezione, non sia stato comunicato il diniego.


Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha diritto ad acquisire direttamente la titolarita' di una quota delle opere realizzate in comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con le modalita' tra essi concordate e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote, sui partecipanti alla realizzazione stessa.


Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.


Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle diverse concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori nella titolarita' delle concessioni stesse. Le variazioni delle quote di titolarita' delle opere sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle opere comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari delle concessioni in ragione delle quote delle opere stesse, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.


Le opere realizzate in conformita' al presente articolo sono considerate pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le quali sono realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ultima concessione a cui le opere stesse sono destinate.


Comma 3

Titolo III - Trasporto e dispacciamento

Art. 8

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Comma 1

Attivita' di trasporto e dispacciamento

Comma 2

L'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' attivita' di interesse pubblico.


Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.


Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attivita' di trasporto e dispacciamento, nonche' alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.


Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.


Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza.


Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.


Art. 9

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Comma 1

Definizione di rete nazionale di gasdotti ((e di rete di trasporto regionale))


Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza regionale.


((


Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.


))


Art. 10

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Comma 1

Linee dirette

Comma 2

La fornitura di gas naturale tramite linee dirette e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.


Comma 3

Titolo IV - Stoccaggio

Art. 11

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Comma 1

Attivita' di stoccaggio

Comma 2

L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e chedimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione e' accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unita' geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalita' di espletamento delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.


Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio.


E' fatta salva la possibilita' per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.


Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data.


All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti "ai richiedenti".
(11) ((13))


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 18) che "Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239".


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 34, comma 19) che "Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento".


Art. 12

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Comma 1

Disciplina delle attivita' di stoccaggio

Comma 2

Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.


I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita', e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi.
Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.


Nel caso di contitolarita' di una concessione di stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilita' di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.


Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.


((8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilita' a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio))


Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi.


Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' sostituito dal seguente: "9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacita' delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".


Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.


((11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza))


L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico puo' essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso in cui l'intera capacita' di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti.
(11)


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 18) che "Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239".


Art. 13

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Comma 1

Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacita' di stoccaggio

Comma 2

Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unita' geologiche profonde, con riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di ampliare le capacita' di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio.


Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (10)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (10)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (10)


I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.


Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilita' di cui sopra, valutate altresi' le necessita' di incrementare le capacita' di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.


Resta ferma la facolta' del titolare della concessione di coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di concessione di stoccaggio con le modalita' di cui all'articolo 11.


In caso di concorrenza tra piu' domande, la concessione e' attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attivita' di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato.
((11))


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 18) che "Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239".


Comma 3

Titolo V - Distribuzione e vendita Capo I Distribuzione

Art. 14

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Comma 1

Attivita' di distribuzione

Comma 2

L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.


Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.


Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.


Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma.


Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.


Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.(17)


((7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale puo' imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo' giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50))


Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'. ((31))


Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.


Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.


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AGGIORNAMENTO (17)


La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 453) che "L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto".


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AGGIORNAMENTO (31)


La L. 5 agosto 2022, n. 118 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprieta' degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprieta' di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione".


Art. 15

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Comma 1

Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione

Comma 2

Entro il 1 gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di capitali o in societa' cooperative a responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio.
Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.


La trasformazione in societa' di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.


Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.


Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'.


. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione. (3) (5)


Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 14.


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239.


Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. (3)


I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e' consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.


Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1, comma 68) che la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che e' fatta salva la facolta' di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformita' all'articolo 14 del presente decreto. Il periodo transitorio di cui al citato comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta' per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 68) che nei casi previsti dal comma 9 del presente articolo, il periodo transitorio non puo' comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che il termine del periodo transitorio previsto dal presente articolo, comma 5, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che i termini possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.


Art. 16

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Comma 1

Obblighi delle imprese di distribuzione

Comma 2

Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche l'attivita' di dispacciamento sulla propria rete.


Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purche' esista la capacita' del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalita' del servizio pubblico.


In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione dei criteri di cui al comma 2, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.


Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239)).


Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresi' la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformita' dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.


Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.


Comma 3

Titolo V - Distribuzione e vendita Capo II Vendita

Art. 17

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Comma 1

Attivita' di vendita ai clienti finali

Comma 2

A decorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il ((Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)) un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.


I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.


((3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorita'. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione))


L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.


Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.


Art. 18

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Comma 1

Disciplina dell'attivita' di vendita

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro attivita' di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo suddetto.


((


Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento (UE) 2017/1938".


))


I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalita' e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti stessi.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di stoccaggio.


Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1 luglio 2002; l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti.


I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacita' di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attivita' di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas entro il 1 gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.


Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1 gennaio 2002.


Comma 3

Titolo VI - Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

Art. 19

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Comma 1

Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

Comma 2

Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.


A decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' vendere, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.


A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.


La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.


I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo triennio.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in qualunque forma a favore della societa' ENI, o di societa' da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas naturale.


((


Per l'ammissibilita' ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validita' delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001.


))


Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.


Art. 20

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Comma 1

Obblighi di informazione delle imprese del gas

Comma 2

E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.


Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attivita'.


Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.


Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.


((


Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio.
In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.


Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 e' fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.


))


Art. 21

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Comma 1

Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale

Comma 2

A decorrere dal 1o gennaio 2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.


Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.


Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente grossista.


A decorrere dal 1o gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita.


In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.


Comma 3

Titolo VII - Accesso al sistema

Art. 22

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Comma 1

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

Comma 2

Tutti i clienti sono idonei.


Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124.(19) (20) (27)(33)


Sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.


Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.


Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono.


Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.


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AGGIORNAMENTO (19)


La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".


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AGGIORNAMENTO (20)


La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".


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AGGIORNAMENTO (33)


La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 10 gennaio 2024, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".


Art. 23

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Comma 1

Tariffe

Comma 2

Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481.


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.


Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacita', tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.


Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.


Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia' assegnate, ((sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalita' positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonche' all'incremento del grado di efficienza e flessibilita' delle reti e degli impianti stessi)). Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita' istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. ((A tal fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonche' della necessita' di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile)).


Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria.


Art. 24

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Comma 1

Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficolta' economiche dovute a contratti "take or pay"

Comma 2

Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.


In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.


Il rifiuto e' manifestato con dichiarazione motivata ed e' comunicato immediatamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


In nessun caso puo' essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.


Art. 25

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Comma 1

Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', di connessione o per obblighi di servizio pubblico

Comma 2

Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacita' o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2.
L'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione.


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24, comma 3.


Art. 26

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Comma 1

Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "take or pay"

Comma 2

Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficolta' economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo "take or pay", chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.


Il rifiuto all'accesso non puo' essere motivato da gravi difficolta' economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo "take or pay", o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa puo' trovare soluzioni alternative.


Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunita' europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.


In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa e' obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.


Art. 27

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Comma 1

Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilita' del sistema gas

Comma 2

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea.


Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.


Comma 3

Titolo VIII - Organizzazione del settore

Art. 28

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Comma 1

Compiti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Comma 2

Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e i poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.


((


Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarieta', come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas.


))


In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', o dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' svolgere un ruolo di promozione delle iniziative del settore e puo', entro il 31 dicembre 2002 e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase di transizione del sistema. (3)


Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficolta' insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono comunicate tempestivamente alla Commissione delle Comunita' europee.


Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.
In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a porre in atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione, del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento al settore della distribuzione del gas.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1, comma 49) che al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui al comma 4 del presente articolo, sono differiti al 31 dicembre 2005.


Art. 29

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Comma 1

Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti

Comma 2

Nel caso in cui per l'esercizio di una o piu' delle attivita' di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa e' rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori.


In caso di rifiuto al rilascio l'Autorita' competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne da' informazione alla Commissione delle Comunita' europee.


I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorita' competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali.


Art. 30

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Comma 1

Dichiarazione di pubblica utilita' delle infrastrutture del sistema gas

Comma 2

Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorita' della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)).


Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorita' competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, puo', con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)).


Art. 31

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Comma 1

Dichiarazione di pubblica utilita' di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacita' disponibile in quelle esistenti

Comma 2

Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'articolo 30 e' disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attivita' di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacita' delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilita' ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.


Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorita' competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione.


Art. 32

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Comma 1

Modifiche alle norme sulla pubblica utilita'

Comma 2

Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)).


Comma 3

Titolo IX - Condizioni di reciprocita'

Art. 33

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Comma 1

Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea

Comma 2

Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente decreto.


Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.


Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o piu' imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della particolare questione, potra' richiedere alla Commissione delle Comunita' europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.


Art. 34

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Comma 1

Linee dirette tra imprese e clienti idonei di altri Stati membri dell'Unione europea

Comma 2

Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel territorio nazionale, nonche' in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato.


Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.


Art. 35

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Comma 1

Competenze in materia di controversie in materia di accesso

Comma 2

L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' l'autorita' competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.


Comma 3

Titolo X - Norme transitorie e finali

Art. 36

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto emana apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1, comma 49) che al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui al presente articolo, sono differiti al 31 dicembre 2005.


Art. 37

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Comma 1

Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Comma 2

Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.


Art. 39

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.