DECRETO LEGISLATIVO

Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0159)

Numero 130 Anno 2010 GU 18.08.2010 Codice 010G0159

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;130

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

(Finalita' ed oggetto)

Comma 2

Il presente decreto reca misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, promuovendo l'incontro della domanda di gas naturale dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta e trasferendo ai clienti finali i benefici derivanti dalla aumentata concorrenzialita'.


Art. 2

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Comma 1

(Definizioni)

Comma 3

TITOLO II - REVISIONE DEGLI OBBLIGHI IN FUNZIONE PRO-CONCORRENZIALE

Art. 3

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Comma 1

(Obblighi per i soggetti che immettono gas naturale nella rete di trasporto e verifiche)

Comma 2

Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti attesta la quota di mercato all'ingrosso relativa ad attivita' ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, effettuate direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per ciascun anno convenzionale di cui al comma 3, e gli elementi di calcolo a supporto; l'attestazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3, sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di seguito 'Ministero'.


L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante, e' trasmessa al Ministero, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito 'l'Autorita' garante', ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorita' di regolazione'. Il valore assunto dalla somma algebrica di cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e' pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro i 15 giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale. ((Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1º ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;)) in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo si intende il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese successivo alla data di' entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno convenzionale, si assume che il volume di gas naturale oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese precedente.((1))


Ciascun soggetto di cui al comma 1 che attesti una quota di mercato all'ingrosso superiore al valore-soglia fissato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del comma 5, e' tenuto ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.


Il valore-soglia di cui al comma 4 e' elevato al 55 per cento per l'anno convenzionale in cui il soggetto si impegna all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, ed e' mantenuto tale per tutti i successivi anni convenzionali purche' l'impegno sia assolto nei termini previsti.


Nel caso in cui il soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione ovvero attesta, contrariamente al vero, una quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del comma 5, l'Autorita' garante, con le modalita' di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata o e' stata effettuata l'attestazione.


La vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sugli adempimenti e sulle procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 e' attribuita all'Autorita' di regolazione.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 3, comma 3-quinquies) che "La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, e' differita al 1º ottobre 2014".


Comma 3

TITOLO III - INCREMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Art. 4

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Comma 1

(Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale)

Comma 2

I titolari delle infrastrutture ovvero i proponenti i progetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare per via telematica, tramite posta certificata, le informazioni di cui al medesimo comma entro il 1° luglio di ogni anno.


In prima applicazione ed entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di stoccaggio di cui al comma 1, lettera a), ovvero i proponenti dei progetti di cui al medesimo comma 1, lettera b), possono fornire al Ministero, secondo le modalita' di cui al comma 2, informazioni relative ad ulteriori progetti la cui realizzazione sia fattibile nell'ambito delle concessioni o delle istanze di concessione di stoccaggio di cui al comma 1, inviando dati indicativi sulle capacita' di stoccaggio, sulle prestazioni, sui tempi di realizzazione, sui costi, che devono risultare in linea con quelli delle infrastrutture di stoccaggio equivalente. Gli stessi soggetti, entro il medesimo termine, pubblicano sui propri siti internet i dati di cui sopra.


Possono essere altresi' pubblicate a titolo indicativo, informazioni relative a ulteriori progetti, non rientranti tra quelli di cui al comma 1, per cui i promotori abbiano comunicato al Ministero le informazioni relative.


In sede di prima applicazione del presente decreto le informazioni relative al comma 1 sono quelle pubblicate, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sul sito internet del Ministero.


Art. 5

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Comma 1

(Misure per la maggior concorrenzialita' nel mercato del gas naturale)

Comma 2

Il soggetto per cui ricorrono, con riferimento ad un anno convenzionale, le condizioni di superamento del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero, ove applicabile, del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 5, svolge, per i due successivi anni termici, procedure di cessione di gas naturale con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. IO2, per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi da offrire secondo tempi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in ragione del superamento, da parte del medesimo soggetto, del relativo valore-soglia e delle condizioni di mercato.


Il soggetto di cui al comma 1 trasmette al Ministero, all'Autorita' garante ed all'Autorita' di regolazione entro l'1 settembre di ciascun anno un piano, o un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione della nuova capacita' di stoccaggio di cui al comma 1 selezionando le infrastrutture di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione. Il piano e' volto allo sviluppo della nuova capacita' di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerita' ed efficienza, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, ed e' realizzato non oltre 5 anni dall'adesione delle misure.


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione, e' accettato il piano di cui al comma 3, e i relativi aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazione Ilei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate. Nell'accettazione del piano si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione. Con l'accettazione il piano diviene vincolante per il soggetto di cui al comma 1.


La vigilanza sul rispetto del piano di cui al comma 4 ovvero delle procedure di cessione di gas naturale di cui al comma 2 e' attribuita all'Autorita' garante la quale, nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto adempimento, avvia un'istruttoria con le modalita' ed i poteri di cui al Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'esito della quale, accertata la responsabilita' del soggetto obbligato, sentito il Ministero, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'anno precedente. Oltre alla suddetta sanzione, in caso di ritardo nella realizzazione delle misure nei termini previsti, l'Autorita' garante irroga al medesimo soggetto una sanzione non superiore a 15 milioni di euro per ogni mese di ritardo.


Art. 6

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Comma 1

(Partecipazione di soggetti investitori allo sviluppo di capacita' di stoccaggio)

Comma 2

Fermo restando quanto stabilito al comma 1, lettere b) e c), sono altresi' ammessi, a partecipare i consorzi di clienti finali industriali, con consumo annuo individuale non inferiore a 5 milioni di metri cubi, per un volume complessivo pari a 50 milioni di metri cubi annui riferito alla media dei 3 anni termici precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' le aggregazioni di piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, che abbiano, in termini di volume complessivo, un consumo superiore a 5 milioni di metri cubi annui riferito alla media dei 3 anni termici precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Le aggregazioni di cui al comma 2, per essere ammesse alla partecipazione quali soggetti investitori, sono costituite in consorzio di imprese con la partecipazione obbligatoria di piccole o medie imprese con la natura di cliente industriale, ed il volume relativo al consumo complessivo annuo dell'aggregazione non puo' discostarsi, nell'ultimo anno termico antecedente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in misura superiore al 5 per cento rispetto alla media dei consumi degli ultimi tre anni termici conclusi.


I soggetti interessati a concorrere al supporto dei progetti di sviluppo di capacita' di stoccaggio come individuati dal piano di cui all'articolo 5, comma 4, entro il 1° settembre di ogni anno, inviano al Ministero apposita comunicazione con cui manifestano, con effetti non vincolanti, il proprio interesse.


Successivamente alla approvazione del piano di cui all'articolo 5, comma 4, il soggetto che aderisce alle misure dell'articolo 5, comma 1, indice, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una procedura concorsuale e non discriminatoria per la selezione dei soggetti investitori. A detta procedura sono ammessi a partecipare i soggetti investitori che, ai sensi del comma 4, hanno manifestato il proprio interesse e che attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2. Il medesimo soggetto indice, altresi', un'apposita procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia elettrica titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale, che fermo restando quanto stabilito al comma 1, lettere b) e e), per i volumi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), sono ammessi a partecipare allo sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio. La differenza tra i proventi derivanti da detta procedura e i corrispettivi da riconoscere ai soggetti che realizzano la nuova capacita' di stoccaggio come determinati dall'Autorita' di regolazione con riferimento al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio, e' destinata al Gestore dei servizi energetici per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo 9, comma 5.


Su indirizzo del Ministero, l'Autorita' di regolazione disciplina le procedure che devono essere adottate per l'attuazione di quanto previsto dal comma 5.


I servizi e le prestazioni corrispondenti agli eventuali volumi di nuova capacita' di stoccaggio che risultino, a qualsiasi titolo, non assegnati ai soggetti investitori, sono offerti al mercato in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalita' ed a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione, su indirizzi del Ministero. L'Autorita' di regolazione stabilisce i criteri per la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati, ivi incluse le eventuali capacita' non assegnate, commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di stoccaggio.


Art. 7

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Comma 1

(Diritti di utilizzo dei soggetti investitori delle infrastrutture di stoccagio)

Comma 2

Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte dai soggetti realizzatori all'Autorita' di regolazione per l'approvazione. I contratti di contitolarita' in una concessione di stoccaggio di cui al comma 1, lettera b), sono conformi ad un contratto tipo approvato con decreto del Ministero.


I contratti di cui ai commi 1, lettera a), e 3, nonche' le obbligazioni derivanti dalle assegnazioni di cui all'articolo 6 possono essere ceduti dai soggetti investitori ad altri soggetti con i medesimi requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, solo a decorrere dall'entrata in esercizio delle capacita' di stoccaggio ad essi relative.


Al fine di consentire un'efficiente utilizzazione delle infrastrutture di stoccaggio e di consentire, al tempo stesso, ai soggetti investitori di usufruire senza ulteriori oneri dei servizi e delle prestazioni corrispondenti alla capacita' di stoccaggio dagli stessi finanziata, le prestazioni ed i servizi di stoccaggio disciplinati dai contratti di cui al comma 3 sono offerti annualmente al mercato sulla base di procedure di asta competitiva, svolte dal Gestore dei servizi energetici, in applicazione di regole definite dall'Autorita' di regolazione prevedendo il riconoscimento del corrispondente provento ai soggetti investitori sulla base di quanto previsto dai contratti di cui al medesimo comma 3.


Art. 8

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Comma 1

(Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio e degli enti locali)

Comma 2

Al fine di incentivare la realizzazione di ulteriore capacita' di stoccaggio per una maggiore concorrenzialita' e sicurezza del mercato del gas naturale, nonche' di tutelare le iniziative di stoccaggio gia' intraprese, i soggetti diversi da quelli titolari delle infrastrutture di stoccaggio o dei progetti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 per lo sviluppo di capacita' di stoccaggio complessivamente non superiore a 4 miliardi di metri cubi. Le modalita' tecnico-operative sono definite con decreto di natura non regolamentare dal Ministro dello sviluppo economico. Le singole iniziative di stoccaggio sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


In alternativa a quanto previsto dal comma 1, resta ferma la possibilita' per gli stessi soggetti di avvalersi delle disposizioni in materia di esenzione dall'accesso dei terzi relative a nuove capacita' di stoccaggio di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239.


I contratti per l'accesso e l'utilizzo dello stoccaggio tra i soggetti di cui al comma 1 ed i clienti finali di cui all'articolo 6, prevedono corrispettivi determinati in esito alle procedure concorsuali di selezione dei soggetti finanziatori, garantendo comunque, in caso di incompleta assegnazione della nuova capacita' di stoccaggio, il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall'Autorita' di regolazione.


Ai fini di favorire la realizzazione dei progetti delle infrastrutture di stoccaggio di cui al presente decreto, il contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' stabilito pari all'1 per cento del valore della nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operativita' ed e' corrisposto unicamente ai Comuni dove hanno sede i relativi stabilimenti che lo destinano, per almeno il 60 per cento, a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative nei medesimi Comuni.


Comma 3

TITOLO IV - EFFETTI IMMEDIATI DELLA CONCORRENZIALITA' NEL MERCATO DEL GAS NATURALE

Art. 9

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Comma 1

(Anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi)

Comma 2

Le misure di cui al comma 1, prevedono la possibilita', per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che ne facciano richiesta al Gestore dei servizi energetici di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacita' di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilita' di servizi definiti dall'Autorita' di regolazione che comprendano, la possibilita', per quantita' massime corrispondenti alle quote della nuova capacita' di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7, di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale. Detti servizi, il cui avvio operativo e' reso compatibile con il ciclo di cui al comma 1, lettera b), in tempo utile per l'anno termico con inizio al 1° ottobre 2011, sono forniti dal Gestore dei servizi energetici, che puo' avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto. A fronte di detti servizi, i soggetti investitori sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 6, a riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio.


Il Gestore dei servizi energetici fornisce i servizi di cui al comma 2 aggregando le richieste dei soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), ed ottimizza le operazioni di fornitura del servizio di cui al medesimo comma, al fine di contenerne l'onere complessivo, avvalendosi anche di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c), a carico del soggetto di cui al medesimo comma e all'articolo 6, comma 5.


Gli oneri relativi alla differenza tra il costo sostenuto dal Gestore dei servizi energetici per rendere disponibili i servizi di cui al comma 2 ed i corrispettivi applicati per i medesimi servizi sono sui inclusi nei corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalita' dei clienti finali del mercato del gas naturale.


Le misure di cui al comma 1 prevedono, altresi', la possibilita' per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), relativamente alla quota di capacita' di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, di consegnare il gas naturale in mercati europei individuati dall'Autorita' di regolazione ovvero di riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi corrispondenti a costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale nei medesimi mercati. In tal caso i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al Gestore dei servizi energetici anche corrispettivi specifici appositamente determinati dall'Autorita' di regolazione che riflettono i costi di trasporto da detti mercati.


Art. 10

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Comma 1

(Norme transitorie)

Comma 2

Le misure di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono che, almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a fronte dei medesimi corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che abbiano fatto richiesta di avvalersi di dette misure sia riconosciuta, relativamente alla quota di capacita' di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico come rilevata sulla base di metodologie e in mercati europei di cui all'articolo 9, comma 6.


La determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del comma 1, nonche' l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma e' affidata al Gestore dei servizi energetici. Gli oneri relativi sono inclusi nei servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalita' dei clienti finali del mercato del gas naturale.


Art. 11

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Comma 1

(Misure a favore della flessibilita' dell'offerta nel mercato del gas naturale)

Comma 2

Al fine di promuovere la liquidita' del mercato all'ingrosso del gas naturale, le misure di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono l'obbligo, per i soggetti investitori che si avvalgano di dette misure, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i' quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 9.


Al fine di consentire che i clienti finali del mercato del gas naturale possano beneficiare della maggiore flessibilita' dell'offerta nel mercato all'ingrosso del gas naturale a seguito dell'implementazione delle misure di cui al presente decreto legislativo, l'Autorita' di regolazione definisce entro il 28 febbraio 2011 la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale, su indirizzi del Ministero, in maniera tale che essa sia applicata a far data dal 1° aprile 2011.


Il sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, comprende le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas naturale gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al quale si applicano le disposizioni relative alle cessioni di gas naturale destinato ad essere immesso direttamente nelle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato.


Art. 12

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Comma 1

(Norme finali, entrata in vigore)

Comma 2

Il Dipartimento per l'energia del Ministero, anche avvalendosi dell'Autorita' di regolazione, presta assistenza all'Autorita' garante per le verifiche degli impegni assunti dai soggetti nell'ambito delle disposizioni del presente provvedimento.


Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.