DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Numero 79 Anno 1999 GU 31.03.1999 Codice 099G0136

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO

Art. 1

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Comma 1

Liberalizzazione e trasparenza societaria

Comma 2

Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e di ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso.


Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana apposite direttive ed in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilita' da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.


Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attivita' di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attivita' diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.


Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.


Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.


La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 e' unica sul territorio nazionale.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.


Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.


Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita.


Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.


Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.


Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.


Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.


Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.


Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.


Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.


Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.


Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.


Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.


Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.


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Linea diretta e' una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le societa' controllate ed i propri clienti.


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Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre reti.


Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.


Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.


Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.


Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione.


Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.


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Il servizio ancillare non relativo alla frequenza e' un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per la stabilita' della rete e la potenza di corto circuito, per la capacita' di black start e per la capacita' di funzionamento in isola.


))


Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.


Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.


Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.


Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.


Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.


Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita' commerciali e professionali.


Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.


Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.


Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.


Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche' un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia elettrica.


Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.


Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.


Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.


Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.


((


Si definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.


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Comma 3

Titolo II - DISCIPLINA DEL SETTORE ELETTRICO

Art. 3

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Comma 1

Gestore della rete di trasmissione nazionale

Comma 2

Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito "gestore", esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnicoeconomiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' delle reti interconnesse.


Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle societa' proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attivita' e impedisce che le informazioni concernenti la propria attivita' commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo discriminatorio.
Le informazioni necessarie per una concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche, fermo restando l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di trasmissione nazionale non possono abusare delle informazioni riservate nelle proprie operazioni di compravendita di energia elettrica o servizi connessi.


Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie di utenti, specialmente a favore delle proprie societa' e imprese collegate, fornisce a tutti gli utenti, in condizioni di parita', le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema, riscuote le rendite da congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione, in conformita' all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi di trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la vigilanza e il controllo dell'ARERA e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza.


Il gestore della rete di trasmissione, previa approvazione da parte dell'ARERA, stabilisce, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli utenti e i gestori del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, le specifiche tecniche per i servizi ancillari non relativi alla frequenza e gli standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura di tali servizi. Le specifiche tecniche e gli standard cosi' definiti assicurano la partecipazione effettiva e discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica, con le stesse garanzie di cui al comma 2-ter, lettera b), del presente articolo.


Il gestore della rete di trasmissione nazionale scambia le informazioni necessarie e si coordina con i gestori del sistema di distribuzione, al fine di assicurare l'uso ottimale delle risorse, il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato dell'energia elettrica. Il gestore della rete di trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono di recuperare i corrispondenti costi, determinati in misura ragionevole, ivi comprese le spese necessarie per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i costi dell'infrastruttura.


L'obbligo di approvvigionamento dei servizi ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo non si applica alle componenti di rete pienamente integrate.


Il gestore della rete di trasmissione nazionale stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione, procedure trasparenti ed efficienti per la connessione di nuovi impianti di generazione e di nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica, senza discriminazioni. Le procedure, prima di essere pubblicate, devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.


Il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di generazione ovvero di stoccaggio di energia elettrica in ragione di eventuali future limitazioni della capacita' di rete disponibile e di congestioni in punti distanti del sistema. La connessione di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio non puo' essere rifiutata neppure per i costi supplementari derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita' degli elementi del sistema posti nelle immediate vicinanze del punto di connessione. La capacita' di connessione garantita puo' essere limitata e possono essere offerte connessioni soggette a limitazioni operative, onde assicurare l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione o di stoccaggio. Le limitazioni di cui al presente comma devono essere trasmesse all'ARERA, prima della pubblicazione, e devono essere da questa approvate.


((L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili.))


((Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei criteri e delle modalita' di cui al comma 2-nonies, anche avvalendosi di ISPRA, sono disciplinati i criteri e le modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sul tenore di emissioni di gas a effetto serra.))


((I criteri e le modalita' definite ai sensi dei commi 2-nonies e 2-decies assicurano che le informazioni siano rese disponibili dal gestore della rete di trasmissione nel modo piu' accurato possibile e ad intervalli corrispondenti alla frequenza di regolamentazione del mercato ma non superiore all'ora, con previsioni ove disponibili, assicurando l'interoperabilita' sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinche' possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione.))


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu' efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.


Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attivita' di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la societa' assume la titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e' responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento nonche' di quanto previsto dal comma 12.


Il gestore della rete e' concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione e' disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle attivita' riservate al gestore.


Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilita', fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento, diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita' disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunita' europee a norma dell'articolo 8 della direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.


Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato.


In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprieta'; i costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori.
La misura del corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4.


Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori. (17)


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttricidistributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.


Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.


L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette e' rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N.
239
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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e' conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".


Art. 4

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Comma 1

Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati

Comma 2

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una societa' per azioni denominata "acquirente unico". La societa' stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilita' della capacita' produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del trattamento, anche tariffario.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239)).


L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attivita'. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.


Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie.
Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.


L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel comtempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, puo' autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della societa' a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti puo' controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.


La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati e' stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalita'.


La misura del corrispettivo per le attivita' svolte dall'acquirente unico e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' tale da incentivare la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.


Art. 5

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Comma 1

Funzioni di gestore del mercato

Comma 2

La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N.
290
. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290.


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.
((17))


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AGGIORNAMENTO (17)


Il Decreto 20 aprile 2005 (in G.U. 28/04/2005, n. 97) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai soli fini del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' fissata al 30 giugno 2005".


Art. 6

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Comma 1

Contrattazione bilaterale

Comma 2

Con determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290)).
((2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale puo' modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico)).
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, ((. . .)), determina, ((. . .)), sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovra' essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.


Art. 8

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Comma 1

Attivita' di produzione

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto e' consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della propria capacita' produttiva. A tal fine l'ENEL S.p.a. predispone entro centoventi gioni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonche' la scelta delle modalita' di alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze relative alle attivita' di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a.


Ove il termine del 1 gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno.


Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.


Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.


Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.


Art. 9

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Comma 1

L'attivita' di distribuzione

Comma 2

Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta ((e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunita' di energia rinnovabili e le comunita' energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle societa' collegate)), senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. ((Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non e' accolta ne' respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilita' di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.)) Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.


Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.


Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.


Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.


L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.


I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate dalle predette societa'.


Art. 10

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Comma 1

Attivita' di importazione ed esportazione

Comma 2

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica altresi' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.


Con provvedimento ((del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere)) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' e le procedure per consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti.


Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocita'.


Art. 11

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Comma 1

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)).


Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili ,energia nucleare prodotta sul territorio nazionale, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)).


Art. 12

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Comma 1

Concessioni idroelettriche

Comma 2

Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.


((1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166))


I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. (22)


((1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza))


Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalita' previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualita'. (22)


Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. (8a)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.(8a)


Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessita' di alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.


In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a societa' per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma l-bis. La partecipazione delle predette province nelle societa' a composizione mista previste dal presente comma non puo' comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. (15)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.


Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo e' conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalita' per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.


Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.


I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.


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AGGIORNAMENTO (8a)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 18 gennaio 2008, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 23/01/2008, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha disposto la modifica dei commi 1 e 2 e l'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo) "nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara".


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AGGIORNAMENTO (15)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 2011, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2011, n. 31), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), e dell'art. 15, comma 6-quater "nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza" del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (che ha disposto l'introduzione del comma 1-bis e la modifica del comma 8 del presente articolo).


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AGGIORNAMENTO (22)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n. 155 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha inserito i commi 1-quinquies ed 1-septies nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), limitatamente, nel comma 1-quinquies, al periodo «Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni», e, nel comma 1-septies, al periodo «; tale canone aggiuntivo e' destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni»".


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AGGIORNAMENTO (20)


Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto:
- (con l'art. 125-bis, comma 1) che "In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e' prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate";
- (con l'art. 125-bis, comma 2) che "Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 e' ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione";
- (con l'art. 125-bis, comma 3, lettere a), b) e c)) che "Per effetto della proroga di cui al comma 1:
a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999".


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

Art. 13

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Comma 1

Assetto societario dell'ENEL S.p.a.

Comma 2

L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attivita' esercitate dalle societa' da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'ENEL S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.


Alle costituende societa' sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attivita', ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'ENEL S.p.a. puo' transitoriamente continuare l'esercizio delle attivita' di cui al comma 2.


Le azioni della societa' di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima societa' si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della societa' conferente.


Art. 14

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Comma 1

Clienti idonei

Comma 2

Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1 gennaio 2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.


A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.


((


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.


A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.


A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo ogni cliente finale.


5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa))


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.


Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.


Art. 15

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Comma 1

Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili

Comma 2

La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti ((, diversi da quelli di cui al terzo periodo,)) che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari.((I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilita' delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonche' l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato)). In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, puo' concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.


Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, e' fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.


Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma puo' essere modificata a condizione che la funzionalita' della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo pubblico, e' accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti enti locali.


I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facolta' e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.


Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 puo' essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalita' i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266))


Art. 17

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.