Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 5 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 5 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 6
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Comma 7
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Comma 8
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonchè al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonchè agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".
Comma 9
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 5-bis) che "Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonchè al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonchè agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022".
Comma 10
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-bis) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2023".
Comma 11
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".
Comma 12
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 36, comma 4-bis) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2024".
Comma 13
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-bis) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale".
Comma 14
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Comma 15
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-bis) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale".
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 5, quarto periodo, del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 5, quarto periodo, del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Art. 2-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi
(60) (83) (88)
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2021.
Comma 4
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo "relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonchè alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022".
Comma 5
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonchè alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023".
Comma 6
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonchè alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2024".
Art. 2-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 6
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono prorogati fino al 31 luglio 2021.
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-quater
#Comma 1
dispositivi medici). ))
Comma 2
Art. 5-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-sexies
#Comma 1
sistema sanitario). ))
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 691) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, [...] in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022".
Comma 5
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 691) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, [...] in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022".
Comma 6
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, [...] in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022".
Comma 7
La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 647) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonchè per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Comma 3
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 692) che "La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, [...] per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022".
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
(24)
Comma 3
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 13-duodevicies, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021".
Comma 4
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022".
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
(18)
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L.14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 6
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 425, lettera b)) che "Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
[...]
articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".
Comma 7
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 8
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo è prorogato fino al 31 luglio 2021.
Comma 9
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Comma 10
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. (8)
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 66-bis, comma 6, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 5
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 6
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 7
L' aggiornamento in calce, disposto dall'art. 11, comma 1 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 è stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto della soppressione del n. 4 dell'Allegato n. 2 ad opera della L. 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del suddetto D.L
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
(17) (21)
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18."
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 6
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 luglio 2021.
Comma 7
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
Comma 8
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 marzo 2022.
Comma 9
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.
Art. 17-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
(3) (24)
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020".
Comma 4
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 68, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52".
Comma 5
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 304) che "Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021".
Comma 7
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto (con l'art. 50-bis, comma 10, lettera a)) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2021.
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
(16)
Comma 3
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, è stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 17 luglio 2020, n. 77, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Comma 4
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
(16)
Comma 3
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, è stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 17 luglio 2020, n. 77, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Comma 4
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
(3)
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020".
Comma 4
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Art. 22-bis
#Comma 1
Comma 2
(24)
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Art. 22-ter
#Comma 1
Comma 2
2.Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.
Comma 3
Comma 4
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Art. 22-quater
#Comma 1
(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Art. 22-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020".
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
2. L'erogazione dell'indennità, nonchè l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.
Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda in via telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute; qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi. (69)
Comma 3
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 484) che la modifica del comma 3 del presente articolo avrà effetto dal 1° gennaio 2021.
Comma 4
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo".
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021".
Comma 5
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo".
Comma 6
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".
Comma 7
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 1) che "Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022";
- (con l'art. 17, comma 3-bis) che "Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022";
- (con l'art. 17, comma 3-ter) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Comma 8
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 10, comma 1-bis) che "Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1-ter) che "Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".
Comma 9
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1-ter) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022".
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 1) che ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui al presente articolo, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 4) che ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui al presente articolo, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(8)
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 84, comma 5) che "Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Comma 4
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 15, comma 10) che l'autorizzazione prevista dal comma 2 del presente articolo è incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 7) che ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui al presente articolo, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Art. 35-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 10) che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui al presente articolo, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonchè su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83
Art. 43
#Comma 1
(
Comma 2
2.Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
3.Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 44
#Comma 1
Comma 2
Art. 44-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 45
#Comma 1
Comma 2
Art. 46
#Comma 1
Comma 2
Art. 47
#Comma 1
Comma 2
L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al presente comma, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
Art. 48
#Comma 1
Comma 2
Art. 49
#Comma 1
Comma 2
La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18."
Art. 49-bis
#Comma 1
Comma 2
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 50
#Comma 1
( Modifiche alla
Comma 2
2. All'art. 1, comma 237, della
Art. 51
#Comma 1
Comma 2
Art. 52
#Comma 1
Comma 2
"9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base."
Art. 53
#Comma 1
Comma 2
La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18."
Art. 54
#Comma 1
(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")
Comma 2
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;
"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.".
"c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito".
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/04/2020, n. 95, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020".
Comma 4
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021".
Comma 5
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2022".
Comma 6
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023".
Art. 54-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 54-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 giugno 2021, n. 128 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/2021, n. 25), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il quale ha modificato il comma 1 del presente articolo).
Art. 54-quater
#Comma 1
Comma 2
Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 55
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili nè fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate
4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo
Art. 56
#Comma 1
Comma 2
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonchè con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative. (29)
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(8)
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 26-ter, comma 1) che "Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 254) che "Per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021".
Comma 5
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8".
Art. 57
#Comma 1
Comma 2
Art. 58
#Comma 1
Comma 2
Art. 59
#Comma 1
Comma 2
Art. 60
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020".
Art. 61
#Comma 1
Comma 2
Art. 61-bis
#Comma 1
Comma 2
"5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad accezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021".
Art. 62
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18."
Art. 62-bis
#Comma 1
Art. 63
#Comma 1
Comma 2
Art. 64
#Comma 1
Art. 65
#Comma 1
Comma 2
Art. 66
#Comma 1
Comma 2
Art. 67
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 29, comma 3) che "In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori".
Comma 4
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 151, comma 1) che "È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12".
Ha inoltre disposto (con l'art. 151, comma 2) che "La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Comma 5
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha disposto (con l'art. 151, comma 1) che "È prorogato fino al 31 gennaio 2022, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12".
Art. 68
#Comma 1
Comma 2
Art. 69
#Comma 1
Comma 2
Art. 70
#Comma 1
Comma 2
La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18."
Art. 71
#Comma 1
Comma 2
Art. 71-bis
#Comma 1
((
Comma 2
"d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonchè dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari";
"3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3")).
Art. 72
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4-ter del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 91, comma 3) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma".
Comma 5
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4-ter del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 6
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6-bis, comma 14) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma".
Comma 7
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021".
Comma 8
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3 aprile 2026, n. 42, ha disposto (con l'art. 8-quater, commi 1, 2 e 3) che "1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato fino al venti per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023;
c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.
3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 è elevato fino al trenta per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014".
Art. 72-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 72-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 72-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 73
#Comma 1
Comma 2
(17) (21) (30) (37) (48)
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 6
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati fino al 31 luglio 2021.
Comma 7
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
Comma 8
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati fino al 31 marzo 2022.
Art. 73-bis
#Comma 1
Comma 2
(18) (30) (37) (48)
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L.14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 4
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 5
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino al 31 luglio 2021.
Comma 6
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Comma 7
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Art. 74
#Comma 1
Comma 2
Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. (8) (18)
1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonchè assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020".
Comma 4
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, nel modificare l'art. 22, comma 1, lettera a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha conseguentemente disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020".
Art. 74-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 74-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
[...] b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020".
Comma 4
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, nel modificare l'art. 22, comma 1, lettera b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha conseguentemente disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020".
Art. 75
#Comma 1
Comma 2
Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 76
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 77
#Comma 1
Comma 2
Art. 78
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione".
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonchè di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 79
#Comma 1
Comma 2
Il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonchè l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonchè alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.
Art. 80
#Comma 1
Comma 2
Art. 81
#Comma 1
Comma 2
Art. 82
#Comma 1
Comma 2
Art. 83
#Comma 1
Comma 2
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonchè dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020".
Comma 4
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 158, comma 1) che "Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione".
Comma 5
Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b-bis)) che al comma 6, primo periodo, del presente articolo le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
Comma 6
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".
Art. 84
#Comma 1
Comma 2
Art. 85
#Comma 1
Comma 2
(3)
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020".
Comma 4
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i termini previsti dai commi 2, 5 e 8-bis del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
Comma 5
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 7) che "I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022".
Art. 86
#Comma 1
Comma 2
Art. 86-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 87
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure."
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero."
Comma 4
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 259, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 263, comma 1) che "Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto".
Comma 5
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 6
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L.14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 7
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 8
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo sono prorogati fino al 31 luglio 2021.
Comma 9
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i termini previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
Comma 10
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo sono prorogati fino al 31 marzo 2022.
Comma 11
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, nel modificare l'art. 259, comma 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonchè ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022".
Art. 87-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 88
#Comma 1
Comma 2
L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati. (8) (24)
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 183, comma 11-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Comma 4
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
Comma 5
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 88-bis
#Comma 1
Comma 2
Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
Art. 89
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 90
#Comma 1
Comma 2
Art. 90-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 91
#Comma 1
(Disposizioni in materia
Comma 2
Art. 92
#Comma 1
Comma 2
Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.
Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
Comma 3
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11-sexies, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021".
Comma 4
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 4-bis del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Comma 5
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine di cui al comma 4-bis del presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Comma 6
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2022".
Comma 7
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2023".
Comma 8
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024".
Comma 9
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2025".
Comma 10
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2026".
Art. 93
#Comma 1
Comma 2
Art. 94
#Comma 1
Comma 2
Art. 94-bis
#Comma 1
Comma 2
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
Comma 3
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 276) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Comma 4
Il D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. [...]. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa dalle funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 95
#Comma 1
Comma 2
Art. 96
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 98, comma 5) che "Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro".
Art. 97
#Comma 1
Comma 2
Art. 98
#Comma 1
Comma 2
"1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano
Art. 99
#Comma 1
Comma 2
Art. 100
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 236, comma 1) che "Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonchè per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza".
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 2, primo periodo, del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 5
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 2, primo periodo, del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Art. 101
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga [...] all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021".
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Comma 5
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dal comma 6-ter del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 6
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 6-ter del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano in carica fino al 30 luglio 2021. In deroga [...] all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021".
Comma 7
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 6-ter del presente articolo è prorogato fino al 31 luglio 2021.
Comma 8
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 6-ter del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Art. 102
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 6
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Comma 7
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Art. 103
#Comma 1
Comma 2
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (21)
Comma 3
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".
Comma 4
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020".
Comma 5
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021".
Comma 6
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 13, comma 13) che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal comma 6 del presente articolo, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Comma 7
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data".
Comma 8
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 40-quater, comma 1) che "La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021".
Comma 9
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data. Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti".
Art. 103-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 104
#Comma 1
Comma 2
Art. 105
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"))
Art. 106
#Comma 1
Comma 2
(21)
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Comma 4
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 7 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Comma 5
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022".
Comma 6
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, alinea) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2023".
Comma 7
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 3, comma 12-duodecies) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024".
Comma 8
La L. 5 marzo 2024, n. 21 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024".
Comma 9
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 3, comma 14-sexies) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025".
Comma 10
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha disposto (con l'art. 4, comma 11) che "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026".
Art. 107
#Comma 1
Comma 2
Art. 107-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 108
#Comma 1
Comma 2
Art. 109
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 3, comma 6-quinquies) che "Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021".
Art. 110
#Comma 1
Comma 2
Art. 111
#Comma 1
Comma 2
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Comma 3
Comma 4
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 112
#Comma 1
Comma 2
Art. 113
#Comma 1
Comma 2
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonchè trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del
Art. 113-bis
#Comma 1
Art. 114
#Comma 1
Comma 2
Art. 115
#Comma 1
Comma 2
Art. 116
#Comma 1
Comma 2
Art. 117
#Comma 1
Comma 2
a) le parole: ", limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti," sono soppresse;
b) le parole: "fino a non oltre il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del l° febbraio 2020"))
Art. 118
#Comma 1
Comma 2
a) le parole: ", limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti," sono soppresse;
b) le parole: "entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020"))
Art. 119
#Comma 1
Comma 2
Art. 120
#Comma 1
Comma 2
Art. 121
#Comma 1
Comma 2
Art. 121-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 121-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 122
#Comma 1
Comma 2
Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonchè delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.
Comma 3
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Comma 4
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Comma 6
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato fino al 31 luglio 2021.
Comma 7
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Comma 8
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 4 del presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Art. 123
#Comma 1
Comma 2
Art. 124
#Comma 1
Comma 2
Art. 125
#Comma 1
Comma 2
Art. 125-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 125-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 126
#Comma 1
Comma 2
Art. 127
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede