Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia gia' compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresi', in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a), e' valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantita' massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita' della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.
Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attivita' di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresi' applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1988.
La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.
Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.
Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorita' portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse.
Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio e' riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede di autorita' portuale, ferma restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 6 per le autorita' portuali della regione stessa, nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale di cui al regolamento citato nelle premesse sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3%, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.
Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati, rispettivamente, nella tabella A:
Parte di provvedimento in formato grafico"