DECRETO-LEGGE

D.L. 47/1974 - DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47

Numero 47 Anno 1974 GU 13.03.1974 Codice 074U0047

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Tenuto conto della abrogazione intervenuta nell'ambito comunitario di norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare un diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la disciplina comunitaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale è dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non è dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi è considerata come chilogrammo intero In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100. La tassa è dovuta dal vettore, che può rivalersene sullo speditore o sul destinatario, ed è accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell'aeroporto che, ove ne ravvisi la opportunità, può all'uopo delegare il competente ufficio doganale. (3) (4)
((6))

La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.
Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al primo comma nonchè l'eventuale rimborso della tassa stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 24 gennaio 1985 (in G.U. 04/06/1985, n. 130) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 25 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 300".

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 9 gennaio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 27 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 350".

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 21 febbraio 1989 (in G.U. 11/10/1989, n. 238) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 30 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 400".

Art. 2

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Comma 1

In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera. (2)
((5))

Resta ferma la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati nelle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, ed è soppressa la tassa prevista sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero. Tali merci sono in ogni caso soggette al pagamento delle tasse di sbarco e di imbarco indicate nel predetto capo terzo. (2)
La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e modificata per ciascun porto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi. Con lo stesso decreto potranno essere determinate e modificate in misura non superiore al doppio del limite massimo di cui al primo comma le aliquote delle tasse di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e saranno determinate, anche in deroga alle norme contenute nella legge indicata, la devoluzione dei maggiori introiti ai locali enti autonomi portuali istituiti per legge e le specifiche destinazioni.
Tassa analoga a quella esistente per i porti di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è istituita sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti di Palermo e Savona; col decreto di cui innanzi se ne determinerà la misura, che non potrà superare il limite massimo previsto nella seconda parte del comma precedente, nonchè la devoluzione e le specifiche destinazioni. (2)

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio".

Art. 3

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Comma 1


Alle tasse previste dal presente decreto si applicano le esenzioni di cui agli articoli 29, lettere a), c), f), g) ed h), 40, 41 e 42 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui agli articoli 36, primo comma, 38 e 39 della stessa legge.

Art. 4

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Comma 1


Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le tasse istituite o richiamate negli articoli medesimi possono essere riscosse mediante l'apposizione di marche sul documento di trasporto, ovvero mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale o in apposito conto corrente postale.
Il Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la marina mercantile, per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, è autorizzato a stabilire in quali casi applicare la disposizione di cui al precedente comma ed a fissare le relative modalità di riscossione.
Le marche di cui al primo comma sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

Art. 5

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Comma 1

((La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, deve essere presentata alla intendenza di finanza competente))
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Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile saranno stabilite modalità e procedure semplificate per l'effettuazione dei rimborsi.
Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, in relazione alla formazione degli effettivi oneri.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

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Comma 1

Non si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, e quelle del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, numero 2075, incompatibili con le norme del presente decreto.
Le disposizioni dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, si applicano altresì, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto
((per l'accertamento e))
, per la riscossione delle tasse di cui all'art. 2.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 16 aprile 1974, n. 117 ha disposto (con l'articolo unico) che "All'articolo 6, al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono sostituite con le seguenti: "articolo 36".

Art. 7

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Comma 1


Nell'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono soppresse le parole: "e non è provato il pagamento dei diritti marittimi".
((Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'articolo 4 della legge 1 marzo 1968, n. 173, è abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2))
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Art. 8

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1974

Comma 4

LEONE

Comma 5

RUMOR - PRETI - PIERACCINI - LA MALFA - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 30. - CARUSO