Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Art. 1-bis
#Comma 1
in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007
ai fini del patto di stabilità interno) ))
Comma 2
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007."
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell'1,3 per cento. ))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.
Art. 4
#Comma 1
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
all'acquisizione di beni e servizi) ))
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
---------------------------------------------------------------------
|2007 |2008 |2009
---------------------------------------------------------------------
| (migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'economia e delle | | |
finanze.... | 68.300 | - | -
---------------------------------------------------------------------
Comma 3
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 44) che "il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010."
Comma 4
La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, commi 45 e 46) che "il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 del presente articolo 6, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011".
Comma 5
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1159) che il Fondo di cui al comma 7 del presente articolo è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Comma 6
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 1159) che "Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Trasferimenti correnti
Comma 2
Art. 8-bis
#Comma 1
incentivi alle imprese e di crisi di impresa
Comma 2
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
"4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.".
Art. 11
#Comma 1
nelle scuole e nelle università
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
"14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".
La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee))
"484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonchè l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e tempi necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia".
Art. 15-bis
#Comma 1
subordinato privato, nonchè in materia di rimborsi IVA e di
deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati
esclusivamente come beni strumentali
Comma 2
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria";
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1";
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza l'applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).
Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio";
2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per cento";
"b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".
Comma 3
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
"989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.".
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Parisi, Ministro della difesa
D'Alema, Ministro degli affari esteri
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Mastella