Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2))
Art. 2
#Comma 1
e della programmazione economica
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
Comma 2
"5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchè le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.
5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonchè delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.
5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.".
Art. 4
#Comma 1
alle attività produttive
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
alle attività di ricerca
Comma 2
3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.
Il privilegio si applica ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a precedenti delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Comma 3
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
"2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorchè scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.".
"6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.".
"Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.
2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993 e che deve essere confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.
3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.
4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonchè alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.
5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.
6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonchè dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
8. Per gli eventuali completamenti, nonchè per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonchè per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.".
Art. 8
#Comma 1
della protezione civile
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
dello sviluppo del Mezzogiorno
Comma 2
"Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonchè di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti.
Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro.
Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti principi in materia di mobilità, a quelle statali.
2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.
5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, in prima applicazione, all'attribuzione dei posti disponibili negli organici, come sopra rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, attraverso un concorso per titoli, integrato da un colloquio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Art. 14-bis (Trattamento economico del personale). - 1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonchè il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:
a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita;
b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.
2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento.
3. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.
4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.
5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, è autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento.".
Art. 10
#Comma 1
per il Mezzogiorno e degli enti di promozione
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
della legge 1 marzo 1986, n. 64
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015 n. 91, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. [...] Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze e le funzioni attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1".
Art. 20
#Comma 1
per la gestione degli impianti idrici
Comma 2
"2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.
3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonchè enti locali ed acquedottistici.".
Art. 21
#Comma 1
controllate dal Ministero del tesoro
Comma 2
Comma 3
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica FANTOZZI, Ministro delle finanze BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero SALVINI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO