Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
che "I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis."
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 17) che "Per il 1994 il
termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni
, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti
al 24 dicembre."
----------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.".
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
Comma 3
La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1994, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438.
Comma 3
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che sono abrogati "i riferimenti alle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438".
Comma 4
Il D. Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, nell'introdurre il comma 6-bis all'art. 73 al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
Comma 5
Il D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 nel modificare l'art. 73, comma 6-bis ha conseguentemente disposto (con l'art. 37, comma 1) che "le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
Comma 6
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 33) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257".
Comma 7
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art 51, comma 3) che "L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità".
Comma 8
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2023 - 11 gennaio 2024, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 17/01/2024, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che ha modificato il comma 1 del presente articolo).
Comma 9
Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 70, comma 5) che le disposizioni di cui al presente articolo 7 vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
Ha inoltre disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera p))l'abrogazione del comma 1 del presente articolo, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto che" le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis del presente articolo 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 163) che "La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa."
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
per un figlio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500
per due figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 175.000
per tre figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 262.500
per quattro figli. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350.000
per cinque figli. . . . . . . . . . . . . . . . . " 437.500
per sei figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 525.000
per sette figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 612.500
per otto figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 700.000
per ogni altro figlio. . . . . . . . . . . . . . . " 87.500.
Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
unico delle imposte sui redditi : L. 5.100.000;
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi : L. 727.000;
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi : L. 13.900.000;
comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi :
L. 7.600.000;
227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono sostituite dalle seguenti:
Aliquote
--------
14.400.000. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 per cento
30.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 per cento
60.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 per cento
150.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 per cento
300.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . 46 per cento
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
"anche".
"1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 è determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attività esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o profesionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attività, nonchè dell'entità dell'apporto considerata anche con riferimento all'età del soggetto".
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-ter, comma 6) che " Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 9) che "Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994."
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-ter, comma 6) che " Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. "
Art. 11-ter
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
------------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione".
Art. 13-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE LORENZO, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro e per la funzione pubblica
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI