LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

Numero 910 Anno 1986 GU 30.12.1986 Codice 086U0910

urn:nir:stato:legge:1986-12-22;910

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

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Comma 1

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.


Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468 nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.


Per l'esercizio 1987, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.


Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonche' le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonche' nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.


Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.


Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge e in lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.


Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate.
Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini dalla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.


Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.


E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.


Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto gia' autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, e' stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire ((2.900)) miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire ((3.800))miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.


Comma 2

CAPO II - DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO

Art. 2

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Comma 1

Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.


L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.


La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.((6))


Per consentire l'immediato utilizzo delle somme gia' finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non sussistono i predetti impedimenti, nonche' agli interventi in attuazione degli accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, lettera c), della legge 17 maggio 1985, n. 210.


E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio.


Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.


Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.


Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.


L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 63) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013."


Comma 2

CAPO III - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 3

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Comma 1

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.


Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.


Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.


E' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.


Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.


E' autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 al fondo contributi interessi della Cassa pei il credito alle imprese artigiane.


L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonche' ad emettere obbligazioni su mercato interno, per la complessiva sommi di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.


L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.


Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.


Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.


L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.


Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.


In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI e' autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto ricavo delle obbligazioni collocate e' utilizzato dall'IRI per finanziamenti da destinare pro-quota alle stesse societa' beneficiarne del prestito obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981, come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981.


L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.


L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 e' subordinata alla presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale delle societa' beneficiarie, dei finanziamenti connessi al prestito obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 1981 n. 617, nonche' di un aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario.


Per consentire la prosecuzione per primi sei mesi dell'anno 1987 del piano quinquennale 1985-1989 e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.


Art. 4

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Comma 1

Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato di lire 1.500 miliardi.


Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 700 del 1983. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza.


Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere e ridurre l'attivita' di trasformazione, e autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1987.


Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per consentire la piena attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonche' per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.


Comma 2

CAPO IV - INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 5

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Comma 1

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di lire 1.000 miliardi. 2.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )).
3.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )).
4.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )).
5. All'articolo 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 le parole: "e del 22 febbraio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986".
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini di cui ai commi 10 ed 11 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 e incrementata di lire 5 miliardi.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente da destinare ad interventi sui parchi e sulle riserve naturali
8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190, e' integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in ragione, rispettivamente, di lire 10 miliardi e lire 5 miliardi, per le finalita' di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4 della medesima legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi e' ripulita in ragione di lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1) e 2) dell'ultimo comma del medesimo articolo 2.


Art. 6

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Comma 1

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato dalla somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spese relative al medesimo periodo derivante dalle precedenti disposizioni legislative previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.


Per il definitivo completamento del programma abitativo, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.((3))


Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.((3))


Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.


Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n.
303
, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2520 miliardi con l'articolo 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.


L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal predetto articolo 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64. ((3))


Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto(con l'art. 17, comma 3)che: "Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990"; inoltre ha disposto (con l'art. 17,comma 5) che:
"Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992"; infine ha disposto (con l'art.17, comma 10) che:
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991".


Art. 7

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Comma 1

Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere. (3)


Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di edilizia residenziale pubblica, e autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987.


E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.


E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.


Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionali di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845 concernente la protezione del territorio de comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta, tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600, e 10 dicembre 1980, n. 849, e delle esigenze finanziarie connesse al completamento degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.(3)


E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche.


Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.


Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.(4)


Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.


L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n.41, per il completamento della linea I della metropolitana di Napoli e' incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.


L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987, per il completamento delle opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione della Cattedrale di Palermo e locali annessi.


Per le finalita' di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli stanziamenti gia' recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989.


L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, e' posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per il completamento dei predetti progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui all'articolo 10 della citata legge n. 308 del 1982, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai comuni, ai loro consorzi ed aziende mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, e' assunto a carico dello Stato.((6))


Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, e secondo le medesime modalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi, di cui lire 61 miliardi per l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno 1990, per l'esecuzione delle opere indicate all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 100, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101.
La restante somma di lire 230 miliardi e iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte dell'ANAS delle opere indicate nell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
100 del 1978
, o comunque direttamente connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche' all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza.


Una quota del 15 pei cento a valere sui fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 15, e' destinata alle finalita' di cui all'articolo 7 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art.17, comma 12) che:
" Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia";
inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 15) che:
"Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa gia' disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991".


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AGGIORNAMENTO (4)


la L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 51, comma 10)che la riserva di cui al comma 8 del presente articolo e' determinata nel 6 per cento dello stanziamento totale.


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."


Comma 2

CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 8

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Comma 1

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonche' dell'onere derivante dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, e fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988.


E' autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto.


Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e fissato per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025 miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.443 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la Gestione dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per le Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali rispettivamente per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.433 miliardi.


Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 milioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entita' del contributo e determinata con le modalita' previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.


Art. 9

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Comma 1

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.


La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1987.