DECRETO-LEGGE

D.L. 251/1981 - DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251

Numero 251 Anno 1981 GU 30.05.1981 Codice 081U0251

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-05-29;251

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

Art. 2

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Comma 1

È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonchè a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.
(9)
((10))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 270) che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonchè il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato".

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma 270) che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonchè il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato".

Art. 2-bis

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Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

Art. 10

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art. 11

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Comma 1

L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.
È autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 22 dicembre 1984, n.887 ha disposto (con l'art.9 comma 7) che:" L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è ridotta di lire 23.500.000.000.
Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
per l'anno finanziario 1985."

Art. 12

Art. 13

Art. 14

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Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

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Comma 1

((Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonchè di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. DI CONVERSIONE 29 LUGLIO 1981, N.394))
I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.

Art. 21

Art. 22

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Comma 1

Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con
il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonchè per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.
((Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera g), nonchè dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227.
L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso))
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Art. 23

Art. 24

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Art. 25

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Art. 26

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Art. 27

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Art. 28

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