Testo vigente
Art. 1
Comma 1
Art. 2
#Comma 1
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.
(9)
Comma 2
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 270) che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonchè il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato".
Comma 3
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma 270) che "L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonchè il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato".
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 3
Comma 1
Art. 4
Comma 1
Art. 5
Comma 1
Art. 6
Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art. 11
#Comma 1
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.
È autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.
Comma 2
La L. 22 dicembre 1984, n.887 ha disposto (con l'art.9 comma 7) che:" L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è ridotta di lire 23.500.000.000.
Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
per l'anno finanziario 1985."
Art. 12
Comma 1
Art. 13
Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
Comma 1
Art. 16
Comma 1
Art. 17
Comma 1
Art. 18
Comma 1
Art. 19
Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
Comma 1
Art. 22
#Comma 1
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con
il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonchè per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.
L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso))
Art. 23
Comma 1
Art. 24
#Comma 1
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Art. 27
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1