Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
All'articolo 1:
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "Ai comuni è assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"I termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonchè nell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 30 giugno 1985. Il termine di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 è prorogato il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1984";
il comma 5 è soppresso;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unità per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.
456. In ciascuna delle sezioni predette è assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici".
7-ter. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.
7-quater. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attività delle sezioni staccate di cui al comma 7-bis, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, è prorogata fino al 31 dicembre 1987";
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.
Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma";
il comma 7 è soppresso;
dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981".
All'articolo 3:
al comma 1, nel primo capoverso, lettera c), le parole: "massimo ammissibile" sono sostituite dalla seguente: "relativo"; nel secondo capoverso, le parole:
"del contributo massimo ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "del relativo contributo";
al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori";
al comma 1, terzo capoverso, sono soppresse le parole: "della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici";
il comma 2 è sostituto dal seguente:
"Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire quindicimila";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.
4-ter. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonchè del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità.
Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2";
al comma 5, le parole: "massimo ammissibile" sono soppresse;
il comma 7 è soppresso;
al comma 8, le parole: "entro il 30 giugno 1984" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1984";
al comma 9, le parole: "o di piano di ricostruzione" sono soppresse; e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1984";
al comma 10, le parole: "a carico dei comuni disastrati" e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "a carico dei comuni predetti" e "31 dicembre 1984".
All'articolo 5:
il comma 1 è soppresso;
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte.
4-bis. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge".
All'articolo 6:
la parola: "massimi" è soppressa;
alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario dell'unità immobiliare. - 1. Il contributo previsto dal presente decreto è altresì assegnato:
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;
b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonchè l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.
2. Nei casi sopra indicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.
3. Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o, nel caso sopra indicato, al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario".
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede alla loro definizione entro i successivi trenta giorni";
il comma 2 è soppresso;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinchè diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili.
3-ter. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente decreto".
All'articolo 11, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo".
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - Benefici a favore dei supplenti delle scuole private. - I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati, agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:
a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti;
due unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto);
d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto).
Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.
Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito.
L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.
Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.
I comuni indicati nel primo comma provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo.
Decorsi inutilmente i termini fissati nel comma precedente, il comitato regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'espletamento degli adempimenti omessi.
Le facoltà di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984.
Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa.
I comuni disastrati e gravemente danneggiati hanno facoltà di stipulare nuove convenzioni o di prorogare quelle esistenti per un numero complessivo di unità non superiore a quello indicato nel secondo comma e per una durata non superiore al tempo necessario per l'espletamento dei concorsi.
In relazione ai danni accertati e al numero degli abitanti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può stabilire con proprio decreto, entro il 30 luglio 1984, criteri generali per autorizzare convenzioni anche in deroga ai limiti di cui ai commi precedenti.
L'attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Le comunità montane della Campania e della Basilicata indicate nell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istituiscono gli uffici previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge 14 maggio 1981 n. 219, per il biennio 1984-1985, nei termini e con le modalità stabilite nei commi sesto e settimo del presente articolo.
Le comunità montane di cui al precedente comma possono prorogare le convenzioni in vigore fino all'esaurimento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 30 settembre 1984.
Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983, assunto dai comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è immesso in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero, dei comuni stessi.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino. Le regioni si avvalgono di personale di ruolo e di personale convenzionato, a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti dei fondi assegnati dal CIPE.
Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.
Comma 3
Comma 4
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
Trascorso il termine di quattro mesi di cui al comma precedente il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente.
I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:
a) i progetti da realizzare;
b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;
c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;
d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonchè il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;
e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.
I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziato da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lettera e), purchè tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
a) le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651;
b)
c) fondi e finanziamenti concessi dalla C.E.E.;
d) la somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-1986.
All'onere di 500 miliardi di lire previsto dalla lettera d) del comma precedente, ripartito in ragione di 50 miliardi di lire per il 1984, 150 per il 1985 e 300 per il 1986, si provvede per il 1984 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario alla voce "difesa del suolo". Per il 1985 e 1986 si provvede con riduzione delle quote iscritte ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purchè non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.
I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.
Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica.
I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985.
Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Comma 3
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
"Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.
Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.
La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.
Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo".
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
"Art. 84-bis. - Programma degli interventi. - Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa.
All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi".
Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo".
Art. 84-ter. - Insediamenti abitativi, commerciali e industriali. - Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.
Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonchè con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.
Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.
Costituisce oggetto della concessione di cui all'articolo 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione è convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario.
I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purchè siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.
Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.
I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.
I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attività del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attività del commissario straordinario.
Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi.
Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui è riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982 n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
"Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni di rette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981. Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attività specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.
Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo è dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.
Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.
Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualità secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresì, iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonchè nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.
La determinazione dell'entità dei contributi e del tasso di interesse, nonchè le modalità di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni".
La dotazione di lire 100 miliardi dell'indicato fondo è considerata al lordo delle somme già impegnate, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Ai predetti immobili si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, riconosciuti, mediante notifica, d'interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il contributo per la riparazione è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di ventinove anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.
Per la concessione dei contributi gli aventi diritto presentano istanza entro il 30 giugno 1984 al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonchè la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorità sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti delegati al fine di adeguare le procedure e le modalità di attuazione della presente legge.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal precedente comma, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.
Ai comuni indicati al primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per il 1984, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per la voce "difesa del suolo", e, per gli anni 1985 e 1986, riducendo le quote predisposte per i corrispondenti esercizi finanziari ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce.
Comma 3
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Agli oneri derivanti dal comma precedente si fa fronte con le disponibilità del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a 4.000 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
GORIA - LONGO
- NICOLAZZI
Comma 7
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 aprile 1984.