Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase della emergenza dal commissario per le zone terremotate, cessato dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonchè agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello riveniente al commissario per le zone terremotate dal prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'art. 15-bis del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonchè da ufficiali generali.
I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.
Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.
Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982 il medesimo trattamento economico e di missione nonchè il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione di cui al quarto comma si applica sino al 31 dicembre 1982 anche al personale che già presta la propria opera presso gli uffici della gestione stralcio in base a convenzioni o provvedimenti posti in essere, anche in deroga alla normativa vigente, dal commissario per le zone terremotate.
Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.
Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal commissario per le zone terremotate, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il decreto ministeriale contenente l'indicazione degli atti commissariali che restano in vigore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale dei suddetti atti commissariali è pubblicato, unitamente al decreto ministeriale, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata ed in quello della regione Campania.
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria gestione entro il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo 1983.
Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le iniziative avviate di cui al primo comma.
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono
Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.
In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede
Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non più necessari alle finalità per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati))
Art. 3
#Comma 1
Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere a), c), d), e) ed f).
Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonchè nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di associazioni sindacali, politiche, religiose ed assistenziali e di organi di informazione.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le donazioni di beni di cui alle lettere a) e c) di cui al primo comma, da chiunque provengano, effettuate per conto del commissario per le zone terremotate e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
Sono altresì prorogate fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo 5, limitatamente alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi.
Le disposizioni dell'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per le operazioni non considerate, ai sensi dei commi precedenti, cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti della imposta sul valore aggiunto ed effettuate nell'anno 1982 dai soggetti indicati nello stesso articolo.
L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata dall'organo responsabile del fondo, ovvero da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti))
Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate))
Art. 3-bis
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonchè di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;
2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;
3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse;
4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse.
Il collocamento in aspettativa è autorizzato, altresì, in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1982 N. 187.
Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunità montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonchè di un consigliere della Minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1982 N. 187.
Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti commi spettano il trattamento di missione e l'indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.
Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni disastrati, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili. Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennità è concessa con decorrenza dal 1 luglio 1981.
L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando i sindaci o i loro delegati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione.
Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennità previste dalla legge, una indennità speciale di L. 600.000 mensili.
Ai soli fini della determinazione delle indennità di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.
Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa.
Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono.
Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al primo comma, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorchè i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.
Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle regioni Basilicata e Campania, nonchè, entro il 30 giugno 1982, allo adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in virtù dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non accolte.
Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, una indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastrati.
I prefetti delle province di Salerno, Avellino e Potenza, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi tellurici, potranno utilizzare presso le prefetture o presso gli uffici e i servizi degli enti locali; segretari comunali attualmente in servizio presso comuni non appartenenti alle regioni Basilicata e Campania in misura non superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale.
I segretari di cui al comma precedente saranno distaccati dalle sedi presso cui prestano servizio, conservando la titolarità delle rispettive segreterie, nonchè la retribuzione in atto percepita a norma delle vigenti disposizioni.
Le retribuzioni spettanti al personale posto a disposizione delle prefetture resteranno a carico dei bilanci degli enti di provenienza; quelle previste per segretari destinati agli uffici o servizi di altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi.
Alla copertura delle sedi rimaste temporaneamente scoperte per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni di cui sopra, provvederanno i prefetti o il Ministero dell'interno, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge.(5)(8)
Comma 2
Il D.L. 28 febbraio 1984 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984 n. 80 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1985".
Comma 3
Il D.L. 27 giugno 1985 n. 313, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1985 n. 422 ha disposto (con l'art. 1)che " è prorogato al 31 dicembre 1985, i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni".
Comma 4
Il D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986 n. 119 ha disposto (con l'art. 1)che "le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonchè di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate ai 30 giugno 1986".
Art. 6
#Comma 1
La disposizione di cui all'art. 17,
Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, si provvede, a domanda, alla immediata immissione nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, nel limite del 10 per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto dalle piante organiche degli uffici periferici con sede nelle regioni Campania e Basilicata, del Ministero stesso.
L'immissione in ruolo, aggiuntiva alla riserva di cui all'art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non comporta ulteriore aumento della dotazione organica del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, già incrementata dall'art. 5-sexies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.
Alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni del secondo comma del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
I provveditori alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata, al fine di dotare gli uffici di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'ordinanza 9 aprile 1981, n. 198, del commissario per le zone terremotate, nel limite del 10 per cento del numero complessivo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici della Amministrazione dei lavori pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata.
Art. 6-bis
#Comma 1
In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano di riparto prevede l'ammontare del fabbisogno di cassa stimato per il primo semestre attuativo. Successivamente l'erogazione dei fondi deve avvenire sulla base di un rendiconto semestrale, da parte delle regioni, sul consuntivo della spesa effettuata nel semestre precedente e delle previsioni di spesa per il semestre successivo relative ad interventi già dotati dei requisiti di cui al comma precedente e all'ulteriore fabbisogno finanziario, derivante dall'attuazione delle iniziative edilizie in corso.
Il Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9 presenta, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre successivo.
Qualora, nell'attuazione dei programmi di intervento, le effettive esigenze di cassa risultino eccedenti le autorizzazioni previste per il 1982, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anticipazioni nei limiti derivanti dalle autorizzazioni di competenza per l'esercizio 1982 a valere sui fondi derivanti dalla raccolta postale, che saranno reintegrati, per l'esercizio corrente, in sede di assestamento del bilancio ed eventualmente con il bilancio relativo all'esercizio 1983.
I limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aumentati del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.
Gli stessi limiti di spesa sono inoltre aumentati, nelle aree classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12, del 15 per cento in ragione dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono cumulabili.
I limiti di spesa previsti al secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono elevati a L. 90.000 al metro cubo e a lire 45 milioni))
Art. 7
#Comma 1
Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino comunque alcun incremento del contributo.
Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.
I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al primo comma, decadono dal beneficio.
Le somme eventualmente già riscosse, in base al terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.
Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:
"Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma".
Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato al 31 luglio 1982.
Dall'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va detratto l'importo del contributo disposto ai sensi del presente articolo. Le perizie di riparazione relative alle domande per il contributo di cui al medesimo articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non possono essere presentate prima di un anno dalla data di concessione del contributo ai sensi del presente articolo.(2)
Il CIPE emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per il coordinamento dei bandi di concorso per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Le norme devono prevedere la possibilità di coordinamento o unificazione delle graduatorie per la quota eccedente gli alloggi da assegnare in base al medesimo titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e devono prevedere inoltre l'esclusione dalla assegnazione di alloggi, per la durata di cinque anni di inquilini che abbiano rinunciato a rientrare in alloggi riattati, purchè non si tratti di alloggi impropri, o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria.
Comma 2
Il D.L. 1 ottobre 1982 n. 696, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 883 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, è prorogato al 31 dicembre 1982".
Comma 3
Il D.L. 3 aprile 1985 n. 114, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1985 n. 211 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, numero 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonchè il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985".
Art. 8
#Comma 1
I programmi di recupero edilizio predisposti d'ufficio
Art. 9
#Comma 1
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.(6)
Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.
Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sulla attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.
Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa del suolò.(5)
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 10
#Comma 1
I comuni interessati al programma edilizio previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, possono osservare la procedura fissata dagli articoli 80 e seguenti della citata legge n. 219, nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, per la edilizia economica e popolare, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee.
L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare.
Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Art. 11
#Comma 1
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Basilicata e Campania emanano la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Fino a quando le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per lo stesso periodo resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilità per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.
La responsabilità di cui al comma precedente è estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.(2)
Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Comma 2
Comma 3
Art. 12
#Comma 1
Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile))
Art. 13
#Comma 1
I comuni terremotati della Campania e della Basilicata individuati
Art. 13-bis
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Nel riparto dei fondi di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 1-bis di cui alla legge 6 agosto 1981, n. 456, il CIPE deve dare priorità
Art. 15
#Comma 1
Per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto.
Art. 16
#Comma 1
L'espressione "voto limitato" contenuta nell'art. 14, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, va intesa nel senso che deve essere comunque garantita la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare.
Art. 17
#Comma 1
"Il trattamento di cui al presente comma è esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni
Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennità assistenziale una tantum di L. 300.000, maggiorata di lire 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico a sensi della normativa sugli assegni familiari".
Art. 18
#Comma 1
Il Ministro dei lavori pubblici determina
Art. 19
#Comma 1
Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attività previste dall'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte dei tecnici abilitati.
Art. 20
#Comma 1
Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.
Detto personale può essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 21
#Comma 1
Il CIPE è autorizzato ad assegnare, sui fondi destinati alla regione Basilicata per il programma 1982, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la somma di lire 5 miliardi per far fronte alle esigenze edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata al fine di consentire l'inizio dei corsi di insegnamento per l'anno accademico 1982-83.
Il CIPE è altresì autorizzato ad assegnare all'Università degli studi di Salerno, sui fondi destinati alla regione Campania per il programma 1982, la somma di lire 5 miliardi. Detta somma è utilizzata, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la regione Campania, per le finalità di cui al titolo VI, capo II, della legge 14 maggio 1981, n. 219.
È istituito, a valere sui fondi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, presso l'Università degli studi di Salerno, il laboratorio per la prova dei materiali di costruzione.
Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un più puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori operanti in Basilicata e Campania, con priorità alle domande presentate anteriormente al 31 dicembre 1981))
Art. 22
#Comma 1
Art. 23
Comma 1
All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nell'ottavo comma, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel secondo comma, le parole: "nel termine perentorio del 30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine del 30 giugno 1983".
All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio".
All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.
I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro".
All'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81".
All'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici".
Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto il seguente:
"Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge".
All'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 nel terzo comma le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa".
All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel secondo comma, le parole: "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".
All'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel terzo comma, le parole: "30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1983".
All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i commi settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:
"Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.
I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.
Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale".
All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tredicesimo comma è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza".
L'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:
"Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.
Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.
Nei comuni che non si avvalgono della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti:
Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
All'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
All'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici".
All'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, dopo le parole: "urbanizzazione primaria e secondaria" sono aggiunte le seguenti: "anche relative al recupero di fabbisogni arretrati".
All'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma"))
Art. 23-bis
#Comma 1
Nei comuni, disastrati o gravemente danneggiati a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, è sospeso fino al 31 dicembre 1983 il rilascio, anche se deciso con sentenza passata in giudicato, di fondi rustici, a qualsiasi titolo o di fatto condotti, prima del 23 novembre 1980, da cooperative o coltivatori diretti.
Comma 2
Art. 23-ter
#Comma 1
Art. 23-quater
#Comma 1
Art. 83-bis - (Alloggi disponibili)
Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge medesima.
Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari.
Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.
La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta.
Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.
Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392))
Art. 23-quinquies
#Comma 1
Art. 23-sexies
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
I dipendenti dello Stato o di enti pubblici
Art. 25
#Comma 1
A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fatti salvi quelli finora rimasti a carico dei rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.
L'importo delle spese sostenute dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nell'anno 1981 e
Art. 25-bis
#Comma 1
I canoni dovuti in dipendenza di tutte le specie di concessioni per la utilizzazione dei beni di cui al primo comma non possono essere determinati, per lo stesso periodo, in misura superiore a quelli corrisposti per l'anno 1981))
Art. 25-ter
#Comma 1
Art. 25-quater
#Comma 1
L'esonero di cui al comma precedente si riferisce anche agli artigiani od agli esercenti attività commerciali residenti nei comuni di Avellino e Potenza nonchè agli artigiani ed esercenti attività commerciali, residenti nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, individuati negli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980))
Art. 25-quinquies
#Comma 1
Art. 25-sexies
Comma 1
"Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981))
Art. 25-septies
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 16