Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996,
Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, può esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.
Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato,
Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.
Art. 2
#Comma 1
È costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Il Fondo è amministrato dal commissario.
Il Fondo è alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500 miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresì confluire contributi delle Comunità europee, nonchè di enti e privati.
Le disponibilità del Fondo sono versate ad apposite contabilità speciali istituite presso le tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal commissario. Il commissario è autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilità speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.
Con lo stesso Fondo il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:
a) agli interventi diretti a fronteggiare le più impellenti necessità delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;
b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;
c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore dei conviventi superstiti delle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;
d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare in favore delle famiglie , che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione, mezzi di circolazione necessari al lavoro;
e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame nonchè alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutti le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonchè per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto;
f) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata.
I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro. (4)
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione esclusivamente a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 nonchè per l'avvio della ripresa delle attività economiche, il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:
a) alla requisizione anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 marzo 1865, n. 2248, allegato E, di idonee strutture, anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di roulottes, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;
c) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;
d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;
e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici.
Il commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico come pure di quello archivistico e bibliografico. Eventuali demolizioni potranno aver luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze.
Al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica e di altre attività istituzionali il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attività scolastica.
Il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 874.
I contributi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione.
L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla commissione tecnica comunale, nominata dal commissario, per gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ha valore di perizia giurata.
La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere giurata e va presentata al comune per il visto della commissione tecnica nominata dal commissario.
L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilità, che l'immobile è stato danneggiato in conseguenza del terremoto del novembre 1980.
Comma 2
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 3-bis
#Comma 1
Art. 3-ter
#Comma 1
Le regioni provvederanno all'accreditamento alle comunità montane dei fondi di cui al comma precedente relativi agli esercizi 1979 e 1980 entro trenta giorni dalla, entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dei fondi dell'esercizio 1981 entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio per l'esercizio suddetto))
Art. 4
#Comma 1
Fino al 31 gennaio 1981, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.
A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981.
La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purchè provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorità amministrativa competente dovrà dichiarare l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.
La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia. (3)
Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali dichiarazioni e quelle di cui all'articolo 2, sesto comma, sono rilasciate in duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico.
Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati.
Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati.
La sospensione dei termini processuali prevista nei commi precedenti opera fino al 31 gennaio 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (2)
Nei casi in cui è prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perchè l'obbligato diretto è domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga è concessa agli obbligati di regresso.
Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, è sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina nonchè il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma. (5)
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Art. 4-bis
#Comma 1
Art. 4-ter
#Comma 1
Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.
Ove alla riattazione non provveda nè il proprietario nè il locatario, il sindaco, previa diffida, può eseguire i
Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera d) del precedente art. 3.
I contributi menzionati alle lettere d) ed e) del precedente art. 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi))
Art. 4-quater
#Comma 1
I dati essenziali di tale accertamento sono riportati nelle relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1))
Art. 5
#Comma 1
Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al
È altresì prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi.
Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei
Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania è sospesa fino al
I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purchè la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.
La riscossione delle imposte è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.
I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.
Art. 6
#Comma 1
Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che siano stati effettuati in data anteriore al 23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del novembre 1980.
In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.
La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato.
La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei date quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.
Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.
Art. 7
#Comma 1
I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli obblighi di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre 1980.
Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei
Nell'ipotesi di cui al primo comma, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1980.
Art. 8
#Comma 1
La sospensione di cui all'art. 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre 1980-31 gennaio 1981
Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.
Gli atti ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse sulle concessioni governative.
Art. 10
#Comma 1
Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ad assistenziali per i versamenti compresi tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981.
L'esonero di cui al precedente comma è esteso ai lavoratori delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, le cui aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980.
Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980))
Art. 10-bis
#Comma 1
Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.
L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorità comunale comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi sismici))
Art. 11
#Comma 1
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
Il sindaco rilascerà la certificazione d'urgenza. Per le aziende con più di cento addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio.
Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.
L'INPS e le altre gestioni previdenziali e assistenziali interessate tengono una contabilità speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo nonchè alla erogazione dei benefici una tantum previsti dagli articoli 10-bis, 12 e 12-ter e sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.
Copia della rendicontazione deve essere trasmessa al commissario, per essere allegata alla relazione di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto.
Le somme dovute all'INPS e altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982))
Art. 12
#Comma 1
Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonchè il trattamento per gli assegni familiari. Il trattamento di cui al presente comma è esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tale trattamento è corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennità speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980, in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennità assistenziale una tantum di L. 300.000, maggiorata di lire 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico a sensi della normativa sugli assegni familiari.
I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonchè agli impiegati ed ai dirigenti.
Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse.
I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte per malattia.
Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.
Le sedi locali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.
Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.
I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali è corrisposto il trattamento di cui al primo comma è effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato.
Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.
Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria - separata contabilità per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni - e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione. (7)
Comma 2
Comma 3
Art. 12-bis
#Comma 1
Art. 12-ter
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in con sequenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Campania o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti in validità.
Ai cittadini riconosciuti
Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.
Le prestazioni di cui al presente articolo
Art. 13-bis
#Comma 1
È fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività volontaria))
Art. 13-ter
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.
È prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati
La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a lire 500 mila.
Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono effettuate gratuitamente.
Art. 14-bis
#Comma 1
Il commissario al fine di fronteggiare situazioni eccezionali nei comuni disastrati
a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di distacco, prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti pubblici;
b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di tecnici e professionisti privati.
Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 14-ter
#Comma 1
I prefetti delle predette province hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualità di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.
Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune))
Art. 14-quater
#Comma 1
a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12;
b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;
c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;
d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12))
Art. 14-quinquies
#Comma 1
Nei comuni disastrati
Nei comuni disastrati
Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 14-sexies
#Comma 1
Sono altresì prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1981))
Art. 14-septies
#Comma 1
Art. 14-octies
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1981, è sospesa, a tutti gli effetti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nei confronti dei cittadini residenti nei comuni disastrati
Art. 14-novies
#Art. 14-nonies
Comma 1
Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonchè all'opera di ricostruzione delle suddette località, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge))
Art. 14-decies
#Comma 1
Art. 14-undecies
#Comma 1
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con il compito di indirizzare, coordinare, promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico, geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati.
Con lo stesso decreto vengono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Viene concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto))
Art. 15
#Comma 1
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15-bis
#Comma 1
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvederà al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunicherà con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le società concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a contrarre mutui con la BEI per le finalità indicate nella convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia per il rischio di cambio sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio))
Art. 15-ter
#Comma 1
L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.
Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Potrà essere altresì temporaneamente distaccato alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.
I comuni di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.
Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuerà le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente articolo 4, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati all'esercizio della professione.
I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.
La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata ad avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.
Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo comma effettuerà le singole prestazioni di assistenza in esso indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge))
Art. 15-quater
#Comma 1
Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale))
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
REVIGLIO - ANDREATTA -
FOSCHI - LA MALFA
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 5