LEGGE

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10

Numero 10 Anno 1977 GU 29.01.1977 Codice 077U0010

urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 2

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Comma 1

(Piani di zona e demani comunali di aree)

Comma 2

Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali aree e' necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, gia' sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' abrogato. Le aree gia' vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per cio' che concerne i requisiti soggettivi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 dicembre 1996, N.662))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))
((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))
((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 13

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Comma 1

(Programmi pluriennali di attuazione)

Comma 2

L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni: esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreche' non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprieta' dello Stato.
La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.


Art. 14

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Comma 1

(Indennita' di espropriazione)

Comma 2

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra "30 per cento", e' sostituita dalla cifra "50 per cento".
All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'espropriante dispone il pagamento dell'indennita' accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto".
L'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'indennita' non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennita' alla commissione competente per territorio di cui all'articolo 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale determina l'indennita' sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica all'espropriante.
L'espropriante comunica le indennita' ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10.".
I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:
"Con provvedimento della regione e' istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonche' da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.
La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, puo' disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18, e' commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.
Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Per la determinazione dell'indennita' relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma e' integrata dal sindaco o da un suo delegato".
Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo, 12, primo comma, il prezzo di cessione e' determinato in misura tripla rispetto all'indennita' provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo".
Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: "dell'ufficio tecnico erariale", sono sostituite dalle seguenti: "della commissione di cui all'articolo 16".
Al terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: "L'ufficio tecnico erariale provvede", sono sostituite dalle seguenti: "La commissione di cui all'articolo 16 provvede" e le parole: "un ventesimo dell'indennita'", sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo dell'indennita'".
All'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.".


Art. 15

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Comma 1

(Sanzioni amministrative)

Comma 2

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:
a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
La vigilanza sulle costruzioni e' esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Le opere eseguite in totale difformita' o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.
Contro l'ordinanza del sindaco puo' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Gli atti giuridici aventi per oggetto unita' edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.
Qualora l'opera eseguita in totale difformita' o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che e' emessa dal sindaco del comune interessato.
Le opere realizzate in parziale difformita' dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla concessione.
Non si precede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali e' stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilita'.
Le opere eseguite da terzi, in totale difformita' dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprieta' dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo.
La sanzione ivi prevista e' comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.((8))


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AGGIORNAMENTO (8)


La L. 28 febbraio 1985, n.47 ha disposto (con l'art.2) che:" Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380))((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.


Art. 17

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Comma 1

(Sanzioni penali)

Comma 2

Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:
a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.((8))


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AGGIORNAMENTO (8)


La L. 28 febbraio 1985, n.47 ha disposto (con l'art.2) che:" Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."
Ha inoltre disposto (con l'art.20 comma 2) che:" Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."


Art. 18

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Comma 1

(Norme transitorie)

Comma 2

Rimangono salve le licenze edilizie gia' rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, cosi' da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovra' essere richiesta la concessione.(5)(6)((7))
Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:
non e' dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
e' ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
e' ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini su indicati.
In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.
I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, cosi' da rendere gli edifici abitabili o agibili.(3)(5)((7))
In caso di mancato completamento delle opere entro il termine su indicato, il concessionario e' tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.
Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gia' approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni e' subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 29 luglio 1980, n.385 ha disposto (con l'art.8 comma 1) che:" Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' modificato in quattro anni. La sanzione di cui allo stesso comma non e' applicata per le concessioni in scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge."


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 8 gennaio 1981, n.4 convertito senza modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n.58 (in G.U. 13/3/1981, n.72) ha disposto (con l'art.1 comma 2) che:" Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' prorogato al 31 dicembre 1983. Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e' stabilito in cinque anni."


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 29 dicembre 1983, n.747 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.18 (in G.U. 29/2/1987,n.59) ha disposto (con l'art.6 comma 7) che:" Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gia' prorogato con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984."


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 22 dicembre 1984, n.901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n.42 (in G.U. 1/3/1985, n.52) ha disposto (con l'art.1 comma 5-quater)che:" Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985."
Ha inoltre disposto (con l'art.1 comma 5-quinquies) che:" Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."


Art. 19

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Comma 1

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennita' predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.((2))
Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione.


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AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n.5 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n.36) ha dichiarato:" la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10."


Art. 20

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Comma 1

(Norme tributarie)

Comma 2

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
((Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonche' a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato))
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La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.


Art. 21

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Comma 1

(Disposizioni finali)

Comma 2

Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.
Restano altresi' in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreche' non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione".


Art. 22

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.