DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1981, n. 4

Numero 4 Anno 1981 GU 12.01.1981 Codice 081U0004

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-01-02;4

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento di taluni termini previsti dalle vigenti norme in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, per evitare che la loro scadenza rallenti o sospenda la esecuzione delle opere in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 2

Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1983.
Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1983.
Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è stabilito in cinque anni.
((1))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha disposto (con l'art. 58, comma 1, n. 115) che è abrogato "il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58".
Si fa presente che il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, riportato erroneamente nel testo della Gazzetta Ufficiale, deve intendersi decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 2

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Comma 2

L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1983.
Il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la localizzazione degli interventi assistiti dal contributo di cui al primo comma dell'articolo medesimo per una quota non inferiore al 75 per cento nelle aree in esso indicate, è prorogato al 31 dicembre 1981.
Il termine iniziale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è fissato al 1 gennaio 1982.
((1))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha disposto (con l'art. 58, comma 1, n. 115) che è abrogato "il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58".
Si fa presente che il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, riportato erroneamente nel testo della Gazzetta Ufficiale, deve intendersi decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
((1))

Comma 3

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FORLANI - NICOLAZZI -
ROGNONI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 288

Comma 7

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha disposto (con l'art. 58, comma 1, n. 115) che è abrogato "il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58".
Si fa presente che il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, riportato erroneamente nel testo della Gazzetta Ufficiale, deve intendersi decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.