Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
"La
situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi ""; Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:
Art. 1
#Comma 1
I trattamenti di cui al comma precedente, già corrisposti alla data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti, semprechè le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982";
All'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio liquidazione può anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5, nonchè quello di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.";
All'articolo 15:
il secondo alinea è sostituito dal seguente:
"il terzo comma è sostituito dai seguenti: ";
il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente: "Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.";
Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 16-bis. - In deroga all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i comuni e le province sono autorizzati ad apportare le variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1980 con l'iscrizione dell'intero ammontare delle spese per la assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge per l'esercizio finanziario 1979; contestualmente deve essere iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere stanziati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
Il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato al 31 ottobre 1980.
La mancata osservanza di detto termine da parte delle regioni, comporterà la definizione con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, dell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione con il contestuale integrale finanziamento, con imputazione sulla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate".
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
PANDOLFI - LA MALFA
- FOSCHI
Comma 6