Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Comma 2
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;
Comma 3
EMANA
Comma 4
il seguente decreto:
Comma 5
I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono differiti di un mese.
Il settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente:
"Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati".
Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali.
Il settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente:
"Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati".
Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali.
((Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione".))
Art. 2
#Comma 1
All'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel primo comma, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:
h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
nel secondo comma dopo la parola "sportive" sono aggiunte le seguenti parole "nonchè di organi di stampa".
((dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario".))
"Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario".))
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980.
Art. 3
#Comma 1
All'ultimo comma dell'art. 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, l'espressione "lavori in danno" è sostituita da "lavori d'ufficio".
Sono inoltre aggiunti i seguenti commi:
"Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente art. 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.
Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera d) del precedente art. 3.
I contributi menzionati alle lettere d) ed e) del precedente art. 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi".
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FORLANI - SARTI - REVIGLIO - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 33
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 33