Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
all'articolo
7, nel primo comma, le parole: "previsto d 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; 9, nel primo comma, le parole: "a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione."; l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Art. 1
#Comma 1
dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. - Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili urbani, destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esenti, fino al 31 dicembre 1982, dall'imposta di registro se l'acquisto è effettuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni";
all'articolo 11, nei commi primo ed ultimo, rispettivamente, le parole: "a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; all'articolo 12, le parole: "a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che, a causa del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro residenza, dichiarati stazione di soggiorno, di cura o turismo, ovvero inclusi nello elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, per tutto il periodo in cui perduri lo stato di necessità riconosciuto dalle autorità competenti.";
all'articolo 13, nei commi primo, quarto, settimo e nono, rispettivamente, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione";
all'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836".
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: SARTI