Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
a favore di piccole e medie imprese
Comma 2
" 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonchè i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.".
Art. 3-bis
#Comma 1
imprese giovanili). ))
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni.
Comma 3
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati".
Art. 5
#Comma 1
della Unione europea
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonchè con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che "È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341". ".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.
Alle relative esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla società a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle
leggi 1 marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle
procedure di spesa.
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104.
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
delle attività formative e di ricerca
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
3. ll termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi.
Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi.
Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.
3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.".
5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.
Art. 18
#Comma 1
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
Comma 2
" 1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1 marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1 marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorchè alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data.
L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 maggio 1999, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni."
Art. 21-bis
#Comma 1
(Trasferimento di alloggi).
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 settembre - 17 ottobre 2023, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2023, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis, comma l, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874".
Art. 21-ter
#Comma 1
((
Comma 2
"3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13)).
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996."
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato
previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986."
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994.
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità."
Art. 25
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 2 le parole: "comma 1, primo periodo;" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, relativamente ai soggetti
promotori e gestori, nonchè ai soggetti utilizzabili nei progetti;";
2) al comma 4 le parole: "Per le finalità" sono sostituite dalle
seguenti: "Con priorità per le finalità";
3) al comma 5 le parole: "comma 2" sono soppresse e le parole: "entro il 31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995"; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;
1) al comma 21, terzo periodo, le parole: ", prima della data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", prima del 30 giugno 1995,".
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
" 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonchè in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.".
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.
Comma 3
Il Decreto 18 febbraio 2002, (in G.U. 30/04/2002, n. 78) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 4
Il Decreto 25 febbraio 2003, (in G.U. 1/4/2003, n. 76), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2002, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 5
Il Decreto 9 febbraio 2004, (in G.U. 26/03/2004, n. 72), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2003, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 6
Il Decreto 1 dicembre 2004, (in G.U. 1/2/2005, n. 25), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2004, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 7
Il Decreto 1 febbraio 2006, (in G.U. 14/4/2006, n. 88), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2005, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 8
Il Decreto 5 marzo 2007, (in G.U. 24/4/2007, n. 95), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2006, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 9
Il Decreto 24 giugno 2008, (in G.U. 14/8/2008, n. 190), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2008, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 10
Il Decreto 16 luglio 2009 (in G.U. 14/10/2009, n. 239), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2009, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 11
Il Decreto 4 ottobre 2010, (in G.U. 13/12/2010, n. 290), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 12
Il Decreto 13 settembre 2011 (in G.U. 15/11/2011, n. 266) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2011, nella misura dell'11,50 per cento".
Comma 13
Il Decreto 30 ottobre 2012, (in G.U. 3/1/2013, n. 2), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento."
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
FANTOZZI, Ministro delle finanze
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO