Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.
Art. 2
#Comma 1
1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985.(2)
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.
3. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "fondo investimenti e occupazione".
4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980.
((5))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 giugno 1985, n. 313 convertito con modificazioni con L. 8 agosto 1985, n.422 (in G.U. 21/8/1985, n. 196) ha disposto (con l'art. 1 comma 5) che "Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985"
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1986, n. 472, ha disposto (con l'art.1 quinqiues) che "Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi."
Art. 3
#Comma 1
1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.(2)
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 30 maggio 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.
3. Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1985.
((3))
3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, numero 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.
3-ter. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, numero 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonchè il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO(2)
Il D.L. 27 giugno 1985, n. 313, convertito con modificazioni, con L. 8 agosto 1985, n.422 (in G.U. 21/8/1985, n. 196) ha disposto ha disposto (con l'art.1 comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985".
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni, con L. 28 febbraio 1986, n.46(inG.U. 1/3/1986, n. 50) ha disposto (con l'art.2 comma 7) che "Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 giugno 1986"
Art. 4
#Comma 1
La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986.
1-ter. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.
1-quater. Il comma 2 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:
"2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.
La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in
((venti rate))
iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in
((ventiquattro rate))
bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986.
1-quinquies. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1-sexies. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.
1-septies. Per i periodi di paga dal 10 settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonchè da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.
1-octies. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.
1-novies. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purchè residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli.
Art. 4-bis
Comma 1
((Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: "Il personale tuttora in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983"))
.
"Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983"))
Art. 5
#Comma 1
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 1985.
2.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 1985,N. 211))
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 3 aprile 1985
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZAMBERLETTI, Ministro per il
coordinamento della proiezione civile
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
VISENTINI, Ministro delle finanze
Ministri
ZAMBERLETTI, Ministro per il
coordinamento della proiezione civile
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
VISENTINI, Ministro delle finanze
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 30
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 30